Il cartello tra le società produttrici di vernici per marina e nautica da diporto: pesanti sanzioni per 5 società

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Il Consiglio di Stato si pronuncia in via definitiva su questa intesa restrittiva della concorrenza

 

Nel gennaio del 2007 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato 1, a seguito di una articolata attività istruttoria, ha ritenuto che 5 società (Boat – Boero Attiva Marine and Protective Coating Genova, Hempel (Italy), International Paintig Italia, Jotun Italia e Sigma Coating), che rappresentavano la quasi totalità dell’offerta nazionale di vernici marine, avevano posto in essere, almeno nel periodo compreso tra gennaio 1999 e dicembre 2003, attraverso l’applicazione di una regola di ripartizione delle quote di mercato fondata sul rispetto del cliente storico, un’intesa restrittiva della concorrenza riguardante la ripartizione di grandi forniture di vernici marine e la fissazione dei relativi prezzi, con particolare riguardo al segmento di mercato relativo alla fase di manutenzione delle navi. Tale segmento rappresentava l’84 per cento del mercato totale nazionale. L’Autorità ha, quindi, deliberato che le società assumessero iniziative idonee a porre fine al grave illecito riscontrato e previsto l’applicazione di sanzioni per complessivi 4,7 milioni di euro, graduate inconsiderazione del differente grado di collaborazione fornito da ciascuna delle società nel corso dell’indagine. Nella valutazione della gravità dell’illecito ai fini della determinazione delle sanzioni, l’Autorità ha precisato di aver in particolare considerato il fatto che le società sanzionate operavano in un mercato oligopolistico, di cui costituivano la quasi totalità dell’offerta e nel quale il prezzo, oggetto dell’intesa, rappresentava l’unico fattore di concorrenzialità, data la  forte standardizzazione delle caratteristiche tecniche del prodotto. Incidevano, inoltre, sulla gravità dell’illecito gli effetti cagionati dall’intesa nel settore delle forniture di vernici marine, attraverso la profonda alterazione dei meccanismi di formazione dei prezzi relativi alle commesse nella fase di manutenzione, come ampiamente documentato nella fase istruttoria.
Nel 2007, il Tar del Lazio 2 ha parzialmente accolto i ricorsi, con riguardo sia all’intimazione all’adozione di misure idonee a far cessare la pratica illecita (non sussistendo certezza che questa si fosse protratta oltre il dicembre 2003), sia alla misura delle sanzioni: a questo proposito, il Tar ha ritenuto l’importo base delle sanzioni sproporzionato rispetto all’effettiva gravità dell’illecito, in quanto l’Antitrust non ha presentato elementi probatori sufficienti a dimostrate che l’intesa adottata dalle società avesse effettivamente prodotto effetti sul segmento di mercato interessato. Inoltre, per alcune delle società sanzionate, la misura della sanzione  doveva ritenersi oggettivamente eccessiva in quanto corrispondente ad una quota non trascurabile del fatturato.  In conclusione il Tar ha quindi stimato equo fissare l’importo base della sanzione in misura inferiore del 50 per cento rispetto a quello applicato dall’Antitrust.
L’Autorità ha, a sua volta, proposto appello, fondando il ricorso su un triplice ordine di censure:
·        il Tar avrebbe deciso in base al presupposto che la qualifica dell’illecito da parte dell’Antitrust come molto grave fosse ascrivibile agli effetti causati dall’intesa sul mercato interessato, ritenuti non sufficientemente documentati, mentre l’Autorità aveva ritenuto l’intesa posta in essere dalle società molto grave per la sua stessa natura e per il contesto in cui si era realizzata, segnalando gli effetti anticoncorrenziali causati al mercato come mero fattore aggiuntivo;
·        la circostanza che l’intesa avesse prodotto effetti sul mercato delle vernici per marina era ampiamente dimostrata dai dati e dalle informazioni contenuti nel provvedimento dell’Antitrust, di cui il Tar aveva erroneamente disconosciuto la valenza probatoria. Tali dati erano volti in particolare a dimostrare l’esistenza, attraverso un sistema di monitoraggio attivato dalle società stesse, di un meccanismo di compensazione nell’aggiudicazione delle commesse di fornitura, nei casi in cui lo scostamento rispetto alla regola del cliente storico avesse prodotto variazioni rispetto all’assetto ripartitorio delle singole quote di mercato;
·        la riduzione del 50 per cento delle sanzioni decisa dal Tar in considerazione della carenza di effetti anticoncorrenziali si basava su un generico ed immotivato principio di equità.  
Il Consiglio di Stato 3 ha ritenuto fondata l’ultima contestazione addotta dall’Autorità, riguardante l’abbattimento delle sanzioni applicato dal Tar in via forfetaria ed equitativa. In particolare, il Consiglio ha considerato sproporzionata la riduzione del 50 per cento operata dal Tar in considerazione della non comprovata presenza di effetti anticoncorrenziali recati al mercato. Secondo il Consiglio di Stato, che ha confermato la natura indiziaria e non probatoria degli elementi informativi forniti in tal senso dall’Antitrust, la riduzione delle sanzioni da attribuire all’insussistenza di comprovati effetti anticoncorrenziali sul mercato interessato può essere equitativamente valutata nell’ordine del 20 per cento, considerando il rilievo predominante delle altre circostanze aggravanti addotte dall’Autorità nella determinazione delle sanzioni. In conclusione, il Consiglio di Stato ha fissato l’importo finale delle sanzioni in complessivi 3,3 milioni di euro, così ripartite:
Boat:  864.000 euro
International Paintig:  864.000 euro
Hempel: 259.000 euro
Sigma Coating: 604.000 euro
Jotun Italia: 777.600 euro    
 
Maggio 2012



1 Provvedimento n. 16404, pubblicato sul Bollettino n. 4/2007.
2 Sentenza Tar del Lazio – Sezione I, n. 14157/2007.
3 Sentenza n. 03189 del 2012.