L’Agcom delibera una sanzione di 180.000 euro
Ci siamo interessati in passato dell’attività di retention messa in atto da alcuni operatori per cercare di trattenere la propria clientela dopo una richiesta di passaggio ad altro operatore (leggi le schede di Assoutenti sulle decisioni di Antitrust e AGCom riguardanti in entrambi i casi Fastweb), mettendo così in atto una condotta anticoncorrenziale. Recentemente l’Autorità garante delle comuniczioni ha preso in esame il comportamento di Telecom nel periodo dicembre 2010 – marzo 2012, in base al quale i clienti che volevano migrare ad un altro gestore ricevevano una telefonata per chiedere il loro consenso ad un “contatto post cessazione” 1.
Secondo l’Autorità, tale condotta è vietata dalla normativa vigente all’epoca dei fatti 2 (anche se solo con successiva delibera tale divieto è stato esplicitato in modo espresso 3) in modo da assicurare l’effettivo esito della procedura di portabilità, senza ostacoli che non siano connessi alla procedura tecnica: l’utilizzo dei dati riguardanti i clienti in migrazione è consentito solo ed esclusivamente per completare la procedura di portabilità. Qualunque altro impiego dei dati acquisiti nel corso del processo di portabilità è invece illegittimo, come nel caso in esame, dove la divisione commerciale di Telecom (e non la sola divisione tecnica) ha ricontattato il cliente “con lo scopo di indurlo (più o meno esplicitamente) a ripensare la propria scelta di cambiare gestore”.
In conclusione, l’Autorità ha deliberato una sanzione di 180.000 euro che tiene conto anche del fatto che non è stata provata alcuna effettiva attività di retention, né l’esistenza di significativi pregiudizi (in termini di numero di segnalazioni da parte di altri operatori o da consumatori) per il mercato o per gli utenti: ciò ha condotto l’AGCom ha considerare di non elevata gravità questa violazione della normativa vigente.
23 novembre 2012