Antitrust delibera una sanzione complessiva di 105.000 euro
Ci siamo interessati più volte di pratiche scorrette nel settore della formazione professionale e di quelle realizzate attraverso contratti a distanza . Una nuova pronuncia dell’Antitrust ci consente di tornare su questi temi.
Il 18 luglio 2012 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha esaminato le numerose segnalazioni provenienti da cittadini ed associazioni dei consumatori in merito all’attività di promozione di corsi di informatica effettuata, tra maggio 2008 fino a primi mesi del 2012, da 6 società (Pafal, Alfanet, Alfabyte, Titel, Tecnoschool e Web Europe), che fanno tutte capo alla famiglia Tittozzi.
Tali corsi, che hanno un costo variabile tra i 2.600 e i 3.300 euro (da stipulare eventualmente previa sottoscrizione di un finanziamento) sono stati pubblicizzati tramite sito internet, un opuscolo informativo e soprattutto attraverso attività di telemarketing: al primo contatto telefonico (in cui non si accenna alle condizioni economiche ma ci si limita a proporre un incontro “senza impegno” per la presentazione di corsi di informatica) fa seguito una visita a domicilio della persona contattata.
L’Agcm, esaminando anche gli script utilizzati dagli operatori dei call center delle sei società, ha contestato l’ingannevolezza delle modalità utilizzate dalle società al fine di indurre le persone contattate a concludere i contratti.
Nel corso della telefonata e della visita a domicilio si pone particolare risalto alla possibilità di effettuare stage lavorativi presso enti pubblici o società private (“Si tratta di master individuali e personalizzati e al termine è previsto uno stage di 500 ore”) e di conseguire titoli riconosciuti a livello mondiale o master (“Le certificazioni sono riconosciute a livello internazionale” e permettono “di ottenere punteggi nei concorsi pubblici”): Ma le società non sono state in grado di dimostrare l’effettivo svolgimento degli stage; la metodologia PEKIT reclamizzata non ha alcun riconoscimento ufficiale da parte del Ministero dell’istruzione e dall’Agcm, come invece affermato nei messaggi promozionali, e lo stesso termine “master” utilizzato dalle società è improprio, perché si tratta di un titolo di studio, avente valore legale, che può essere rilasciato solo dalle università
Nel corso dell’istruttoria non sono emersi invece elementi di prova in merito ad ostacoli al diritto di recesso lamentati da alcuni consumatori
In conclusione, tenuto conto della durata e della gravità della pratica commerciale (che ha coinvolto soprattutto persone in cerca di occupazione e molti anziani) l’Antitrust ha deliberato una sanzione complessiva di 105.000 euro e pubblicazione dell’estratto della delibera su due quotidiani nazionali e sui siti internet delle società 1.
6 agosto 2012
1 Vedi il procedimento PS6576, provvedimento n. 23744 del 2012, pubblicato sul Bollettino n. 29 del 2012 dell’Agcm.