Il decreto legislativo è stato emanato in attuazione della direttiva comunitaria 2008/48 e della delega contenuta nell’art. 33 della legge comunitaria 2008)
L’articolo 1 sostituisce il Capo II del Titolo VI del Testo unico bancario (articoli da 121 a 126).
Il nuovo articolo 121 reca le definizioni rilevanti: in particolare, le norme si riferiscono al “contratto di credito collegato”, cioè al contratto stipulato esclusivamente per finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
– il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
– il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito.
L’articolo definisce inoltre il “costo totale del credito” come l’insieme degli interessi e di tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese (a eccezione di quelle notarili) a carico del consumatore in relazione al contratto di credito, di cui il finanziatore è a conoscenza. Essodefinisce altresì il tasso annuo effettivo globale – TAEG come il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito (ivi compresi i servizi accessori e l’assicurazione, se necessaria per ottenere il credito ovvero ottenerlo alle condizioni offerte). E’ attribuita alla Banca d’Italia la determinazione delle modalità di calcolo del TAEG e la specificazione dei casi in cui i costi dell’assicurazione e dei servizi accessori sono compresi nel costo totale del credito.
Il nuovo articolo 122 definisce l’ambito di applicazione delle disposizioni, che si applicano a tutti i contratti di credito, con alcune eccezioni, fra le quali: i contratti di importo inferiore a 200 euro e superiore a 75000; i finanziamenti per i quali siano esclusi interessi o altri oneri; i finanziamenti a fronte dei quali il consumatore sia tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni di importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire non oltre tre mesi dall’utilizzo delle somme; i mutui edilizi; i finanziamenti su immobili garantiti da ipoteca di durata superiore a 5 anni; i contratti di locazione per i quali non sia previsto espressamente che la cosa locata possa trasferirsi al locatario; i contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente (per i quali è prevista una disposizione particolare dall’art. 125-octies).
Secondo la nuova formulazione, si prevede inoltre che i fornitori di beni e servizi possano fare credito sotto forma di dilazione del pagamento del prezzo solo se questa è gratuita.
L’articolo 123 si occupa della pubblicità in sede precontrattuale, facendo salvo quanto previsto in materia dal “Codice del consumo” ed enunciando le informazioni che devono essere obbligatoriamente contenute negli annunci pubblicitari riportanti il tasso d’interesse o altre cifre concernenti il costo del credito.
Esse includono:
– il tasso d’interesse (specificando se fisso o variabile) e le spese comprese nel costo totale del credito;
– l’importo totale del credito;
– il TAEG;
– l’esistenza di eventuali servizi accessori, necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, ove i costi relativi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;
– la durata contrattuale, se determinata;
– se determinabile, l’importo totale dovuto dal consumatore, nonché l’ammontare delle singole rate.
Si demanda a un provvedimento della Banca d’Italia la determinazione delle caratteristiche delle suddette informazioni obbligatorie, nonché la modalità della loro divulgazione.
L’articolo 124 reca la disciplina degli obblighi precontrattuali.In particolare è previsto l’obbligo di fornire al consumatore, su supporto cartaceo o comunque durevole, ancor prima di stabilire un vincolo mediante offerta di credito o contratto, le informazioni necessarie per consentire un confronto delle diverse offerte sul mercato; esse sono contenute in un modulo recante le cosiddette “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”. Inoltre è esplicitamente previsto che al consumatore siano forniti chiarimenti adeguati, tali da consentire una valutazione della conformità del contratto di credito alle esigenze e alla situazione finanziaria del consumatore medesimo. I contenuti informativi sono determinati dalla Banca d’Italia.
Gli articoli 124-bis e 125 riguardano gli obblighi di verifica di merito creditizio dei consumatori e di accesso alle relative banche dati.
Relativamente al merito di credito, la verifica è effettuata sulla base di indicazioni fornite dal consumatore stesso e di informazioni contenute nelle banche dati pertinenti. E’ previsto l’obbligo di aggiornamento delle informazioni finanziarie in caso di aumento significativo dell’importo totale del credito. L’articolo 125 obbliga i gestori delle banche dati che contengono informazioni nominative sul credito a consentire l’accesso ai soggetti finanziatori degli Stati membri dell’UE, a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per i soggetti abilitati in Italia. La disciplina di attuazione dovrà essere adottata previo parere del Garante per la tutela dei dati personali.La norma impone un triplice obbligo ai finanziatori: comunicare con immediatezza e gratuitamente al consumatore il rifiuto della domanda di credito, e assicurare che le informazioni fornite alle banche dati siano esatte e aggiornate, con il dovere di tempestiva rettifica in caso contrario, e avvertire il consumatore delle conseguenze che le informazioni negative registrate possono avere sulla sua capacità di accesso al credito.
