Diritti esclusivi per la trasmissione dei mondiali di calcio 2010 e 2014 e degli incontri della Champions League 2012-2015: per l’Antitrust non esistono i presupposti per contestare a SKY l’abuso di posizione dominante

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Il procedimento istruttorio era stato avviato a seguito della segnalazione di RTI 

 Nell’adunanza del 23 aprile scorso, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche in conformità al parere espresso in proposito dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha concluso che, alla luce degli elementi emersi nella fase istruttoria avviata il 3 novembre 2010 a seguito di una segnalazione da parte di Reti televisive italiane (controllata di Mediaset S.p.a.), non sussistono le condizioni per contestare a SKY Italia S.r.l. un abuso di posizione dominante con riferimento all’acquisizione dei diritti esclusivi per la trasmissione, sul territorio italiano e su tutte le piattaforme in modalità pay, degli incontri dei Mondiali di calcio 2010 e 2014 e degli incontri del torneo calcistico UEFA Champions League, con eccezione del miglior incontro del mercoledì, nelle stagioni dal 2012 al 2015 1.

Secondo l’Antitrust, le motivazioni di tale decisione derivano, in particolare, dalle seguenti considerazioni:

Mondiali di calcio per le stagioni 2010 e 2014: gli elementi probatori rilevati nell’istruttoria non sembrano sufficienti a dimostrare che la detenzione in esclusiva da parte di SKY dei diritti di trasmissione degli incontri relativi a tale manifestazione calcistica sia idonea a rappresentare un ostacolo effettivo alla concorrenza di altri operatori nell’offerta di servizi televisivi a pagamento e che sia parte di un disegno unitario escludente posto in essere dall’operatore satellitare. Infatti, nonostante un contenuto particolarmente attrattivo, i Mondiali di calcio si svolgono in un breve arco temporale e con cadenza quadriennale. Inoltre, la visione in chiaro dei principali incontri di tale competizione è assicurata dagli obblighi di cui alla Direttiva comunitaria “Televisione senza frontiere”, che stabilisce le condizioni che consentono al pubblico di accedere liberamente alla trasmissione di eventi considerati di particolare rilevanza per la società (quali i giochi olimpici, il campionato del mondo di calcio e il campionato europeo di calcio). L’analisi di serie storiche mensili del numero degli abbonati ai diversi pacchetti SKY, condotta nella fase istruttoria, ha dimostrato, altresì, che  la disponibilità dei Mondiali di calcio in capo all’operatore satellitare non ha generato un aumento significativo di abbonamenti.

UEFA Champions League per le stagioni 2012-2015: i dati di audience rilevati nella fase istruttoria condotta dall’Antitrust riguardanti il confronto con le partite del campionato sembrano indicare che i diritti televisivi relativi a tale manifestazione rappresentino un contenuto di particolare importanza per gli operatori di pay-tv, in quanto si tratta di un torneo disputato regolarmente ogni anno per tutto l’anno, che coinvolge le migliori squadre calcistiche a livello europeo e, in quanto tale, idoneo ad attrarre nuovi abbonati e, allo stesso tempo, a ridurre il tasso di abbandono degli utenti già abbonati. Tuttavia, nella stessa istruttoria è emerso che l’acquisizione in esclusiva per tutte le piattaforme trasmissive dei relativi diritti per le stagioni 2012-2015 è derivata da un confronto competitivo tra gli operatori televisivi interessati, nell’ambito di una procedura che prevedeva l’assegnazione secondo un approccio a piattaforma neutrale, ossia con pacchetti di diritti trasmissivi esercitabili su tutte le piattaforme televisive. Inoltre, la procedura di assegnazione consentiva agli assegnatari di concedere in sub-licenza – previa approvazione di UEFA – i diritti oggetto di acquisizione, rendendone in tal modo possibile la detenzione anche in capo ad uno o più operatori concorrenti. Ciò, di fatto, è avvenuto in quanto, nel corso del procedimento, SKY ha sub-licenziato i diritti audiovisivi relativi alla UEFA Champions League, con l’approvazione di UEFA, all’unico concorrente nella pay-tv, RTI, per due delle tre stagioni da essa detenute (2012-13 e 2013-14). Pertanto, la totalità dei diritti trasmissivi relativi a tale competizione è attualmente disponibile in modalità a pagamento sia su piattaforma digitale terrestre che su piattaforma satellitare, ferma restando la trasmissione in chiaro del miglior incontro del mercoledì da parte  di RTI. Tale circostanza ha prodotto il venir meno dei presupposti sui quali si basava l’avvio del procedimento istruttorio in quanto, anche se l’accordo di sub-licenza ha ad oggetto esclusivamente due delle tre stagioni calcistiche interessate dal procedimento, per il momento non sembra potersi desumere che l’esclusiva relativa ad una singola stagione della UEFA Champions League possa comprovare l’esistenza della condotta scorretta ipotizzata. L’Antitrust sottolinea, inoltre, che non può attualmente escludersi la possibilità che i due operatori, SKY e RTI,  giungano ad un accordo per la sub-licenza dei diritti di trasmissione anche in relazione alla terza stagione (2014-2015).



1 Cfr. procedimento A429 – provvedimento 24325, pubblicato sul Bollettino dell’AGCM n. 18 del 2013.