Gli integratori alimentari con “effetti speciali”: i casi Revidox e Fish Factor

2359

Il Tar conferma le sanzioni per complessivi 262.500 euro deliberate dall’Antitrust  alle società Paladin Pharma e Avantgarde. Ulteriori sanzioni decise dall'Autorità

  

Su questo sito abbiamo più volte sottolineato più volte il fenomeno delle “false promesse” cui alcune aziende ricorrono per promuovere gli integratori alimentari, con possibili effetti negativi anche per la salute; puoi leggere una scheda generale sull'argomento dove si fa riferimento a tanti casi concreti.

Il 3 novembre scorso l’Autorità garante della concorrenza ha concluso i procedimenti nei confronti di due importanti aziende, la Paladin Pharma 1 e la Avantgarde 2 di cui qui sintetizziamo le conclusioni.

Il primo caso riguarda l’ampia campagna pubblicitaria condotta nel 2010 e 2011 dalla Paladin Pharma (società che commercializza prodotti farmaceutici, medicinali, alimentari, di profumeria e cosmesi, erboristeria, etc) attraverso diversi mezzi di comunicazione (spot, inserzioni su periodici, internet) al fine di promuovere l’integratore alimentare Revidox. Nei messaggi pubblicitari sono contenute affermazioni quali “Orologio biologico: oggi si può rallentare…Contro/Stop all’invecchiamento cellulare grazie all’ultimo ritrovato naturale della ricerca scientifica anti-età….Rallenta l’invecchiamento cellulare”. Inoltre si prospetta l’efficacia di Revidox anche sul sistema immunitario, sulla circolazione cardiovascolare, sulla pelle e sui capelli. In particolare, il prodotto assicurerebbe “dopo un solo mese di assunzione… una maggiore resistenza del sistema immunitario…un significativo miglioramento della circolazione cardiovascolare ….. Per non parlare dei benefici estetici: la pelle è più luminosa, tonica e compatta; le rughe vengono appianate, mentre i capelli sono più forti, lucenti e corposi”.

L’efficacia del prodotto è attribuita soprattutto alla presenza di Resveratrolo, un polifenolo contenuto nella buccia dell’acino d’uva. In particolare, si utilizzano espressioni quali: “I geni della longevità? Si potenziano con l’uva rossa … Il Resveratrolo da uva rossa… è riconosciuto come il più efficace attivatore delle Sirtuine presente in natura, ma fino ad oggi non era possibile utilizzarlo a dosaggi significativi perché la sua concentrazione nel frutto è molto bassa………… In una sola capsula di Revidox lo straordinario Resveratrolo in quantità pari a 45 kg di uva o 45 bottiglie di vino rosso…..scoperta rivoluzionaria……… Dopo 10 anni di ricerche e oltre 5.000 studi clinici….la concentrazione di Resveratrolo nell’uva può essere moltiplicata di ben 2.000 volte”.

Secondo l’Agcm siamo in presenza di un integratore alimentare antiossidante, come indicato in etichetta, al quale non possono essere attribuite le proprietà salutistiche enfatizzate nei messaggi pubblicitari. E ciò in base sia alla documentazione presentata dalla società sia agli orientamenti espressi dall’EFSA (Agenzia europea per la sicurezza alimentare) che l’Antitrust assume come parametro di valutazione della validità dei claim, in attesa della conclusione del procedimento di verifica da parte della Commissione europea. Secondo l’EFSA non è infatti possibile stabilire un nesso di causa-effetto tra l’assunzione di Resveratrolo e la protezione di cellule e molecole umane quali il DNA, le proteine ed i lipidi dal danno ossidativo. Né le proprietà curative vantate dal prodotto possono essere attribuite a due altri componenti del Revidox (melograno e selenio).

L’Agcm contesta inoltre la vantata equivalenza del prodotto a 45 kg di uva e la validità stessa dell’equivalenza con un alimento di uso comune, che può indurre il consumatore a modificare le proprie abitudini alimentari riducendo il consumo di frutta e verdura attraverso la mera assunzione di un integratore alimentare.

L’ultima contestazione riguarda le modalità di presentazione del prodotto come “Approvato dal Ministero della salute e dell’innovazione Spagnolo” mentre in realtà vi è stato solo un rapporto dell’Agenzia spagnola della sicurezza alimentare e nutrizionale del Ministero della aanità che aveva ad oggetto il procedimento attraverso il quale è ottenuto il principio attivo Stilvid, l’estratto di uva modificato con UV impiegato in Revidox.

In conclusione, l’Autorità garante della concorrenza, dopo aver respinto gli impegni della Paladin Pharma (che riguardavano peraltro solo alcuni degli aspetti oggetto di contestazione), ha deliberato che tale pubblicità poteva indurre in errore i consumatori sulle caratteristiche del prodotto e creare illusioni sugli effetti conseguibili e ha perciò applicato una sanzione di 150.000 euro. Inoltre, proprio per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’ingannevolezza di una campagna pubblicitaria tuttora in corso, ha disposto la pubblicazione su alcuni quotidiani e periodici e sul sito internet di una dichiarazione rettificativa, volta a circoscrivere la reale efficacia del prodotto.