L’articolo 125-bis prescrive la forma scritta per i contratti di credito ai consumatori.Si estendono a tali contratti le norme del TUB di cui agli articoli 117 commi 2, 3 e 6 (in particolare, la nullità del contratto non concluso in forma scritta), 118 (modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, con diritto di recesso gratuito per il consumatore), 119 comma 4 (diritto del cliente di ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio) e 120 comma 2 (anatocismo). Si prevede che, in caso di offerta congiunta di più contratti, questi siano sottoscritti separatamente in documenti distinti; particolare, si commina la nullità per le clausole contrattuali relative a costi a carico del consumatore non inclusi o non correttamente inclusi nel TAEG pubblicizzato nella comunicazione precontrattuale; si prevede che, in caso di nullità o di mancanza delle clausole relative ai costi o alla durata del contratto, il TAEG non possa eccedere il rendimento minimo dei BOT e la durata è di trentasei mesi; per i casi di mancanza di indicazioni essenziali nel contratto, è comminata la nullità del contratto stesso; nelle ipotesi di nullità del contratto, a tutela del consumatore, è chiarito che questi può essere tenuto a restituire solo le somme prelevate e ha comunque diritto a mantenere il beneficio della rateizzazione.
L’articolo 125-ter disciplina il diritto di recesso del consumatore, che può esercitarlo ovvero revocare la proposta di conclusione dello stesso, rispettivamente, entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui riceve le informazioni precontrattuali. Il recesso, che dev’essere comunicato al finanziatore, si estende automaticamente, anche in deroga ad altre normative di settore, ai contratti aventi ad oggetto i servizi accessori connessi al contratto di credito, se resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. In tal caso, la norma stabilisce la presunzione dell’esistenza di tale accordo.
Se il contratto ha già avuto un principio di esecuzione, il consumatore è tenuto a restituire il capitale e a pagare gli interessi maturati a quella data, oltre ad eventuali somme versate dal finanziatore alla PA e non restituibili.
L'articolo 125-quater disciplina il recesso del consumatore nei contratti di credito a tempo indeterminato; in tal caso è possibile esercitare tale diritto in ogni momento, senza penalità e senza spese. Il finanziatore può peraltro sospendere il credito per giusta causa, di norma per iscritto.
L’articolo 125-quinquies prevede che il consumatore abbia diritto alla risoluzione del contratto di credito collegato in caso di inadempimento del fornitore al contratto di fornitura di beni o servizi, laddove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 1455 del Codice civile (in particolare, l’inadempimento non deve rivestire scarsa importanza) e previa messa in mora. Se il consumatore ha ottenuto la risoluzione del contratto di credito non deve sopportare alcun onere ulteriore e, pertanto, può ottenere il rimborso delle rate già pagate e di ogni altro onere applicato dal finanziatore. Lo stesso consumatore, poi, è esonerato dall'obbligo di rimborsare al finanziatore l'importo già versato al fornitore. Il finanziatore potrà agire in ripetizione direttamente nei confronti del fornitore inadempiente; per i contratti di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver effettuato la costituzione in mora del fornitore, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La risoluzione del contratto di fornitura comporta la risoluzione di diritto del contratto di leasing.
L'articolo 125-sexies disciplina il rimborso anticipato del credito. In particolare, si consente al consumatore di rimborsare anticipatamente, in qualsiasi momento, la totalità o parte dell’importo dovuto, con il correlato diritto a una riduzione del costo totale del credito, quantificata nell’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Sono previste forme di indennizzo per il finanziatore che abbia sopportato costi direttamente collegati al rimborso anticipato, entro limiti massimi previsti dalla legge (in particolare, l’indennizzo non può in ogni caso risultare superiore agli interessi che il consumatore avrebbe pagato).
L’articolo 125-septies dispone in merito ai diritti del consumatore in caso di cessione del credito o del contratto, prevedendo che questi possa far valere nei confronti del cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, anche in deroga alle disposizioni del codice civile.La regolamentazione delle modalità della comunicazione della cessione è rimessa alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d’Italia.
