I pick-up della Mazda e della Toyota

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L’Antitrust considera ingannevole la pubblicità dei due autoveicoli

 

Il 16 marzo 2011 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha esaminato la pubblicità relativa ai modelli Mazda BT-50 e Toyota Hilux. Tali veicoli risultano omologati come autocarri e quindi sono utilizzabili per il trasporto di cose, come d’altronde specificato nel libretto di circolazione; il trasporto delle persone è consentito solo a coloro che sono addetti al carico e allo scarico delle merci. In caso di violazione di tale divieto, il proprietario è soggetto a sanzioni amministrative e fiscali.
L’Antitrust ha contestato l’inesattezza dei messaggi pubblicitari, che lascerebbero intendere la possibilità di utilizzare questi autoveicoli non solo nell’ambito della propria attività lavorativa ma anche per il trasporto delle persone durante il tempo libero; ad esempio, nel caso della Mazda BT-50, venivano utilizzate espressioni come “Mazda BT-50 può affrontare qualunque situazione…. soddisfare anche le tue attività extra-lavorative…. attrezzi da lavoro o i bagagli delle vacanze… perfetto quindi per le piccole squadre di lavoratori o per una gita nel fine settimana…. se vuoi lavorare o divertirti ancora di più… compagno versatile per i momenti di svago…. nel weekend si trasforma nel più eclettico dei mezzi”.
L’Agcm ha punito la Mazda con una sanzione di 70.000 euro e la Toyota con una sanzione di 155.000 euro (in ragione della più lunga durata della campagna pubblicitaria e delle dimensioni economiche dell’azienda).
La stessa Autorità ha disposto per entrambe le società la pubblicazione di una dichiarazione di rettifica sulle caratteristiche reali dell’autoveicolo, da pubblicarsi sia sui siti internet delle società (per un periodo di almeno 30 giorni) sia su due importanti quotidiani nazionali (per tre volte in un mese), al fine di metter sull’avviso gli acquirenti di tali modelli sui rischi cui vanno incontro in casi di utilizzo improprio dell’autoveicolo  1.
 
Il Tar ha respinto il ricorso presentato dalla Toyota, confermando anche l’obbligo della pubblicazione. Il giudice ammnistrativo ribadisce che il pick-up Toyota è stato incluso tra gli autocarri (categoria N1) e tali mezzi possono essere utilizzati, proprio per le loro caratteristiche tecniche, solo per “il trasporto di cose e delle persone addette” all'uso o al trasporto delle cose stesse, facendo così riferimento a persone che abbiano un rapporto di lavoro o professionale: “del resto, nessuno potrebbe seriamente sostenere – per riferirsi all’immagine contenuta nella brochure Toyota – come lo sportivo, il quale pratica il kitesurfing, sia addetto all’ala (kite) trasportata fino alla spiaggia con il Toyota Hilux”. La pubblicità della Toyota presenta il pick up più come un SUV che come un mezzo di trasporto per uso lavorativo: ed il fatto di precisare nelle schede tecniche il fatto che si tratti di un autocarro N1 non fa venir meno l’ingannevolezza del messaggio 2.
 
Si ricorda che un analogo provvedimento era stato preso nel luglio scorso dall’Agcm con riferimento ad una autovettura della Mitsubishi. Vedi anche la scheda generale sulle pratiche scorrette a danno degli automobilisti.
 
11 aprile 2011 (aggiornamento del 27 marzo 2012)


1 Vedi il procedimento PS6435, provvedimento n. 22208  ed il procedimento PS6436, provvedimento n. 22209 (entrambi pubblicati sul Bollettino n. 12 del 2011 dell’Agcm).
2 Vedi sentenza n. 2896 del 2012. Con la stessa sentenza, il tar ha dichiarato inammissibile la richiesta di risarcimento danni avanzata da un0’associazione dei consumatori