Il TAR sulle sanzioni Antitrust: Facebook non è “gratis” ma è l’utente a decidere a chi fornire i suoi dati

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Iscriversi e utilizzare Facebook non è “gratis”. Lo sancisce ora anche il Tribunale Amministrativo del Lazio confermando una delle due sanzioni decise poco più di un anno fa dall’Antitrust e di fatto riconoscendo il valore economico dei dati forniti ogni giorno dagli utenti al social network.

A dicembre 2018 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva chiuso l’istruttoria nei confronti di Facebook, per presunte violazioni del Codice del Consumo, con il risultato di una doppia sanzione, pari a un totale di 10 milioni di euro. Una decisione in parte rivista in questi giorni con la sentenza del TAR del Lazio che annulla uno dei due provvedimenti, dimezzando l’ammontare delle multe. A presentare ricorso erano state Facebook Ireland e la controllante Facebook.

I provvedimenti Antitrust diretti a Facebook nel 2018

Al centro della decisione del 2018 da parte dell’Antitrust vi era stata la contestazione di due condotte del social network: veniva innanzitutto considerata poco chiara e incompleta l’informativa rilasciata all’utente in fase di registrazione poiché non riportava in modo chiaro i termini della raccolta e dell’uso a fini commerciali dei dati dell’utente, inducendolo a credere in un’iscrizione a tutti gli effetti “gratuita”. Questo provvedimento è stato confermato anche dalla sentenza del TAR.
L’altra condotta che era stata contestata a Facebook era relativa alla trasmissione dei dati degli utenti ai siti e alle app di terzi. Questa seconda sanzione è quella che il TAR ha annullato.

Informativa Facebook poco chiara: sanzione confermata

Come spiega il TAR, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel caso del primo provvedimento “ha fornito una puntuale motivazione supportata, da un’adeguata istruttoria, sulla carenza di sufficienti informazioni, nel processo di registrazione, circa il valore commerciale dei dati e allo scopo commerciale perseguito”. Il Tar quindi ha giudicato “corretta la valutazione della Autorità circa l’idoneità della pratica a trarre in inganno il consumatore e a impedire la formazione di una scelta consapevole, omettendo di informarlo del valore economico di cui la società beneficia in conseguenza della sua registrazione al social network“.

Dati trasmessi a terzi da Facebook: sanzione annullata

Per quanto riguarda il secondo punto contestato a Facebook dall’Antitrust, il TAR evidenzia che “la ricostruzione del modello di funzionamento del meccanismo di integrazione delle piattaforme riportata nel provvedimento sconta dei travisamenti in punto di fatto che inficiano la correttezza del percorso motivazionale seguito dall’Autorità”. Ne consegue che il provvedimento dell’Autorità “si palesa illegittimo in ragione di vizi di cattiva ricostruzione del funzionamento dell’integrazione delle piattaforme e dell’assenza di elementi sufficienti a dimostrare l’esistenza di una condotta idonea a condizionare le scelte del consumatore”.

In sostanza, se per Antitrust la piattaforma aveva esercitato “un indebito condizionamento” nei confronti dei suoi utenti, trasmettendo i loro dati a siti web e app di terze parti senza consenso, secondo il tribunale amministrativo, invece, agli utenti è sempre consentito scegliere se e quali dati condividere per consentire l’integrazione tra la piattaforma di Facebook e qualsiasi altra piattaforma.