Corte di cassazione, sentenza n. 2251 del 22 gennaio 2011

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Costituzione di parte civile nei procedimenti per responsabilità di società e associazioni ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001

Con la sentenza, la Corte ha chiarito che, nei procedimenti in oggetto, non è ammissibile la costituzione di parte civile.

La soluzione, afferma la Corte, non dipende dall’accertamento della natura di tale responsabilità, amministrativa o penale, ma dal fatto che nel citato decreto legislativo manca ogni riferimento alla parte civile.
 
Tale sistematica assenza, secondo la Corte, è indice di una scelta consapevole del legislatore, atteso che la costituzione di parte civile non rappresenta un principio generale dell’ordinamento penale e può pertanto essere esclusa.
 
In tale contesto speciale, la responsabilità della società o ente associativo è limitata al pagamento della sanzione pecuniaria, né è mai citata alcuna forma di obbligazione civile; e le misure relative al sequestro conservativo si limitano a garantire il pagamento della predetta sanzione, tanto che il sequestro può essere richiesto solo dal Pubblico Ministero.
 
In base al principio di stretta legalità, che informa la materia penale, pertanto, il giudice non può ammettere estensivamente la costituzione di parte civile.
 
 
10 febbraio 2011