Si segnala che la pubblicità del Revidox era già stata oggetto nel luglio scorso di una pronuncia dell’Istituto per l’autodisciplina Pubblicitaria, che ha ordinato la cessazione dei messaggi pubblicitari con riguardo alle espressioni “Stop all’invecchiamento cellulare grazie all’ultimo ritrovato naturale della ricerca scientifica anti-etàe alle parole “agisce sulle nostre cellule, aumenta la longevità dei tessuti”.

Il Tar del Lazio ha confermato il giudizio di ingannevolezza del messaggio pubblicitario e l’obbligo di pubblicare una dichiarazione rettificativa 3, limitandosi a ridurre del 25% l’entità della sanzione, per tener conto della situazione di incertezza per gli operatori determinata dal protrarsi della procedura comunitaria di verifica della correttezza dei claim salutistici 4.

In attuazione di tale sentenza l’Antitrust ha ridotto la sanzione a 112.500 euro 5.

Il 12 settembre 2012 l’Autorità ha deliberato ulteriori sanzioni per complessivi 25.000 euro perché la società ha continuato a diffondere per un certo periodo di tempo messaggi pubblicitari ingannevoli su internet e sulla stampa e ha tardato a pubblicare in modo integrale la dichiarazione rettificativa 6.

 

Il secondo caso riguarda invece l’Avantgarde, società facente parte del gruppo Sigmna Tau, che produce cosmetici, detergenti, specialità medicinali, prodotti chimici ed altri articoli. L’ampia campagna pubblicitaria dell’integratore alimentare Fish Factor Articolazioni è stata effettuata tramite internet, quotidiani, TV e cinema. In uno dei messaggi c’era un disegno che riproduce le due basi ossee di un’articolazione con profilo non omogeneo, con in basso la scritta “cartilagine danneggiata”; dopo l’applicazione di alcune gocce del prodotto l’articolazione ripristinava il suo normale profilo (con la dicitura “Cartilagine rigenerata”), mentre una voce fuori campo affermava che Fish Factor Articolazioniagisce in modo naturale sulle cause dei dolori articolari, ricostruendo le cartilagini…. e sulle cause del dolore

L’Antitrust ha giudicato inadeguata la documentazione presentata dalla società per dimostrare l’efficacia del prodotto. Anche in questo caso, l’Agcm si è avvalsa delle conclusioni dell’EFSA in merito alle proprietà di alcuni componenti di Fish Factor: in particolare, per quanto attiene agli omega 3, alla glucosamina e all’acido ialuronico, l’EFSA ha escluso la possibilità di stabilire una relazione causa-effetto tra l’assunzione di queste sostanze ed il mantenimento di giunture correttamente funzionanti. Analoga conclusione ha riguardato l’efficacia della glucosamina solfato come sostanza anti-infiammatoria

La società ha sospeso la campagna pubblicitaria dopo l’apertura del procedimento ed ha presentato impegni per modificare in modo rilevante i messaggi, sia nel testo che nella grafica; l’Agcm ha però ritenuto prevalente l’interesse a procedere all’accertamento dell’infrazione e ha deliberato una sanzione di 150.000 euro.

Il Tar del Lazio ha confermato il giudizio di ingannevolezza del messaggio pubblicitario, ribadendo la piena legittimità dell’attività dell’Antitrust nell’impiego delle indicazioni dell’EFSA, organismo competente in materia, ancorché la procedura non fosse stata ancora completata: le stesse norme comunitarie, nella fase transitoria, attribuivano d’altronde alle aziende la piena responsabilità in merito alla correttezza delle indicazioni salutistiche dei prodotti 7.

Il 12 settembre 2012 l’Autorità ha deliberato un’ulteriore sanzione di 30.000 euro perché la società, pur modificando la sua campagna pubblicitaria, ha continuato a diffondere per alcuni mesi un video nel quale si continua ad enfatizzare la capacità del prodotto  a “rigenerare” la cartilagine 8.

 

22 novembre 2011 (aggiornamento del 1° ottobre 2012)



1 Vedi il procedimento PS6229, provvedimento n. 22936, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 44/2011.
2 Vedi il procedimento PS7386, provvedimento n. 22940, anch’esso pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 44/2011.
3 In sede di ricorso cautelare, il Tar aveva inizialmente sospeso l’obbligo di pubblicazione della rettifica (ordinanza n. 97 del 2012).
4 Vedi sentenza n. 3503 del 2012.
5 Vedi il provvedimento n. 23532, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 18/2012.
6 Vedi il procedimento IP161 – provvedimento n. 23883, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 37/2012. Nella quantificazione della sanzione l’Autorità non ha applicato i nuovi massimali introdotti dalla legge n. 135 del 2012 , trattandosi di violazioni avvenute prima dell’entrata in vigore di questo provvedimento.
7 Vedi sentenza n. 7491 del 2012.
8 Vedi il procedimento IP154 – provvedimento n. 23882, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 37/2012. Anche in questo caso l’Autorità non ha applicato i nuovi massimali introdotti dal la legge n. 135 del 2012. trattandosi di violazioni avvenute prima dell’entrata in vigore di questo provvedimento.