L’Antitrust sanziona David 2 e Vodafone con una sanzione complessiva di 180.000 euro. Il Tar annulla però la delibera
Il 16 giugno 2012 l’Autorità garante della concorrenza ha preso in esame i banner realizzati su diversi siti internet da David2 (società che offre suonerie, sfondi, video, giochi ecc. per cellulari), incentrati sulla possibilità di vincere un concorso a premi: in realtà, coloro che aderiscono si accorgono solo successivamente di aver sottoscritto un vero e proprio abbonamento mensile al servizio premium “allyoucan”, al costo di 24,20 euro al mese, importo che è automaticamente detratto dal credito presente nella scheda telefonica 1.
I messaggi hanno una struttura analoga. Uno dei banner recita: “Prova subito a vincere … in palio 5 ricariche da 100€”. A caratteri ridottissimi, quasi illeggibili, c’è l’indicazione “Servizio in abbonamento 5€/sett”; selezionando il link “Gratta”, compaiono le frasi “Complimenti complimenti complimenti … 5 ricariche da 100€” e “Scegli il tuo operatore”, con i loghi di Tim, Vodafone, Wind e 3, con la scritta “Inserisci il numero del tuo telefonino”, per poi accedere ad un sito ed abbonarsi al servizio premium “allyoucan”. Un altro annuncio è così formulato:“Prova a vincere 100 € di RICARICA Scegli 3 numeri che sono nel tuo telefonino” e accanto compaiono sempre i loghi dei vari gestori, tra cui anche Poste mobile.
Secondo l’Autorità, tutti i messaggi esaminati non forniscono indicazioni chiare, neppure in forma sintetica e compatibile con lo strumento-banner utilizzato, sulla natura e le caratteristiche del servizio offerto. La stessa indicazione “Servizio in abbonamento 5€/sett”, peraltro a caratteri molto piccoli, dà un’informazione fuorviante, perché l’abbonamento sottoscritto ha durata mensile e non settimanale. E in alcuni siti, la scritta iniziale “Con l’abbonamento ayc.it, puoi vincere e puoi scaricare più di 200 contenuti al mese per il tuo cellulare a 24,20 € al mese”, oltre ad essere scarsamente visibile, scompare del tutto nei banner successivi.
L’Antitrust ha ritenuto corresponsabile anche Vodafone, che ha sottoscritto un regolare contratto con David2, in base al quale essa percepisce significativi ricavi economici oltre che ritorni in termini di pubblicità. L’Agcm contesta a Vodafone di non aver esercitato i poteri previsti dal contratto (visione e autorizzazione preventiva dei messaggi pubblicitari, consenso sull’impiego di marchi, segni distintivi di Vodafone o altri operatori etc) per controllare il comportamento di David2. La stessa Agcm ha escluso invece qualsiasi responsabilità degli altri operatori, il cui marchio è stato utilizzato in assenza di qualsiasi autorizzazione o accordo commerciale, al fine presumibile di accrescere il valore persuasivo dei messaggi.
E’ importante sottolineare che l’Antitrust non ha accolto la tesi dell’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom), la quale ha rivendicato la propria esclusiva competenza per tutti i casi di pratica scorretta nel settore delle comunicazioni elettroniche, coerentemente con il nuovo indirizzo maturato dal Consiglio di Stato ( leggi questa scheda ). L’Antitrust ha sostenuto che la disciplina sui contratti a distanza di servizi di comunicazione elettronica approvata dall’Agcom 2 riguarda fattispecie diverse dai messaggi pubblicitari ingannevoli qui esaminati, volti ad “agganciare” il consumatore e a stabilire un “primo contatto” per poi indurlo ad acquistare prodotti digitali che potrebbero essere commercializzati in maniera autonoma rispetto ai servizi di comunicazione mobile; comunque, la disciplina dell’Agcom non ha quei caratteri di completezza ed esaustività indicati dal Consiglio di Stato.
In conclusione, l’Autorità garante della concorrenza ha applicato una sanzione di 100.000 euro per David2 e di 80.000 euro per Vodafone, che tiene conto anche di precedenti violazioni del codice del consumo da parte delle due società.
Il Tar del Lazio ha però annullato la decisione dell’Antitrust 3. Senza entrare nel merito della liceità del comportamento delle due società, il giudice amministrativo ha affermato la competenza nel caso in questione dell’Autorità delle comunicazioni, sulla base di quanto previsto dal codice delle comunicazioni e, più in particolare, dal regolamento sui servizi a sovraprezzo 4. Su questo stesso tema vedi anche la recente decisione del Tar sul caso Buongiorno-Wind e, in senso opposto, quella dell’Antitrust sul caso Noatel .
Aldilà della questione della competenza, va ribadita l’importanza di contrastare il fenomeno dei “finti” concorsi a premio, oggetto in passato di diverse pronunce dell’Antitrust (leggi l’articolo sulla Newsletter Guarda che ti riguarda n. 8). Molte persone, soprattutto ragazzi, credono alle promesse di una vincita “facile” o sicura”, proprio perché non è spesso garantita un’adeguata conoscenza del regolamento e dei relativi costi di partecipazione. Purtroppo tale fenomeno sta assumendo negli ultimi tempi caratteristiche sempre più aggressive, come denunciato recentemente da Assoutenti, perché talora il messaggio pubblicitario compare sul video ed impedisce addirittura la prosecuzione della navigazione su internet anche nel caso in cui l’utente manifesti espressamente la propria volontà di non aderire all’invito. Assoutenti ha rivolto un pressante invito all’Agcm, all’Agcom e al Garante per la protezione dei dati personali affinchè concordino tutte le iniziative necessarie per stroncare questo tipo di pratica scorretta. Sul nostro sito continueremo a dare notizia di tutti i provvedimenti in materia assunti dalle Autorità competenti e dai giudici amministrativi.
31 luglio 2012 (aggiornamento del 25 luglio 2013)
1 Vedi il procedimento PS6942, provvedimento 23675, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 28/2012.
2 Cfr. delibera n. 664 del
3 Cfr. sentenze nn. 7442 e7464 del 2013.
4 Vedi regolamento AGCom n. 145 del 2006.