Il costo dei biglietti deve essere indicato con precisione nelle pubblicità: il caso della Snav

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Il Consiglio di Stato ribadisce la scorrettezza della campagna pubblicitaria della compagnia marittima

 

Assoutenti ha seguito con molta attenzione il fenomeno delle campagne pubblicitarie ingannevoli di alcune compagnie aeree e marittime, segnalando all’Antitrust casi di pratiche scorrette (leggi questa scheda ) e realizzando anche un controspot .
Una recente sentenza del Consiglio di Stato ci consente di approfondire di nuovo questo argomento.
 
Nel 2008 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva sanzionato la Snav con una multa complessiva di 224.000 euro 1, di cui
– 160.000 euro per l’ampia campagna pubblicitaria (spot televisivi, inserzioni su quotidiani, internet) con cui si pubblicizzavano tariffe molto allettanti per diverse tratte navali: ad esempio in alcuni messaggi era riportata con enfasi la scritta “moto/auto a partire da 1 euro…. passeggero a partire da 10 euro” mentre era dato scarso risalto all’esistenza di altri oneri per tasse e diritti e di limitazioni alle offerte;
– 64.000euro per la procedura di acquisto on line dei biglietti,che prevedeva una formula di silenzio-assenso per la sottoscrizione della polizza assicurativa: tale voce era infatti già impostata (opt out) e l’utente (nel caso in cui non fosse interessato) doveva “deselezionarla” espressamente.
 
Nel 2010 il Tar del Lazio 2:
– ha confermato il giudizio dell’Agcm sull’ingannevolezza dei messaggi pubblicitari, giudicando però meno grave il comportamento della società (in alcuni messaggi era riportata l’avvertenza “offerte soggette a limitazioni. Tasse e diritti esclusi”, sia pure con scarsa evidenza grafica) e riducendo così la sanzione a 136.000 euro;
– con riferimento alla procedura di acquisto dei biglietti, il Tar ha ribadito la necessità di rispettare il regolamento n. 1008 del 2008 del Parlamento europeo e della Commissione europea, che prevede un consenso espresso per i supplementi di prezzo opzionali (c.d. opt in) al fine di tutelare meglio l’acquirente; nel caso in esame, peraltro, la pratica contestata è precedente all’entrata in vigore della normativa comunitaria ed il Tar ha perciò annullato la sanzione di 64.000 euro comminata alla Snav.
 
Nel novembre del 2011 il Consiglio di Stato si è pronunciato sui ricorsi dell’Antitrust e della Snav 3 e, in particolare:
– ha ribadito la necessità (anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 22 bis del codice del consumo leggi le norme ) che le offerte commerciali siano caratterizzate dalla massima chiarezza, al fine di far immediatamente comprendere al “consumatore medio” quale sia il costo reale del biglietto: il giudice amministrativo ha ripristinato l’originaria sanzione ritenendo corretta la pronuncia dell’Antitrust con riferimento ai diversi parametri utilizzati per valutare la gravità della condotta della Snav (rilevanza e durata della campagna pubblicitaria, dimensione economica dell’azienda);
– ha condiviso l’inapplicabilità al caso in esame del regolamento comunitario n. 1008 del 2008, in quanto successivo alla condotta contestata alla Snav.
In conclusione, la sanzione applicata alla Snav è definitivamente stabilita in 160.000 euro.
 
Su questo sito puoi trovare tanti altri casi importanti di pratiche commerciali scorrette da parte degli operatori del settore dei trasporti aerei e navali: vedi da ultimo i casi Wizz air e Easy jet e Moby-Forship .
 
24 novembre 2011


1 Cfr. il procedimento PS1651 – provvedimento 19169 del 2008.
2 Vedi sentenza della prima sezione n. 7109 del 2010.
3 Vedi sentenza della sesta sezione n. 6204 del 2011.