Il Tar accoglie parzialmente il ricorso di Poste italiane contro la sanzione di 1,6 milioni di euro per abuso di posizione dominante deliberata dall’Antitrust nel 2006

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 Per effetto della sentenza la sanzione è ridotta del 20 per cento

Nel 2006 l’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato ha contestato a Poste italiane l’abuso di posizione dominante, in violazione dell’art. 82 del Trattato CE, posto in essere nell’ambito di una strategia unitaria volta ad escludere  e/o limitare la concorrenza nel mercato liberalizzato della posta elettronica ibrida, realizzato dalla società  direttamente o tramite la propria controllata Postel, irrogandole  una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.6 milioni di euro e diffidandola a porre fine ai rilevati comportamenti distorsivi della concorrenza. La misura della sanzione, fissata nell’importo base di 3,2 milioni di euro, in relazione alla gravità della condotta contestata, era  stata ridotta del 50 per cento in ragione del fatto che il DM 18 febbraio 1999 avrebbe facilitato l’adozione di alcune delle condotte contestate, nonchè del comportamento assunto dalla società per mitigare le conseguenze della violazione 1.

Il servizio di posta elettronica ibrida (PEI) risponde ad esigenze tipiche di società che necessitano di inviare un’elevata quantità di comunicazioni alla propria clientela e si caratterizza per la circostanza che ciascun invio ha un’elevata personalizzazione rispetto al destinatario finale (ad esempio comunicazioni degli estratti conti di imprese bancarie e bollette delle  pubblic utilities). Questi invii sono oggetto di uno specifico regime tariffario previsto nel decreto del Ministero delle Comunicazioni 18 febbraio 1999. Il mittente della corrispondenza invia i files in formato elettronico ad un operatore che provvede ad elaborarli secondo le indicazioni fornite dal  mittente stesso (ad esempio predispone il  lay-out definitivo) e a trasformarli in files adatti alla stampa. Esaurita questa fase, si procede alla stampa e all’imbustamento dei documenti, attività che richiedono la presenza di appositi macchinari, organizzate in centri produttivi comunemente denominati centri stampa. Tipicamente, la stampa avviene con stampanti a tecnologia digitale e l’imbustamento con macchine, collegate in rete alle stampanti, che inseriscono in singole buste i fogli destinati a ciascun destinatario finale. Una volta stampato e imbustato, l’invio di corrispondenza è del tutto assimilabile agli invii di corrispondenza ordinaria che vengono consegnati, attraverso la rete postale pubblica, ai singoli destinatari finali. In particolare, la fase di recapito degli invii di corrispondenza PEI è riservata a POSTE.

In particolare, l’Antitrust ha contestato a Poste italiane di aver adottato una strategia unitaria volta ad escludere la concorrenza in un mercato liberalizzato, quale quello della corrispondenza PEI, attraverso  l’applicazione di condizioni di accesso alla rete di recapito ingiustificate e discriminatorie, ulteriori rispetto a quelle previste dal Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1999,  un regime tariffario discriminatorio nei riguardi di alcuni importanti clienti, l’adozione di alleanze e contratti di esclusiva con imprese concorrenti attuali e potenziali, nonché nel conferimento di ingenti vantaggi economici, informativi e finanziari alla controllata Postel.

Recentemente il Tar del Lazio, accettando parzialmente il ricorso di Poste italiane, ha riconosciuto che  alcune delle condizioni di accesso al servizio PEI aventi carattere discriminatorio e con effetto escludente previste dallo stesso D.M. 18 febbraio 1999, che stabiliva le condizioni di esercizio del relativo servizio,  sono state applicate dalla società ricorrente, anche se con stretto rigore, senza tuttavia innovare rispetto alle relative previsioni normative, che già recavano determinati obblighi di stampa e di ritiro della corrispondenza suscettibili di creare ostacolo all’ingresso di eventuali concorrenti. Pertanto, non potevano essere imputate a Poste italiane alcune delle condotte oggetto di sanzione, in quanto frutto dell’applicazione di disposizioni normative chiare e non equivoche. Sulla base di tali considerazioni, il Tar ha ridotto del 20 per cento della sanzione comminata dall’Antitrust 2.

14 gennaio 2013



1 Cfr. provvedimento n. 15310 del 29 marzo 2006, pubblicato nel Bollettino n. 13 del 18 aprile 2006. 

2 Cfr. Tar del Lazio, Sezione I, Sentenza n. 125/2013.