L’articolo 125-octies rende applicabili all’ipotesi dello sconfinamento nel contratto di conto corrente le disposizioni – modificate dal decreto legislativo in esame – relative alla trasparenza delle condizioni contrattuali, recando altresì gli obblighi informativi del creditore nei confronti del soggetto consumatore.
L’articolo 125-novies disciplina il contenuto minimo delle informazioni che gli intermediari del credito devono fornire negli annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori in ordine all’ampiezza dei propri poteri e all’eventuale esclusività del rapporto coi soggetti finanziatori (poteri di cui dispongono, compensi, ecc.).
L’articolo 2 sostituisce il comma 6 dell’art. 67 del “Codice del consumo” prevedendo che il contratto di credito collegato al contratto al contratto del consumatore si intende risolto di diritto, senza penalità, in caso di recesso dal contratto principale di fornitura del bene o del servizio.
Le disposizioni di attuazione delle predette norme devono essere adottate entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo e ottemperate dai destinatari entro i successivi 90 giorni.
L’articolo 4 del decreto reca modifiche agli artt. 115-120-quater, 127-128-ter e 144 del TUB.
L’articolo 115 definisce l’ambito operativo delle norme sulla trasparenza, che riguardano le banche e gli intermediari, con esclusione dei servizi di pagamento (aventi una propria disciplina, in recepimento della relativa direttiva comunitaria) e del credito al consumo (specificamente regolato come sopra esposto).
L’articolo 116 modifica la normativa in materia di pubblicità,imponendo alle banche e agli intermediari di rendere noti in modo chiaro ai clienti alcuni elementi del contratto (tra cui i tassi di interesse, gli interessi di mora, le valute e, per le operazioni di finanziamento comunque denominate, il TAEG medio).
L’articolo 117 dispone in ordine ai requisiti di forma, al contenuto minimo e ai requisiti validità del contratto.In particolare, è innovata la disciplina relativa alla sostituzione automatica di clausole per il caso di contratti che non indicano alcuni elementi (tassi d’interesse, prezzo e condizioni praticate, ivi inclusi gli eventuali maggiori oneri di mora) e per la nullità derivanti dall’apposizione di clausole che rinviano agli usi per la determinazione di alcuni elementi contrattuali (come i tassi d’interesse) ovvero presentano condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate. La nuova norma chiarisce che con la sostituzione automatica si applica, per i tassi, il tasso dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti e, per gli altri prezzi, la condizione più vantaggiosa tra quella in vigore al momento della stipula del contratto e quella in vigore al momento in cui l'operazione viene effettuata o il servizio reso.
L’articolo 118 reca la disciplina della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, possibile nel caso di contratti a tempo indeterminato e in presenza di un giustificato motivo. Negli altri contratti du durata, non può essere disposta la modificazione del tasso di interesse. Rispetto alla formulazione precedente, viene allungato (da trenta giorni a due mesi) il termine di preavviso al cliente di tali modifiche, che deve avvenire sempre in forma scritta; viene demandata a norme secondarie (stabilite dal CICR) la determinazione delle modalità del preavviso. Ove il cliente decida di recedere dal rapporto, le nuove norme stabiliscono che in sede di liquidazione il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni praticate in precedenza.
L’articolo 119 si occupa di comunicazioni periodiche alla clientela; in particolare, viene eliminato il requisito della assoluta completezza delle comunicazioni periodiche, al fine di evitare, come puntualizza la Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, “che l'eccesso di informazione su punti non essenziali pregiudichi l'obiettivo di fornire alla clientela comunicazioni semplici e chiare”. La norma impone di rendere una comunicazione “chiara in merito allo svolgimento del rapporto”, il cui contenuto sarà determinato dal CICR.
L’articolo 120, relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi, allinea le prescrizioni del TUB con quelle previste dal decreto-legge n. 78 del 2009 e dall’attuazione della direttiva sui servizi di pagamento: in particolare, si stabilisce che il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative ad assegni circolari e bancari entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento. La disposizione precisa altresì la decorrenza dei giorni di valuta (il giorno del versamento, per assegni della medesima banca; il giorno lavorativo successivo per assegni circolari di altra banca; il terzo giorno lavorativo successivo per assegni bancari di altra banca). Il CICR può peraltro disporre termini inferiori, in base alla evoluzione delle procedure telematiche.
