Forniture di energia elettrica e gas non richieste: il caso Sorgenia

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Il Tar riduce a 150.000 euro la sanzione complessiva deliberata nel 2009 dall’Antitrust

 

Ci siamo interessati più volte su questo sito del grave fenomeno dell’attivazione di servizi non richiesti ad opera soprattutto di società del settore delle telecomunicazioni e della fornitura di energia elettrica, sollecitando il Governo ad adottare misure rigorose al riguardo (leggi questa scheda , dove sono citati tanti casi concreti). Una recente sentenza del Tar ci consente di tornare su questo argomento.

Nel 2009 l’Autorità garante della concorrenza aveva deliberato una sanzione complessiva di 350.000 euro nei confronti della Sorgenia, società produttrice e distributrice alla clientela finale di energia elettrica e gas naturale 1.

L’Antitrust, dopo un’articolata istruttoria, aveva, infatti, irrogato alla società due sanzioni per pratiche commerciali scorrette: la prima, pari a € 200.000,00, inerente la fornitura di energia elettrica, e la seconda, di € 150.000,00 per la somministrazione di gas, in quanto Sorgenia, secondo l’Autorità, avrebbe:

a) attivato la fornitura di energia elettrica e, in alcuni casi, anche di gas naturale in assenza di qualsiasi sottoscrizione del contratto o manifestazione di volontà in tal senso da parte dei consumatori ovvero in virtù di firme asseritamente falsificate;

b) inviato lettere di benvenuto, nonché fatture per supposti consumi, nonostante i consumatori avessero esercitato, tempestivamente e secondo le modalità di legge, il proprio diritto di recesso;

c) avrebbe fornito ai potenziali clienti, attraverso i propri agenti commerciali, in occasione delle attività di promozione e vendita a domicilio, informazioni ingannevoli, quali l’asserita appartenenza di detti agenti al gruppo Enel o supposti vantaggi economici conseguenti alla scelta di Sorgenia quale nuovo fornitore.

Il Tar del Lazio, accogliendo parzialmente le argomentazioni di Sorgenia, ha ridotto le sanzioni complessive da 350.000 euro a 150.000 euro 2; secondo il giudice amministrativo non risulta provato in modo certo il fatto che gli agenti fornissero informazioni ingannevoli ai potenziali clienti; anche la durata delle pratiche scorrette è inferiore a quella indicata dall’Autorità, perché sin dall’inizio del 2009 la Sorgenia ha migliorato notevolmente le procedure interne, migliorandone l’efficienza; inoltre nel caso dei contratti di fornitura di gas naturale, sarebbe stato coinvolto un numero limitato di utenti. Resta comunque ferma, secondo il Tar, la piena responsabilità della società per l’operato degli agenti; la Sorgenia non ha dimostrato quella diligenza richiesta agli operatori del settore, particolarmente necessaria nella prima fase di liberalizzazione del mercato ed idonea ad evitare il verificarsi di tali condotte scorrette.

4 settembre 2012



1 Provvedimento n. 20364 del 7 ottobre 2009.
2 Vedi sentenza n. 7473 del 3 settembre 2012.