Il cliente ha diritto di conoscere le ragioni che ostacolano la chiusura di un conto corrente bancario: il caso Unicredit

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L’Antitrust ha considerato scorretto il comportamento della banca nel periodo settembre 2007- gennaio 2010

 

Il 28 luglio 2010 l’Antitrust ha esaminato le segnalazioni di alcuni clienti della Unicredit Banca di Roma i quali lamentavano il ritardo con cui è stata dato seguito alla loro richiesta di chiusura del conto corrente.

Dalla verifica effettuata dall’Agcm è emerso che i tempi medi di chiusura dei conti correnti presso le filiali Unicredit sono in linea con quelli degli agli altri istituti bancari e che le segnalazioni riguardano casi sporadici, non addebitabili ad una politica aziendale volta a ritardare od ostacolare la chiusura del rapporto.

Peraltro l’Antitrust ha giudicato scorretta l’assenza di una adeguata informazione all’utente da parte della Banca su eventuali ostacoli alla chiusura del conto dovuti a operazioni in corso (ad esempio ordini di bonifico, RID, Telepass etc) oppure alla mancata restituzione di carte di credito o assegni: non appaiono sufficienti, infatti, le informazioni date oralmente allo sportello né il semplice invio dell’estratto conto. A giudizio dell’Agcm risulta scorretto anche il fatto che la banca continui addebitare spese di tenuta del conto dopo la richiesta di cessazione dello stesso, trattandosi del corrispettivo per un servizio di cui il cliente non può più usufruire (tanto è vero che è richiesta la restituzione di carte di credito o libretti degli assegni).

Per questi motivi, l’Autority ha pertanto applicato una sanzione di 50.000 euro 1.

 

Si segnala che l’Antitrust si era pronunciata su comportamenti analoghi tenuti dalla Cassa di risparmio di Parma (vedi la scheda Assoutenti ).

 

1° settembre 2010




1 Vedi il procedimento PS1750, provvedimento n. 21414, pubblicato sul Bollettino n. 30 del 2010 dell’Agcm.