Corte costituzionale, sentenza n. 164 del 2012, in materia di SCIA

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La Corte dichiara la legittimità costituzionale delle disposizioni sulla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia)

 

La norma vigente (art. 49, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010) stabilisce che la normativa della SCIA costituisce “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost e, come tale, è competenza del legislatore nazionale dettare la relativa disciplina, volta a garantire un procedimento uniforme su tutto il territorio nazionale per regolare lo svolgimento delle attività economiche e rendere più semplici le procedure amministrative, alleggerendo il carico degli adempimenti gravanti sul cittadino.

La Corte costituzionale afferma che il principio di semplificazione, ormai da gran tempo radicato nell’ordinamento italiano, è altresì di diretta derivazione comunitaria. Esso, dunque, va senza dubbio catalogato nel novero dei principi fondamentali dell’azione amministrativa (sentenze n. 282 del 2009 e n. 336 del 2005).

Tale autoqualificazione, benché priva di efficacia vincolante, si rivela tuttavia corretta (fermo restando il potere pubblico di controllo, confermato dalla sentenza n. 188 del 2012).

In conclusione, la Corte costituzionale ha respinto i ricorsi presentati da alcune regioni, le quali sostenevano invece che la materia rientrasse in quelle soggette a potestà legislativa concorrente, nelle quali cioè lo Stato deve limitarsi a dettare norme di principio.