Sintesi delle nuove disposizioni in materia di appalto del servizio da parte degli enti locali
Gli enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale, già definito con precedente d.m., demandano al Comune capoluogo di Provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo a una società di patrimonio delle reti, ove presente. Nel caso in cui il Comune capoluogo di provincia non appartenga all'ambito, gli enti locali individuano un Comune capofila, o la Provincia, o un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di stazione appaltante.
Il Comune capoluogo di Provincia, qualora appartenente all'ambito, o la Provincia, negli altri casi, convoca, entro determinate date, riportate in allegato al d.m., per il primo periodo di applicazione, gli enti locali concedenti appartenenti all'ambito per gli adempimenti preliminari alla gara. La data di convocazione varia, a seconda degli ambiti, da un minimo di 6 mesi a un massimo di 42 mesi.
L'aggiudicazione è effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri:
a. condizioni economiche;
b. criteri di sicurezza e di qualità;
c. piani di sviluppo degli impianti.
Fra le condizioni economiche, figura l’entità dello sconto tariffario offerto rispetto alle tariffe previste dall'Autorità per l’energia elettrica e il gas, espressa come percentuale del valore massimo dello sconto, e lo sconto sui servizi all’utenza (allacciamento, cambio di contatore, ecc.).
Fra i piani di sviluppo, figurano i metri di rete per cliente per cui il distributore si impegna a realizzare, in Comuni già metanizzati, estensioni successive non previste nel piano di sviluppo degli impianti, anche eventualmente differenziati per i Comuni in condizioni di disagio, quali alcuni comuni montani, qualora gli enti locali e la stazione appaltante, in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito, ne ravvisano la necessità.
Il criterio relativo alla qualità del servizio è il livello incrementale, rispetto all'obbligo fissato dall'Autorità, che l'impresa concorrente si impegna a rispettare nell'ambito oggetto di gara per un parametro della qualità del servizio, scelto dalla stazione appaltante, tra quelli fissati nel Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas emanato dall'Autorità, vigente al momento dell'emissione del bando di gara.
Si ricorda che, per legge, la durata massima dell’affidamento non può superare i 12 anni (art. 14, D Lgs n. 164 del 2000).
Il contratto di servizio prevede le modalità per la verifica annuale degli impegni rispetto ai livelli di sicurezza e qualità offerti, le penali a favore degli enti locali in caso di non rispetto annuale di tali livelli, con un minimo di 2500 euro ed un massimo di 2,5 milioni di euro, e la previsione di decadenza del contratto in caso di mancato rispetto per tre anni dei livelli offerti al di sotto di un valore soglia predeterminato secondo quanto disposto dal medesimo d.m.
In caso di gravi e reiterate inadempienze al contratto di servizio, il soggetto appaltante, previa determinazione che può essere assunta dalla maggioranza dei Comuni appartenenti all'ambito, ponderata in funzione del numero delle utenze gas servite in ciascun Comune, dispone la risoluzione del contratto di affidamento.