Contratti di autonoleggio: l’Antitrust dichiara vessatorie alcune clausole

2006

 Oggetto delle decisioni varie clausole contenute nei contratti di tre società di noleggio di automobili

 L’AGCOM nell’adunanza dell’11 giugno 2013 con tre differenti provvedimenti, si è occupata di tre contratti di autonoleggio di automobili e veicoli commerciali leggeri a breve termine delle società Maggiore 1, Europcar 2 e Sicily by Car 3 (operativa con i marchi Autoeuropa, Dollar e Thrifly).

Le clausole con maggiore criticità erano quelle riguardanti la responsabilità generale del locatore, Il foro competente, la responsabilità del cliente per danni a terzi, furto, incendio e danni al veicolo. In tutti e tre i casi le clausole oggetto di valutazione, e dichiarate vessatorie, tendevano ad escludere o limitare gli obblighi e la responsabilità del locatore; determinare un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione era subordinata unicamente alla volontà del locatore mediante modifiche unilaterali; imporre come sede del foro competente uno diverso da quello del consumatore; prevedere limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, all'adduzione di prove nonché inversioni o modificazioni dell'onere della prova nei confronti del locatore. Anche le modalità di informazione del consumatore in merito al contenuto delle condizioni generali di contratto presentavano criticità sotto il profilo della trasparenza.

Le tre società dovranno pubblicare sul loro sito l’estratto della decisione dell’Antitrust.

 


1 Provvedimento n. 2439

2 Provvedimento n. 2440

3 Provvedimento n. 2441