Il ruolo dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas nella determinazione dei prezzi di riferimento nel settore del gas naturale

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Il Consiglio di Stato precisa i poteri dell’AEEG

 

Il Consiglio di Stato ha emesso il suo verdetto in merito ai poteri dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (AEEG) sulle tariffe relative al gas naturale, concludendo così un contenzioso tra AEEG e alcune aziende che si è sviluppato a lungo nelle aule dei tribunali.

La vicenda inizia nel 2004, a seguito di una delibera dell’AEEG che aveva stabilito un meccanismo di limitazione degli aumenti del prezzo del gas rispetto alla crescita del costo dei prodotti petroliferi 1. Le aziende interessate avevano proposto ricorso al Tar, sostenendo in sostanza che la liberalizzazione del mercato del gas avrebbe comportato la soppressione dei poteri di regolazione dell’Autorità. Anche la successiva delibera del 2007 2 è stata oggetto di ricorsi da parte delle aziende e sulla questione si è pronunciata la Corte di giustizia europea, affermando che l’ordinamento comunitario autorizza le Autorità nazionali a stabilire prezzi di riferimento nel settore a precise condizioni: in particolare tale meccanismo deve essere “chiaramente definito, trasparente, non discriminatorio, verificabile e .. (garantire) alle imprese dell’Unione che operano nel settore del gas parità di accesso ai consumatori3.

Proprio sulla base di tale pronuncia, il Tar della Lombardia ha dato ragione alle aziende, le quali lamentavano la violazione degli articoli 3, 41 e 97 della Costituzione (e delle disposizioni del TFUE) e delle norme sulla concorrenza, tenuto conto in particolare del carico eccessivo degli oneri posti a carico di alcune categorie di imprese: è stato così disposto l’annullamento della delibera n. 79/2007 4.

Ora il Consiglio di Stato ha ribaltato le sentenze del Tar, affermando che la delibera dell’AEEG risulta pienamente conforme ai principi di proporzionalità individuati dalla Corte di Giustizia europea. Nelle motivazioni delle sentenze vengono ricostruite in modo analitico le misure adottate dall’AEEG e la loro compatibilità con l’ordinamento comunitario 5. Secondo il massimo organo della giustizia amministrativa, infatti, le disposizioni stabilite nella delibera n. 79/2007 sono limitate nel tempo e sono finalizzate al perseguimento di finalità specifiche di tutela di alcune categorie di utenti finali in base al livello dei loro consumi e alle loro dimensioni (senza cioè prevedere una indifferenziata applicazione del prezzo di riferimento). Inoltre, il meccanismo non determina oneri ingiustificati a carico di alcune particolari imprese e perciò non risulta discriminatorio.

Le decisioni dell’AEEG si inseriscono in sostanza nel complesso processo di liberalizzazione del settore che però prevede per un certo periodo di tempo (fino a quando siano superate le rigidità caratteristiche di mercato monopolistico o quasi-monopolistico) successivi interventi di regolamentazione del mercato al fine di garantire in particolare le norme in materia di servizio universale ed i clienti più “vulnerabili” 6: l’esame delle delibere via via emanate dall’Autorità evidenzia d’altronde questa tendenza a progressivi aggiustamenti dei meccanismi di determinazione delle tariffe e dei soggetti beneficiari, attraverso “prezzi di riferimento” ai quali i singoli operatori possono affiancare le proprie offerte alternative.  

 30 settembre 2012



1 Cfr. la delibera n. 248 del 2004.
2 Vedi la delibera n. 79 del 2007.
3 Vedi la sentenza della Corte di Giustizia del 20 aprile 2010 (causa C-265/08).
4 Vedi ad esempio le sentenze del Tar della Lombardia n. 7382 del 2010 e n. 1171 del 2011.
5 Cfr. le sentenze nn. da 5143 a 5146 e n. 5149 del 2012.
6 Vedi ad esempio il decreto-legge n. 93 del 2011 (art. 7, comma 2) ed il decreto-legge n. 1 del 2012 (art. 13).