DPR n. 127 del 2012, recante riforma degli ordinamenti professionali

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Le più rilevanti novità della nuova disciplina

La disciplina conferma, in numerosi punti, norme già introdotte nel nostro ordinamento, a partire dal decreto c.d. “Bersani-Visco” del 2006 fino alla legge di stabilità 2012 e al decreto Monti sulle liberalizzazioni, in tema di pubblicità, società, tariffe.

L’esposizione che segue ricomprende anche norme non espressamente contenute nel decreto legislativo (come quelle in materia di società tra professionisti), introdotte da altri atti legislativi e vigenti.

Accesso. Fermi restando i titoli richiesti, il superamento dell’esame di Stato e i requisiti “morali” (mancanza di condanne penali, di condanne disciplinari definitive, ecc.), l’accesso alla professione non può essere soggetto a ulteriori limitazioni.

Tariffe. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate.

Il compenso è pattuito al momento del conferimento dell’incarico. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico e informarlo di tutti gli oneri ipotizzabili, indicando anche i dati della polizza per responsabilità civile del professionista medesimo.

Il professionista deve fornire un preventivo di massima, indicando tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Le spese sostenute dal professionista per prestazioni complementari, necessarie all’espletamento dell’incarico (ad esempio, una perizia, un esame di laboratorio, una consulenza), devono essere documentate.

Nel caso di liquidazione da parte del giudice, il compenso è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante (per i medici il Ministro della salute, per gli avvocati il Ministro della giustizia, ecc.).

Assicurazione. Grava sul professionista l’obbligo di sottoscrivere una assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi professionali. Per quanto non coperto dalla polizza (ad esempio, in base ad una franchigia), risponde direttamente al cliente il professionista.

Tale obbligo entra in vigore fra 12 mesi, al fine di consentire agli Ordini di stipulare convenzioni collettive.

Pubblicità. E’ ammessa la pubblicità informativa con ogni mezzo (ad esempio: internet, volantini, spot, ecc.) avente ad oggetto: l’attività professionale, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione svolta, la struttura dello studio professionale, i compensi richiesti per le prestazioni. E’ verosimile che per “specializzazioni” si debbano intendere i titoli riconosciuti dall’ordinamento, anche se non è vietata dalla norma l’elencazione di dati curricolari che configurino una “specializzazione”.

relativi all’esperienza professionale, anche in determinati, specifici settori.

E’ consentita la pubblicità comparativa, purché in termini assoluti e non con raffronti relativi ad altri specifici professionisti.

La pubblicità deve essere funzionale all’oggetto, veritiera, corretta, non deve violare il segreto professionale, non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

Nel settore sanitario, la pubblicità è, ovviamente, consentita anche a strutture private (cliniche, laboratori, ecc.) e non solo a professionisti singoli o associati.

Forme giuridiche. E’ consentita la costituzione di società tra professionisti, nella forma di società di persone, di capitali o cooperative (con numero di soci non inferiore a tre), secondo le comuni disposizioni di legge. I soci possono essere:

a)     professionisti iscritti a Ordini e simili;

b)     cittadini di Stati membri della UE, in possesso di titolo abilitante alla specifica professione;

c)      persone che non svolgono l’attività professionale principale, ma forniscono prestazioni tecniche complementari (ad esempio, l’odontotecnico rispetto all’odontoiatra, il fisioterapista rispetto all’ortopedico o al geriatra, ecc.);

d)     soggetti che si associno per finalità di investimento, partecipando al solo capitale.

Il numero di soci professionisti ovvero la loro quota di partecipazione al capitale deve essere tale da garantire loro la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni.

La disciplina non precisa le forme di responsabilità civile nel caso di società, se, cioè, risponda civilmente comunque il professionista ovvero se possa rispondere la società, con le conseguenti limitazioni alla responsabilità del socio nelle società di capitali.

Sono ammesse le società multiprofessionali, mentre si prevede l’incompatibilità con la partecipazione del medesimo socio a più società.