Corte costituzionale, Sentenza n. 199 del 2012, in materia di affidamento dei servizi pubblici locali

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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune norme in materia di servizi pubblici locali per contrasto con il referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011

 

La Corte ha esaminato i ricorsi riguardanti l’art. 4 della legge n. 148 del 2011 (ritoccato dal decreto liberalizzazioni del Governo Monti: vedi art. 25 del decreto legge n. 1 del 2012 ), in materia di forme di affidamento dei servizi pubblici locali, successivamente all’abrogazione referendaria delle norme del decreto legislativo c.d. Ronchi.

Quest’ultimo si caratterizzava per il fatto di dettare una normativa generale di settore, inerente a quasi tutti i predetti servizi, fatta eccezione per quelli espressamente esclusi (come quelli ferroviari, l’elettricità, il gas, le farmacie), volta a restringere, rispetto al livello minimo stabilito dalle regole comunitarie, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, di gestione in house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, consentite solo in casi eccezionali ed al ricorrere di specifiche condizioni.

La Corte costituzionale osserva che le nuove norme, sopra richiamate, dettano una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che non solo è contraddistinta dalla medesima portata e finalità di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma è anche letteralmente riproduttiva, in buona parte, di svariate disposizioni dell’abrogato decreto Ronchi e di molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo.

Essa, infatti, da un lato, rende ancor più remota l’ipotesi dell’affidamento diretto dei servizi, in quanto non solo limita, in via generale, la possibilità di tale tipo di affidamento, ma stabilisce anche una soglia (da ultimo pari a 200.000 euro) al di là della quale si escludeva automaticamente la possibilità dell’affidamento in house.

Tale effetto si verificava a prescindere da qualsivoglia valutazione dell’ente locale, oltre che della Regione, ed anche in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria, che consente, anche se non impone (sentenza n. 325 del 2010), la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell’ente locale, allorquando l’applicazione delle regole di concorrenza ostacoli, in diritto o in fatto, la «speciale missione» dell’ente pubblico alle sole condizioni del capitale totalmente pubblico della società affidataria, del cosiddetto controllo “analogo” (il controllo esercitato dall’aggiudicante sull’affidatario deve essere di “contenuto analogo” a quello esercitato dall’aggiudicante sui propri uffici) ed infine dello svolgimento della parte più importante dell’attività dell’affidatario in favore dell’aggiudicante.

Le disposizioni impugnate violano, quindi, il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall’art. 75 Cost., secondo quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, e sono pertanto costituzionalmente illegittime.

In conclusione, la Corte non afferma che sia obbligatoria una gestione pubblica dei servizi locali (ciò che contrasterebbe con la normativa comunitaria), ma che il referendum ha precluso ogni limitazione ulteriore, rispetto a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria, al ricorso all'affidamento in house. Spetterà all'ente locale decidere, nei limiti delle regole comunitarie, se ricorrere all'affidamento in house, ad una società mista (purché il socio sia scelto tramite gara) ovvero alla gara, con conseguente affidamento della gestione a un privato.

 

21 luglio 2012