Decreto legislativo n. 59 del 26.3.2010

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Attuazione della direttiva comunitaria 2006/123 in materia di libera prestazione dei servizi

Il decreto legislativo semplifica l’avvio dell’esercizio di attività economiche di prestazione di servizi, sottraendole, in via generale, a restrizioni e forme di autorizzazione, sostituite da dichiarazioni di inizio attività, con efficacia, di norma, dal giorno in cui esse sono presentate. In tal senso viene modificato il comma 2 dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990.

Sono peraltro esclusi dall’applicazione di queste norme:
a)    le attività connesse all’esercizio di pubblici poteri;
b)    i servizi di tipo fiscale;
c)     i servizi economici di interesse generale, svolti da soggetti pubblici o anche da privati scelti con gara e sottoposti a controllo pubblico;
d)    i servizi sociali e i servizi di assistenza all’infanzia;
e)    i servizi finanziari, bancari, creditizi, assicurativi, pensionistici, di gestione fondi, di negoziazione titoli, di pagamento, di consulenza finanziaria;
f)      i servizi di comunicazione e trasporto aereo, marittimo, ferroviario, su strada, nonché di trasporto urbano, taxi, noleggio con conducente, ambulanza;
g)    i servizi di somministrazione di lavoro;
h)    i servizi sanitari e farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico;
i)      i servizi audiovisivi e cinematografici;
j)      i giochi d’azzardo;
k)    i servizi privati di sicurezza;
l)      i servizi dei notai.
 
Nei rimanenti casi, l’attività non può essere soggetta a limitazioni causate dalla richiesta che vi siano condizioni di reciprocità con altri Stati, che il soggetto abbia svolto già l’attività in Italia, che sia stato iscritto a registri italiani, che esso debba prestare garanzie di tipo fideiussorio, che sussista una domanda di mercato in Italia. Solo qualora sussistano motivi inderogabili di interesse generale, possono essere imposte limitazioni quali restrizioni fissate in ragione della popolazione o di distanze geografiche, il divieto di disporre di più di una sede in Italia, il rispetto di tariffe obbligatorie minime o massime.
 
Il decreto fa altresì salvi sia le disposizioni che istituiscono albi, ordini e collegi, sia regimi autorizzatori, ove le autorizzazioni siano motivate da ragioni inderogabili e oggettive di interesse generale e comunque nel rispetto dei principi generali istitutivi dell’Unione europea (non discriminazione, proporzionalità, trasparenza). I controlli esercitati da un altro Stato, per la verifica dei requisiti stabiliti dalla legge italiana, sono riconosciuti validi in Italia. Qualora il numero delle autorizzazioni sia chiuso, esse devono essere concesse tramite procedura selettiva. Ai prestatori può altresì essere vietata la prestazione di una pluralità di servizi diversi nei casi in cui sia necessario garantire l’indipendenza e l’imparzialità dell’attività (ad esempio, nei casi di attivtà di controllo, certificazione, collaudo e simili).
 
In tutti gli altri casi, l’attività è libera; in particolare, non può essere sottoposta a condizioni quali l’obbligo del prestatore di essere stabilito in Italia o di dotarsi di una particolare forma giuridica o di detenere un certo ammontare di capitale. Tuttavia, queste esenzioni non valgono per una serie di servizi, fra cui:
a)    servizi postali;
b)    servizi connessi all’energia elettrica e al gas;
c)     servizi relativi alle risorse idriche;
d)    servizi relativi ai rifiuti;
e)    servizi concernenti la gestione di dati personali;
f)      servizi svolti da avvocati;
g)    recupero giudiziario dei crediti;
h)    diritti d’autore;
i)      revisione dei conti.
 
Il soggetto che intende prestare in Italia il servizio, si avvale dello sportello unico per le attività produttive presso il Comune competente o, in mancanza, presso la CCIAA delegata.
 
A tutela dei consumatori, il prestatore del servizio deve fornire una serie di informazioni. Oltre a quelle relative ai requisiti posseduti, deve dichiarare:
   a) eventuali clausole e condizioni generali applicate;
    b) la giurisdizione competente;
    c) eventuali garanzie post vendita, oltre quelle imposte per legge;
    d) prezzo e caratteristiche del servizio;
    e) eventuali assicurazioni a favore del cliente;
    f) un recapito al quale far pervenire eventuali reclami.
   
A richiesta, inoltre, dovrà dichiarare, fra l’altro, se aderisca a codici di condotta.
 
Nei casi in cui sia consentita l’attività multi servizi, devono comunque essere garantiti l’assenza di conflitti di interesse e il rispetto delle norme di deontologia professionale.
 
Al fine dell’iscrizione in albi, elenchi o registri, sono riconosciuti i requisiti corrispondenti stabiliti dallo Stato di appartenenza. Nel caso di professioni regolamentate, tuttavia, l’esercizio associato è consentito solo nei limiti ammessi dalla legge italiana.
 
Sono stabilite disposizioni particolari per talune attività, fra le quali:
a)      per la somministrazione di alimenti e bevande e per il commercio su aree pubbliche, rimane l’autorizzazione, nonché la facoltà dei Comuni di sottoporre, per motivate ragioni di ordine pubblico, di viabilità, di vivibilità dei luoghi o in ragione del pregio ambientale o storico, artistico e monumentale dei medesimi, a programmazione il numero delle autorizzazioni concedibili;
b)      l’apertura di esercizi commerciali di vicinato e di spacci interni e la distribuzione di alimenti e bevande tramite apparecchi automatici continuano ad essere assoggettate a dichiarazione di inizio attività; analoga disposizione vale per le vendite per corrispondenza, televisione e simili e per quelle a domicilio;
c)       sono soppressi i ruoli degli intermediari d’affari e commerciali, dei rappresentanti di commercio, dei mediatori marittimi e l’elenco degli spedizionieri; le attività sono soggette a DIA da presentarsi presso la competente CCIAA, che verifica il possesso dei requisiti previsti dalle leggi;
d)      l’attività di acconciatore e di tintolavanderia (quest’ultima previo corso professionale) sono assoggettate a DIA;
e)      l’attività di estetista è soggetta a DIA, previa iscrizione all’albo delle imprese;
f)    cessa il divieto di esercizio di attività commerciali per coloro che sono stati dichiarati falliti, anche se non riabilitati.