Decreto ministeriale 16 dicembre 2011: Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali
In attuazione del decreto legislativo n. 153 del 3.10.2009 sui nuovi servizi sanitari da parte delle farmacie (vedi scheda Assoutenti ) il decreto in esame precisa le regole da seguire per quanto concerne la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti.
Tale attività deve essere svolta da esclusivamente da infermieri e fisioterapisti, in possesso di titolo abilitante ai sensi della vigente normativa, ed iscritti al relativo Collegio professionale, sotto il coordinamento del farmacista, che deve verificarne i titoli.
Gli operatori sanitari effettuano le prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta ed aiutano il paziente nella terapia: gli infermieri, ad esempio, possono effettuare medicazioni e cicli iniettivi intramuscolo e collaborare al corretto utilizzo dei medicinali; i fisioterapisti possono svolgere attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive.
Le prestazioni possono essere erogate all’interno delle farmacie (se i locali sono idonei allo scopo) oppure a domicilio del paziente: va sottolineato che la legge non ha stanziato risorse aggiuntive per queste attività, che devono perciò svolgersi senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e perciò utilizzando le risorse individuate dalle single regioni attraverso programmi di risparmio. In assenza di fondi le prestazioni sono a carico del cittadino.