Gli articoli 120-ter e 120-quater recepiscono all’interno del TUB le indicazioni del citato decreto-legge n. 7 del 2007, (c.d. decreto "Bersani 2"), rispettivamente, in tema di estinzione anticipata o parziale – senza oneri né penalità – dei mutui immobiliari stipulati a partire dal febbraio 2007 e la disciplina sulla "portabilità" dei contratti di finanziamento, integrandola con le previsioni del d.l. n. 185/2008 (convertito nella legge n. 2/2009), che disciplinano la responsabilità del finanziatore originario nei confronti del cliente per il caso di ritardi nel perfezionamento della procedura di surrogazione. Viene esclusa l’applicazione al leasing della disciplina della portabilità. L’inserimento sistematico di tali norme del TUB induce a ritenere che esse si applichino anche al di fuori dell’ambito dei contratti del consumatore, cui erano dal decreto legge n. 7 originariamente destinate.
L’articolo 127-bis stabilisce che le banche e gli intermediari finanziari non possono addebitare al cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge, trasmesse in forma telematica.
Il contratto può prevedere che, se il cliente richiede alla banca o all'intermediario finanziario informazioni o comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste dal presente titolo ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto, le relative spese sono a carico del cliente.
Il contratto può prevedere che, se il cliente richiede alla banca o all'intermediario finanziario informazioni o comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste dal presente titolo ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto, le relative spese sono a carico del cliente.
L’articolo 128-bis stabilisce che le banche e gli intermediari aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.
Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità , l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela.
Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità , l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela.
L’articolo 128-ter attribuisce alla Banca d’Italia, quale organo di vigilanza, poteri inibitori nei confronti di comportamenti non conformi alle disposizioni di legge.
L’articolo 5 del decreto introduce un nuovo articolo 40-bis nel TUB, al fine di riportare nel Testo unico la disciplina che prevede l'estinzione automatica, alla data di estinzione dell' obbligazione, delle ipoteche iscritte a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti di mutuo, stabilendo una procedura ad hoc per la cancellazione delle stesse ipoteche.
L’articolo 7 del decreto reca modifiche agli artt. 106-114 del TUB.
La nuova formulazione dell’articolo 106, nel disciplinare l’albo degli intermediari finanziari prevede che i soggetti debbano iscriversi in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia: in particolare il precedente sistema, caratterizzato da un doppio elenco (uno generale e uno speciale) è sostituito con l’obbligo di iscrizione in un albo unico. Viene chiarito che, oltre alle attività oggetto di riserva gli intermediari autorizzati possono altresì prestare servizi di pagamento e servizi di investimento, purché dispongano delle relative autorizzazioni.
L’articolo 107 introduce per gli intermediari un vero e proprio regime autorizzatorio, che richiede il possesso di puntuali requisiti organizzativi, patrimoniali, operativi e morali, oggetto di valutazione da parte della Banca d'Italia, fra cui l’adozione della forma di società di capitali.
L’articolo 108 reca le disposizioni in materia di poteri di vigilanza della Banca d’Italia. Nel dettaglio, sono attribuiti all’Autorità dei poteri regolamentari generali e speciali, poteri ispettivi e altri strumenti di controllo di vario contenuto. Alla Banca d'Italia è consentito anche di convocare (o ordinare la convocazione) degli organi sociali degli intermediari, per esaminarne la situazione e proporre l'assunzione di determinate decisioni.
L’articolo 109 si occupa di vigilanza consolidata per i gruppi finanziari: alla Banca d'Italia è attribuito, tra l’altro, il potere di impartire disposizioni nei confronti non solo della capogruppo, ma anche di uno o più componenti il gruppo stesso. Sono attribuiti all’Autorità poteri di vigilanza regolamentare ed ispettiva, nonché la possibilità di richiedere informazioni e dati.
L’articolo 111 reca disposizioni di vigilanza sui soggetti operanti nell'ambito del microcredito. In particolare, i soggetti che erogano microcredito non sono assoggettati all'obbligo di iscrizione nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia e alla relativa vigilanza, ma sono iscritti in un elenco apposito (previo possesso di determinati requisiti), tenuto da un organismo di autoregolamentazione. La norma delinea specificamente le tipologie di finanziamento che tali soggetti possono concedere, i destinatari (persone fisiche e a società di persone) delle agevolazioni, lo scopo (start-up di attività di lavoro autonomo o di microimpresa), l’importo massimo concedibile (non superiore a 25.000 euro) e le altre caratteristiche rilevanti (non devono essere garantiti da ipoteca; sono accompagnati da servizi di assistenza e monitoraggio all'iniziativa professionale o microimprenditoriale). E' previsto che gli stessi operatori possano erogare finanziamenti, purché tale attività non assuma carattere prevalente, anche a persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché siano di importo contenuto entro 10.000 euro, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare e siano concessi a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato. Viene poi previsto che le associazioni senza scopo di lucro possano concedere finanziamenti ai propri associati, alle condizioni dei soggetti autorizzati al microcredito e se in possesso di detrminati requisiti.
