Decreto legislativo n. 147 del 2012 in materia di avvio di nuove attività imprenditoriali e commerciali

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Sintesi delle modifiche al decreto legislativo n. 59 del 2010, di attuazione della direttiva comunitaria sui servizi

 

Premessa. Si ricorda che l’art. 49, comma 4 bis, del decreto legge n. 78 del 2010 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010), ha previsto la sostituzione della DIA per l’esercizio di attività imprenditoriali, commerciali o artigianali con la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività). L’interessato deve allo scopo presentare all’Amministrazione competente una semplice segnalazione, corredata da autocertificazioni ed eventuali asseverazioni di tecnici abilitati, nonché eventuali elaborati grafici e, contestualmente alla presentazione della documentazione, può iniziare la relativa attività senza attendere previamente il decorso del periodo di 30 giorni per i controlli amministrativi, come previsto per la DIA, controlli che sono sempre ammessi successivamente, di norma entro 60 giorni. L’autocertificazione è esclusa nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, degli atti rilasciati dalle Amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, alla giustizia, alle finanze, nonché nei casi imposti dalla normativa comunitaria.

Sintesi del provvedimento. Il decreto legislativo interviene nuovamente nella materia della disciplina dei servizi, già disciplinata, finora, dal decreto legislativo n. 59 del 2010, in attuazione della direttiva comunitaria 2006/123/CE.

Art. 1: stabilisce che non costituisce regime autorizzatorio la segnalazione di inizio attività (SCIA), laddove il d lgs n. 59 citava la dichiarazione di inizio attività (DIA).

Art. 2: stabilisce che ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi di cui al presente decreto, si applica, ove non diversamente previsto, il silenzio assenso. In tutti i casi nei quali siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, regimi autorizzatori non motivati da ragioni imperative di interesse generale, così come nei casi in cui era prevista la DIA, si applica la SCIA.

L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico resta soggetta ad autorizzazione soltanto nelle zone sottoposte a tutela dai Comuni (per ragioni ambientali, di tutela di beni storici e artistici, di viabilità ecc.). Negli altri casi è soggetta a SCIA, così come i trasferimenti di sede e di gestione, che erano già assoggettati a DIA.

Artt. 3 e seguenti: sono sottoposte a SCIA, anziché a DIA le seguenti attività:

apertura, il trasferimento e l’ampliamento di esercizi di vicinato;

apertura di spacci interni;

la vendita di prodotti mediante apparecchi automatici;

vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;

vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori;

attività di facchinaggio;

intermediazione commerciale di affari;

attività di rappresentante di commercio;

attività di mediatore marittimo;

attività di spedizioniere;

attività di acconciatore;

attività di estetista;

attività di tintoria e lavanderia.

Art. 19: prevede che le violazioni delle disposizioni in materia di marchi e attestati di qualità sono valutate ai fini   della individuazione di eventuali   azioni   ingannevoli   o   omissioni ingannevoli ai sensi codice del consumo, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al medesimo codice.