Decreto legislativo n. 130 del 2010

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Misure per la maggiore concorrenzialita' nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali

Il decreto reca misure intese a rendere il mercato del gas naturale maggiormente concorrenziale, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, promuovendo l'incontro della domanda  di gas naturale dei clienti finali industriali e di loro aggregazioni con l'offerta e trasferendo ai clienti finali i benefici derivanti dalla aumentata concorrenzialita'.

 
Il decreto prevede, fra l’altro, che ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti attesta la quota di mercato all'ingrosso relativa ad attivita' ed operazioni aventi ad oggetto gas naturale, effettuate direttamente o tramite   societa'   controllate,   controllanti   o controllate
 
Ciascun soggetto che abbia un “tetto” di mercato all’ingrosso superiore al 40% deve offrire sul mercato, con procedure concorrenziali, in base a prezzi fissati dal Ministro per lo sviluppo economico su proposta dell’AEEG, fino a 4 miliardi di metri cubi di gas (in precedenza, 5 miliardi, ex art. 3 decreto legge n. 78 del 2009, convertito nella legge 102 del 2009), secondo tempi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Il “tetto” è innalzato al 55% qualora il soggetto:
 a) assume un impegno vincolante, anche in termini di caratteristiche prestazionali e tempi di   realizzazione,   a   sviluppare nuove infrastrutture di stoccaggio di gas naturale o a potenziare quelle esistenti che complessivamente rendano disponibile nuova capacita' di stoccaggio di gas naturale per un volume pari a 4 miliardi di metri cubi;
b) si impegna a consentire   la   partecipazione   di   soggetti investitori, anche raggruppati in forme consortili, alle iniziative di sviluppo infrastrutturale.
Il medesimo soggetto può chiedere al GSE di avere la possibilità, per ciascun anno termico e per quantita' massime corrispondenti alle quote della nuova capacita' di stoccaggio non ancora entrata in esercizio, di consegnare il gas naturale nel periodo estivo ed averlo riconsegnato nel successivo periodo invernale.
 

In proposito, L’AEEG ha inviato al Governo e al Parlamento una segnalazione nella quale, fra l’altro, critica la mancata inclusione, nella quota di gas attribuibile ad ENI ai fini del calcolo del “tetto”, degli autoconsumi, esclusione che, unitamente alle cessioni oltre confine, consentirebbe ad ENI di controllare fino al 65% del gas consumato in Italia, “mantenendo di fatto il controllo del mercato”.