L’articolo 11 del decreto introduce nel TUB gli artt. 128-quater-128-quindecies.
L’articolo 128-quater definisce quale “agente in attività finanziaria” il soggetto che esclusivamente promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal Titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, stabilendo che l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività finanziaria sia riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dal successivo articolo 128-undecies. Rispetto alla precedente disciplina, la norma contempla la possibilità anche per le banche e per Poste di avvalersi direttamente degli agenti in attività finanziarie, pre i propri rispettivi prodotti.
Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo, essendo tuttavia consentito all'agente di assumere due ulteriori mandati, ciascuno per una sola tipologia di prodotto o servizio ove questi siano conferiti da intermediari che non offrano l'intera gamma di servizi promossi e conclusi dall'agente. E’ previsto che il mandante risponda solidalmente dei danni causati dall'agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
Per gli agenti che prestano esclusivamente il servizio di pagamento è prevista l’iscrizione in una sezione speciale dell'elenco di cui sopra, quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che tengono conto del carattere limitato dell'attività svolta.
L’articolo 128-quinquies elenca i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, tra i quali rileva, tra l’altro, per le persone fisiche la cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso, purché in regola con la disciplina sulla immigrazione, e il domicilio nel territorio della Repubblica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, sede legale e amministrativa nel territorio della Repubblica; requisiti di onorabilità e professionalità, compreso il superamento di apposita prova valutativa; la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge. Si prevede che la permanenza nell'elenco sia subordinata, in aggiunta ai suddetti requisiti, all'effettivo esercizio dell'attività e all'aggiornamento professionale.
L’articolo 128-sexies definisce quale “mediatore creditizio” il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Si riserva quindi l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell' attività di mediatore creditizio ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dal successivo articolo 128-octies. E’ previsto che il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.
L’articolo 128-septies indica i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi, tra i quali rilevano, tra l’altro, la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; la sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; il possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità; la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge.
L’articolo 128-octies vieta la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di entrambi i soggetti.
L’articolo 128-novies mira ad assicurare che i dipendenti e collaboratori degli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, nel contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, possiedano i prescritti requisiti di onorabilità e professionalità e curino l'aggiornamento professionale. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell'esercizio dell'attività dai dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.
L’articolo 128-decies dispone l’applicabilità agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del TUB in materia di trasparenza delle operazioni e di poteri della Banca d'Italia.
L’articolo 128-undecies istituisce un Organismo, avente personalità giuridica privata ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. I componenti dell'Organismo sono nominati su proposta della Banca d'Italia, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
L’articolo 128-duodecies reca disposizioni procedurali per il caso del mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater e 128-quinquies, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, stabilendosi l’applicazione nei confronti degli iscritti delle sanzioni del richiamo scritto, della sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno, della cancellazione dagli elenchi. L'agente in attività finanziaria e il mediatore creditizio cancellati possono richiedere una nuova iscrizione purché siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.
L’articolo 128-ter decies prevede e disciplina la vigilanza della Banca d'Italia sull'Organismo, secondo modalità dalla stessa stabilite, e prevede sanzioni che possono giungere anche allo scioglimento del medesimo, con decreto del Ministro dell’economia.
L’articolo 128-quater decies stabilisce che per lo svolgimento dell’attività di consulenza e gestione crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, le banche e gli intermediari finanziari si possano avvalere esclusivamente di agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco.
L’articolo 12 del decreto reca norme di attuazione dell'articolo 128-quater del testo unico bancario, specificando che non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia, una serie di attività quali la promozione e il collocamento, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari (non essendo in tali contratti ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito) e la promozione ed il collocamento, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
L’articolo 13 vieta ai mediatori creditizi di concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo.
Gli articoli 14-16 dettano norme sui requisiti per l’iscrizione agli elenchi.
L’articolo 17 prevede, fra l’altro, che le società di mediazione creditizia non possono detenere partecipazioni in banche o intermediari finanziari e che questi ultimi non possono detenere, in quelle, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che consentono di esercitare un'influenza notevole.
Per ulteriori interventi in materia vedi il decreto legislativo n. 64 del 2011 (Vedi scheda Assoutenti)