Diritti audiotelevisivi delle partite di calcio: Antitrust archivia il procedimento nei confronti della Lega Calcio

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 La Lega Calcio non ha abusato della sua posizione dominante

Nel 2009 l’Autorità aveva avviato un procedimento per verificare un possibile abuso di posizione dominante da parte della Lega Calcio per quanto riguarda la vendita dei diritti audio televisivi delle partite di serie A e B.

La Lega Calcio, in base al decreto legislativo n. 9 del 2008, effettua la vendita centralizzata dei diritti televisivi, garantendo agli operatori interessati condizioni di equità, trasparenza e non discriminazione. La Lega Calcio deve definire i pacchetti di diritti da vendere, ognuno con eventi di elevato interesse per gli utenti, costituendo pacchetti differenziati per la piattaforma satellitare e per quella digitale terrestre. L’Autorità riteneva però che ci potessero essere vantaggi ingiustificati per alcuni operatori del mercato, che inoltre, una volta aggiudicatisi i diritti per la serie A, avevano diritto a sconti e riduzioni per l’acquisto di quelli della serie B.

Il 17 novembre 2009 la Lega Calcio ha presentato degli impegni, ritenuti adatti a sviluppare maggiore concorrenza e competizione tra gli operatori. Il 18 gennaio 2010 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha reso obbligatori tali impegni e ha chiuso il procedimento senza accertamento dell’infrazione 1.

Dopo l’annullamento deciso dal TAR del Lazio e dal Consiglio di Stato per motivi di carattere procedimentale (una parte degli impegni non era stata pubblicata dall’Antitrust impedendo così le osservazioni dei terzi interessati) 2 l’Autorità ha riaperto il procedimento.

Il 6 febbraio 2013 l’Autorità ha ribadito il suo giudizio di archiviazione. I pacchetti contenenti diritti televisivi per i campionati di serie A 2010/2011 e 2011/2012 sono stati assegnati, a seconda delle piattaforme e dei contenuti dei singoli pacchetti, a SKY, Mediaset e Dhalia TV; il 5 agosto 2010 Vodafone si è aggiudicata i diritti relativi al pacchetto Mobile. In questo modo i diritti sono stati attribuiti a 5 piattaforme diverse: satellitare (SKY), digitale terrestre (Mediaset), mobile (Vodafone) e, attraverso la ritrasmissione dei contenuti dei pacchetti da parte degli operatori della piattaforma satellitare e digitale terrestre, anche IPTV e internet. Si è poi riscontrato che in Europa l’Italia è fra i primi paesi per numero di operatori con diritto  trasmettere l’intera gamma di partite disputate in diretta; inoltre in Italia i costi delle pay-tv per il consumatore recentemente sono diminuiti.

L’Antitrust (con il parere conforme dell’Autorità garante delle comunicazioni) non ha riscontrato un abuso di posizione dominante da parte della Lega Calcio, grazie a una più equilibrata ridistribuzione dei diritti nei vari pacchetti e alla vendita di molti pacchetti con diritti non esclusivi. In questo modo vi è una più accesa competizione tra i vari operatori del mercato, su diverse piattaforme e all’interno della stessa piattaforma, con conseguente abbassamento dei prezzi per l’utente finale 3.



1 Vedi procedimento  A418, provvedimento n. 20687.

2  Cfr. la sentenza del Tar n. 10571 del 2010 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 3230 del 2011.

3 Cfr. provvedimento n. 24206 del 2013.