Concorsi a premio ingannevoli: il caso di Riserva Castellini – Stappa & vinci

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 L’Antitrust sanziona la società Gescal

 Il 16 gennaio 2013 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, su segnalazione del Ministero dello Sviluppo Economico, ha preso in esame le modalità di pubblicizzazione del concorso a premi “Stappa & Vinci” promosso dalla società GESCAL nel periodo compreso tra il 3 aprile e il 6 luglio 2012 1.

Tale concorso, diffuso mediante il sito www.riservacastellini.it  (oltre che su dépliant pubblicitari inseriti in note riviste a cadenza mensile e settimanale), suggeriva a coloro che fossero risultati “vincitori” – dopo aver raschiato una patina dorata apposta su un'apposita cartolina – di effettuare una chiamata per la scelta del premio ad un numero di rete fissa, numero che a sua volta, senza alcun preavviso, invitava loro a contattarne un altro (con prefisso 899) a tariffa maggiorata. La telefonata al numero suddetto si rendeva, dunque, necessaria per far sì che il consumatore conoscesse il premio. In alternativa, per ricevere il premio vinto, gli si offriva la possibilità, meno rapida e immediata, di inviare per posta ad un indirizzo specificato il coupon integro e debitamente compilato.

L’intervento dell’Autorità non ha riguardato gli aspetti di liceità/regolarità del concorso in esame, a garanzia della pubblica fede e della parità di trattamento e di opportunità di tutti i partecipanti – di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico 2 – quanto l’ingannevolezza ed omissività della comunicazione pubblicitaria con la quale la manifestazione è stata pubblicizzata presso il pubblico dei consumatori.

Secondo l'Autorità, i consumatori sarebbero stati indotti a credere erroneamente di vincere un bene di rilevante valore e richiamo, seguendo le istruzioni pubblicate dal professionista per la partecipazione al concorso, le quali non contenevano alcun esplicito richiamo alla necessità di contattare il numero a tariffazione maggiorata, circostanza peraltro aggravata dal fatto che in effetti non esisterebbe alcun premio o vincita equivalente: dall’istruttoria è emerso che non risulta sia mai stata effettuata alcuna consegna di premio ai vincitori.

Considerando il numero complessivo di dépliant pubblicati (oltre 1.000.000, per un costo stimato dell’intera campagna pubblicitaria di oltre 50.000 euro) e che i consumatori che hanno partecipato al concorso a premi avrebbero esborsato in totale una somma di circa 200.000 euro, l'Autorità  ha disposto l’applicazione di una sanzione di 50.000 euro.

5 febbraio 2013

 


1 Vedi il provvedimento n. 24169 del 2013.

2 Le manifestazioni a premio sono regolate dal D.P.R. n. 430/01 del, ed in particolare, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 44918, spetta al detto Ministero l'approvazione del regolamento e la verifica della sussistenza dei premi.