Avete mai prestato attenzione alle etichette di formaggi e vini “italiani” che trovate in negozi e ristoranti? Attenzione, perché le frodi alimentari ormai sono all’ordine del giorno: purtroppo la contraffazione è una piaga sempre più diffusa, che non si limita al mondo dell’elettronica, dei gioielli, o delle scarpe più richieste in circolazione, ma arriva fino alle nostre tavole. Attenzione quindi all’etichettatura degli alimenti che acquistiamo.
Contraffare un prodotto alimentare significa spacciare per originale (ad esempio come un “Dop”) o di qualità superiore un prodotto che possiede in realtà caratteristiche diverse, solitamente di minore qualità, se non nocive o illecite.
Come ci ricorda il Vademecum sulla contraffazione alimentare realizzato nell’ambito del progetto Io Sono Originale, ci sono due esempi di contraffazione alimentare, a seconda che la falsificazione riguardi l’alimento oppure il marchio e/o la sua provenienza geografica.
Falsificazione, adulterazione o sofisticazione dell’alimento
Si tratta della creazione di un alimento composto da sostanze diverse per qualità o quantità da quelle che normalmente concorrono a formarlo o modificato attraverso la sostituzione, la sottrazione, l’addizione di elementi che normalmente lo compongono.
L’art. 5 della legge 283/1962 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari) vieta di impiegare nella preparazione o distribuire per il consumo sostanze alimentari mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale: sono vietate adulterazioni e variazioni compositive degli alimenti.
Falsificazione del marchio o dell’indicazione di provenienza geografica o della denominazione di origine
Si tratta dell’apposizione di un dato falso sull’alimento o sulla sua confezione, ovvero dell’abusiva riproduzione del brevetto secondo il quale l’alimento stesso è prodotto. Questo tipo di contraffazione risulta maggiormente diffuso all’estero e spesso collegato al fenomeno imitativo del cosiddetto “Italian Sounding“. Un falso, come per le opere d’arte.
Frode alimentare: esempi
I prodotti più contraffatti sono paradossalmente i prodotti più rappresentativi della qualità della produzione agroalimentare italiana, ingrato riconoscimento delle eccellenze produttive del nostro Paese che, però, testimonia anche l’alto livello di business intorno al falso cibo.
I prodotti maggiormente “violati” ed oggetto di frode alimentare risultano essere vini, oli, formaggi, miele.
Vino… all’antigelo!
I vini vengono spesso adulterati in uno dei seguenti modi:
• ottenuti dalla fermentazione di zuccheri di natura diversa da quelli dell’uva (pratica
vietata in Italia ma ammessa in altri paesi dell’UE);
• aggiunta di coloranti;
• aggiunta di alcol metilico (metanolo) per aumentarne la gradazione;
• aggiunta di conservanti antiossidanti illegali come acido borico e acido salicilico;
• aggiunta di aromatizzanti;
• aggiunta di antigelo (glicole dietilenico) per aumentarne la morbidezza ed il corpo;
• qualità inferiore a quella dichiarata in etichetta;
• eccesso di anidride solforosa o gradazione alcolica inferiore a quella prevista.
Formaggi… alla gomma vinilica!
La fantasia non manca neppure nei processi di adulterazione che riguardano i formaggi:
• aggiunta di grassi, soprattutto margarina, per ottenere la quantità lipidica richiesta da
quel particolare formaggio che si vuole ottenere;
• aggiunta di fecola o di farina di patate o di amidi per aumentarne il peso;
• aggiunta di pectine e gomme viniliche ai formaggi molli per conferire maggiore compattezza;
• aggiunta di formaldeide ai formaggi duri a scopo disinfettante per mascherare difetti di
lavorazione dovuti all’utilizzo di latte scadente;
• vendita di formaggi di provenienza diversa, e magari estera, come tipici o a Denominazione di Origine Protetta DOP;
• formaggi pecorini contenenti percentuali più o meno elevate di latte vaccino;
• formaggi ottenuti con latte in polvere ricostituito (consentito in altri Paesi);
• attribuzione della designazione di formaggio Doc a formaggi comuni;
• aggiunta di sostanze coloranti o minerali.
Etichettatura: che cosa dicono le norme europee
Un’importante strumento di tutela del consumatore è l’etichettatura degli alimenti: in questa materia molte novità sono state introdotte con la pubblicazione del regolamento (UE) 1169/2011 sulle informazioni alimentari ai consumatori, che introduce l’obbligo di indicare le informazioni nutrizionali fondamentali e di impatto sulla salute (obbligatorie a partire dal 13 dicembre 2016), impone l’evidenziazione della presenza di allergeni, prevede il divieto di indicazioni fuorvianti e una dimensione minima dei caratteri per rendere le etichette più facilmente leggibili.
Viene inoltre esteso l’obbligo di indicare in etichetta l’origine delle carni suine, ovine, caprine e del pollame, siano esse fresche, refrigerate o congelate. Il regolamento si applica a tutti i prodotti destinati e somministrati al consumatore finale ma non ai prodotti preimballati nei punti vendita.
Le informazioni obbligatorie in etichetta
Quantità netta dell’alimento, data di scadenza, dichiarazione nutrizionale e condizioni particolari di conservazione e/o condizioni d’impiego sono da indicare obbligatoriamente in etichetta. Inoltre vanno dichiarate:
Denominazione dell’alimento
“Carne ricomposta” e “pesce ricomposto” sono due tra le nuove indicazioni specifiche che accompagnano la denominazione. Indicano prodotti che possono sembrare costituiti da un unico pezzo ma che in realtà sono frutto dell’unione di diverse parti attuata grazie ad altri ingredienti tra cui additivi ed enzimi alimentari.
Elenco degli ingredienti
Tante le novità nella lista degli ingredienti. Tra le principali: tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati sono indicati con la dicitura “nano”; per gli oli e grassi vegetali si indica l’origine dell’olio stesso (olio di semi di arachide, olio di palma, ecc…). Va indicato inoltre qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato che provochi allergie o intolleranze: nella lista degli ingredienti gli allergeni sono enfatizzati con caratteri distinti per colore, forma, ecc.
Quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti
L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazione di un alimento è richiesta in una serie di casi, ad esempio quando l’ingrediente figura nella denominazione dell’alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore.
Nome e indirizzo
Vanno indicati il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare; l’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione.
Paese d’origine o il luogo di provenienza
Indicare la provenienza è obbligatorio in tutti quei casi in cui l’omissione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento.
Istruzioni per l’uso
Le istruzioni sono da indicare nei casi in cui la loro omissione renda difficile un uso adeguato dell’alimento.
Quantità di alcol
Per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, è obbligatorio indicare il titolo alcolometrico volumico effettivo.