Deliberazione Garante per la privacy 6 dicembre 2011 in materia di telemarketing: illegittime le telefonate “mute”

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Il Garante per la privacy diffida Enel energia

 

Come Assoutenti ci siamo più volte interessati del telemarketing selvaggio adottato dalle imprese in spregio dei diritti dei cittadini (Leggi la newsletter Guarda che ti riguarda n. 5 ).
Il Garante per la privacy è intervenuto più volte, richiamando le aziende ad uno scrupoloso rispetto della legislazione vigente (leggi ad esempio la delibera del 15 giugno 2011 ). Nel luglio scorso lo stesso Garante ha preannunciato l’intensificazione dei controlli, con particolare riguardo alla correttezza delle informazioni fornite ai cittadini, alle misure di sicurezza adottate ed al consenso da richiedere nei casi previsti dalla legge (leggi il comunicato stampa ).
 
Nel quadro di tali controlli, il Garante ha esaminato numerosissime segnalazioni di utenti i quali lamentavano di ricevere ripetute telefonate al proprio domicilio senza neanche avere la possibilità di sentire la voce di chi chiamava.
Il Garante ha verificato che tali chiamate (denominate “mute”) erano collegate ad una campagna di promozione svolta da Enel energia attraverso società specializzate in attività di telemarketing; per accelerare i tempi di lavoro, il sistema informatizzato che regolava le telefonate permetteva la composizione del numero telefonico anche nel caso in cui l’operatore del call center fosse ancora impegnato in un’altra telefonata; l’utente che rispondeva al telefono non entrava perciò in contatto con l’operatore; inoltre, il sistema richiamava automaticamente gli stessi numeri telefonici e gli utenti potevano perciò ricevere molte di queste chiamate “mute” (anche 10/15 telefonate una dopo l’altra). Tutto ciò provocava gravi disagi agli utenti ed anche uno stato di comprensibile allarmismo per tutte queste “inspiegabili” telefonate.
Il Garante ha giudicato le procedure seguite da Enel in contrasto della legge, che prevede regole molto precise per responsabilizzare le società che svolgono tali attività e tutelare il diritto alla privacy dei consumatori; e ha giudicato illegittimo anche il sistema automatico di selezione e smistamento delle telefonate, diffidando Enel a modificarlo tempestivamente: in particolare dovrà essere impedita la reiterazione di una chiamata telefonica allo stesso utente se non dopo almeno trenta giorni dall’ultima telefonata.
Il Garante precisa che in caso di inadempimento la società potrà ricevere una sanzione pecuniaria da 30.000 a 120.000 euro.
 

17 dicembre 2011