Analisi di alcune pronuncie dell'Antitrust e del Tribunale Amministrativo regionale sulle pubblicità in materia di biglietti aerei
L’Antitrust ha più volte sanzionato il carattere ingannevole di messaggi pubblicitari di alcune compagnie aeree riguardanti l’offerta di biglietti aerei a costi molto bassi, senza peraltro evidenziare in modo adeguato oneri aggiuntivi di importo significativo (tasse aeroportuali, spese per pagamento tramite call center o carta di credito etc) oppure i limiti esistenti per usufruire di determinate offerte promozionali.
Nel 2009 un caso interessante è quello della compagnia Windjet, che l’Antitrust ha multato per una serie di comportamenti scorretti messi in atto tra il 2007 ed il 2008 1.
Proprio di recente il Tar del Lazio si è pronunciato su questa materia 2, accogliendo il ricorso della Windjet solo con riferimento ad una delle pratiche contestate, e cioè la procedura di adesione ad una polizza assicurativa, accessoria all’acquisto del ticket. Il Tar non ha ritenuto infatti applicabile al caso concreto la disciplina comunitaria sui supplementi di prezzo opzionali, in quanto approvata solo in data posteriore ai comportamenti messi in atto dalla Windjet. Tale normativa 3 prevede, a tutela del consumatore, che i costi di servizi aggiuntivi siano chiariti preliminarmente, in modo che la loro accettazione avvenga sulla base dell’espresso consenso dell’interessato (c.d. put in) e non obbligando l’utente ad esprimere un diniego esplicito rispetto alla previsione di servizi aggiuntivi onerosi inseriti nella proposta base dalla parte venditrice (cd. put out).
Il Tar ha invece respinto il ricorso sulla pronuncia dell’Agcm nella parte in cui si qualifica come scorretta la pratica seguita dalla Windjet, fino ad ottobre 2008, di addebitare oneri aggiuntivi molto elevati in caso di eccedenza del peso del bagaglio, senza che fosse garantita all’utente un’adeguata e tempestiva informazione, impedendogli così di poter valutare il costo reale complessivo del servizio di trasporto, e di confrontarlo con quello di altre compagnie.
Analogamente, il Tar ha respinto il ricorso anche per quanto riguarda la sanzione corrisposta per la mancata informazione agli utenti in ordine ai diritti ad essi garantiti dalla normativa vigente in caso di ritardo o annullamento del volo. Solo dopo l’apertura del procedimento, infatti, la Windjet aveva modificato la pratica commerciale fino ad allora seguita.
Si tratta di una importante sentenza che conferma l’utilità del lavoro dell’Antitrust nel contrasto dei fenomeni di pubblicità ingannevole e di pratiche commerciali scorrette nel campo dei trasporti aerei.
Al fine di rendere ancora più efficace tale azione, è naturalmente essenziale che comportamenti analoghi siano segnalati tempestivamente al numero verde istituito dall’Antitrust (800166661) ed a Assoutenti ( [email protected]).
4 gennaio 2010