Il pick-up Xenon della Tata motors: un altro caso di pubblicità ingannevole

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Il Tar conferma le sanzioni dell’Antitrust 

 

Nei mesi scorsi abbiamo dato notizia dei provvedimenti assunti dall’Antitrust in merito alla pubblicità ingannevole dei pick up di Mitsubishi , della Toyota e Mazda. Sotto la scure dell’Agcm sono caduti anche i messaggi pubblicitari realizzati tra il 2008 ed il 2013 dalla Melian Italia, società importatrice e distributrice dei veicoli della Tata motors.
Il 20 aprile 2011 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha infatti esaminato la pubblicità pubblicata su numerose riviste, e diffusa anche attraverso depliant ed internet, relativa ai diversi modelli del pick up Tata Xenon, nei quali si sottolineavatra l’altro la possibilità di “soddisfare tutte le esigenze, sia nell’utilizzo professionale, che per il tempo libero”, che “i posti in cabina garantiscono un ottimo confort di viaggio a tutti i passeggeri” e che “un’appropriata scelta degli accessori permette la personalizzazione di Xenon secondo le diverse esigenze d’uso”.
In realtà questi veicoli risultano omologati come autocarri e sono perciò utilizzabili per il trasporto di cose, come d’altronde specificato nel libretto di circolazione; il trasporto delle persone è consentito solo a coloro che sono addetti al carico e allo scarico delle merci.
Secondo l’’Agcm, i messaggi ingeneravano confusione negli acquirenti, che non erano informati che il proprietario è soggetto a sanzioni amministrative e fiscali in caso di uso improprio dell’autoveicolo: solo dopo l’apertura del procedimento la Melian ha modificato i messaggi pubblicitari, mettendo in particolare evidenza il fatto che il pick up è soggetto alle normative italiane autocarro (omologazione N1).
In conclusione, l’Agcm ha punito la Melian con una sanzione di 100.000 euro e, analogamente a quanto disposto nei casi sopra ricordati, ha previsto una dichiarazione di rettifica sulle caratteristiche reali dell’autoveicolo, da pubblicarsi sul sito internet delle società (per un periodo di almeno 30 giorni) e su due importanti quotidiani nazionali (per tre volte in un mese), al fine di metter sull’avviso gli acquirenti di tali modelli sui rischi cui vanno incontro in casi di violazione dei divieti disposti dalla legge 1.
 
Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della Melian 2. Secondo il giudice amministrativo la pubblicità in questione è suscettibile di orientare in modo ingannevole le scelte commerciali dei consumatori verso un mezzo che può essere utilizzabile esclusivamente a scopi commerciali e non per il trasporto di persone (ed in particolare per il “tempo libero”). La società aveva anche chiesto il risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) causati dalla pubblicazione “costosa e denigratoria” di una rettifica sui quotidiani La Repubblica ed Il Corriere della Sera, nonché sul proprio sito web. Con la sentenza del Tar viene respinta tale richiesta della Melian, condannata anche al pagamento delle spese processuali.
 
9 maggio 2011 (aggiornamento del 14 febbraio 2012)



1 Vedi il procedimento PS6437, provvedimento n. 22319,  pubblicato sul Bollettino n. 16 del 2011 dell’Agcm.
2 Cfr. la sentenza n. 1406 del 2012. In precedenza sia il Tar che il Consiglio di Stato avevano respinto l’istanza di sospensione cautelare presentata dalla società (vedi le ordinanze nn. 2618 e 4449 del 2011).