Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133).
Il regolamento, ribadito il principio secondo il quale la gestione dei servizi pubblici locali deve essere affidata al mercato, prevede che si possa derogare alla gara per i casi in cui “in base ad un’analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale ed efficienza, a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità”. La formulazione appare meno severa di quella contenuta nell’art. 23 bis, il quale ammette la deroga solo ove caratteristiche economiche, sociali, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento non permettessero un utile ricorso alla gara. Inoltre, per gli affidamenti di valore annuo non superiore a 200.000 euro, non si richiede il preventivo parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Gli enti affidanti possono prevedere obblighi di servizio pubblico e corrispondenti compensazioni economiche.
Il bando di gara per l’affidamento dei servizi pubblici deve, fra l’altro:
– escludere che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per l’effettuazione del servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;
– prevedere che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall’ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;
– adottare carte dei servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio, nelle quali prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi, con obbligo di conclusione entro trenta giorni (norma peraltro già vigente in quanto recata dall’art. 2, comma 461 della legge finanziaria 2008);
– assicurare che i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie (l’inciso “di norma”, peraltro, lascia margini per una diversa redazione del bando);
– prevedere l'eventuale esclusione di forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza.
Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell’ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell’incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali.
Il divieto opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado di tali soggetti nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.
Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società.
I componenti della commissione di gara per l’affidamento della gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.
Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore locale non possono essere nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale.
Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.
Nell’ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall’ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori dell’ente locale stesso.
All’infuori di qualunque previsione della norma di delega, il regolamento, per i servizi relativi al settore idrico, prevede una disciplina a sé stante. Infatti, nella richiesta del parere all’Autorità garante della concorrenza e del mercato l’ente affidante può rappresentare specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione “in house” non distorsiva della concorrenza, ossia comparativamente non svantaggiosa per i cittadini rispetto a una modalità alternativa di gestione dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento:
a) alla chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimenti da parte dell’ente affidante o altro ente pubblico;
b) al reinvestimento nel servizio almeno dell’80 per cento degli utili per l’intera durata dell’affidamento;
c) all’applicazione di una tariffa media inferiore alla media di settore.
Si stabilisce, inoltre, che la normativa in esame si applichi al trasporto pubblico locale in quanto compatibile con il regolamento comunitario 1370/2007: tale regolamento, all’art. 5, comma 2, prevede che “a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti a livello locale … hanno facoltà di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di procedere all’aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l’autorità competente a livello locale … esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture”. Non appare immediatamente chiaro se il richiamo alla disposizione comunitaria autorizzi, per il trasporto pubblico locale, la gestione “in house” come gestione ordinaria e non eccezionale.
Inoltre, poiché il settore dei rifiuti non è escluso dall’applicazione della nuova normativa, dovrebbe intendersi abrogato l’art. 202 del “Codice dell’ambiente” che prevedeva, per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, esclusivamente il metodo della gara pubblica.