Il caso delle carte revolving Coincard e Rinascentecard

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Analisi delle pronunce dell’Antitrust e dei giudici amministrativi su due casi di pratica commerciale scorretta

 Assoutenti ha dedicato particolare attenzione al tema delle c.d. “carte revolving”, un tipo di carta di credito che consente di restituire le somme dovute non in un’unica soluzione ma in rate mensili, naturalmente con l’aggiunta degli interessi: abbiamo realizzato una scheda generale sull’argomento  (leggi qui ) ed un’altra dedicata alle carte “Auchan-Accord” e “Cityper-Accord” (clicca qui ).

Tre recenti sentenze del Tar del Lazio ci permettono di tornare su questo tema.

Nel 2009, l’Antitrust ha giudicato scorrette le pratiche messe in atto dalle società Coin  e Fiditalia (quest’ultima operante nel settore del credito al consumo) riguardanti la commercializzazione della carta “Coincard” 1. L’Agcm ha contestato:

        le ambiguità del materiale informativo sulla duplice natura della Coincard (fidelity card, da un lato; carta revolving, dall’altro): si parla per entrambe di “vantaggio esclusivo” e di “privilegio” ma questo potrebbe attribuirsi alla carta fidelity (che dà diritto a sconti) e non alla carta revolving, che si limita a assicurare alcuni servizi di natura finanziaria;

        l’omissione in merito all’identità del identità del soggetto che fornisce i servizi finanziari, e alle caratteristiche del rapporto che si instaura con esso;

        la scarsa trasparenza delle procedure di sottoscrizione del contratto:  alcuni importanti documenti (l’Avviso “Principali Norme di Trasparenza”, il Foglio Informativo, il Documento di Sintesi e le Condizioni Generali di Contratto) non sono consegnati sistematicamente (nei casi di raccolta manuale delle richieste di emissione) prima della sottoscrizione a tutti i potenziali clienti, ma solo a quelli che ne facciano espressa richiesta;

        la sottoscrizione della proposta di contratto presso uno dei punti vendita Coin e non presso un esercizio commerciale adibito alla vendita di prodotti finanziari, sfruttando così l’effetto “sorpresa” sul consumatore, il quale viene “agganciato” in un momento in cui le sue attenzioni sono rivolte all’acquisto di beni di consumo e non di servizi finanziari.

Per queste ragioni, l’Antitrust ha deliberato le seguenti sanzioni: Coin (90.000 euro 2) e Auchan (130.000 euro), che si sono entrambe appellate al Tar.

Le sentenze del Tar del Lazio del gennaio del 2011 3 accolgono solo in parte i ricorsi delle due società. In particolare il Tar:

        ribadisce la responsabilità di entrambe le società, in quanto la commercializzazione delle carte emesse da Fiditalia sono oggetto di uno specifico accordo di partnership tra le due società e pertanto ciascuna di esse, nel rispettivo settore di attività, ha contribuito alla realizzazione dell’illecito;

        conferma l’ambiguità e la scarsa chiarezza del materiale pubblicitario (anche di quello diffuso via internet), nonché l’assenza di una adeguata attività informativa precedente alla stipula del contratto: pur non essendo incorse in specifiche violazioni della normativa di settore, le società non hanno tutelato il consumatore (ad esempio attraverso la mancata visione della documentazione informativa);

        sottolinea la necessità di tutelare anche le persone meno esperte: nel caso concreto, siamo prevalentemente di fronte a consumatori alla ricerca di beni di consumo, e non già di prodotti finanziari, che pertanto hanno di norma un grado di conoscenza inferiore delle problematiche connesse alle carte revolving.

D’altra parte, il Tar non condivide la motivazione dell’Agcm in merito alla qualificazione della pratica come “aggressiva” per il fatto che la sottoscrizione dei contratti avvenisse presso i punti vendita Coin: per qualificare la pratica come aggressiva sarebbe stata necessaria una più puntuale valutazione delle “caratteristiche e circostanze del caso” concreto  4. Proprio per l’assenza di “aggressività”, il Tar ha ridotto del 50% le sanzioni ad entrambe le società. Il Consiglio di Stato, pronunciandosi definitivamente sui ricorsi di Agcm e Fiditalia, ha confermato tali sanzioni (sentenze n. 3585 e 3904 del 2012).

Una posizione analoga è stata assunta dal Tar del Lazio con la sentenza n. 732 del 2011 con la quale sono state confermate le sanzioni a Rinascente e Findomestic per l'attività di commercializzazione della Rinascentecard, riducendo peraltro le sanzioni decise dall'Antitrust (provvedimento 19928 del 2009).

25 gennaio 2011  (aggiornamento del 24 giugno 2012)




1 Vedi al riguardo il provvedimento n. 20193 del 2009 (PS2797).
2 La sanzione di 115.000 euro è stata così ridotta per le perdite di esercizio riscontrate dall’Agcm.
3 Cfr. le sentenze della prima sezione nn. 448 e 449 del 2011.
4 Si ricorda che, in base all’art. 24 del codice del consumo, “È considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, ….. è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, … è  idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.