Dal 4 marzo è pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio che prevede per i cittadini su tutto il territorio nazionale misure ancora più restrittive di quelle precedenti con l’obiettivo di arginare la diffusione del virus COVID 19.
Il decreto abroga gli artt.1 e 2 del DPCM del 1 marzo 2020.
Ne proponiamo una sintesi (dove non diversamente specificato le nuove misure sono da intendersi valide fino al 3 aprile 2020):
Le persone anziane e più deboli
Agli anziani e alle persone affette da patologie croniche o da stati immunodepressivi viene raccomandato di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro.
Chiusura scuole
- fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, con l’eccezione dei corsi di formazione per le professioni sanitarie. Per la riammissione in caso di malattia infettiva servirà il certificato medico .
- I dirigenti scolastici e degli atenei sono tenuti ad attivare modalità di studio a distanza ove possibile
- le assenze maturate dagli studenti non saranno computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali o delle valutazioni.
Accesso alle strutture sanitarie
- è vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario;
- le visite a reparti sanitari e case di riposo o di lungodegenza sono autorizzate solo dalle rispettive direzioni sanitarie.
Informazione e sanificazione
Devono essere esposte le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie e messi a disposizione di dipendenti e utenti liquidi disinfettanti per l’igiene delle mani, nelle zone di maggiore affollamento e transito di:
- strutture sanitarie ,
- scuole
- uffici delle pubbliche amministrazioni,
- associazioni di categoria,
- esercizi commerciali
- tutti gli uffici aperti al pubblico
- le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
- chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data del 5 marzo 2020 abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni della zona rossa deve comunicarlo :
- sia al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
- sia al proprio medico di base o pediatra attraverso i numeri verdi messi a disposizione da ogni Regione (vedi paragrafo sotto)
- le aziende del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia il supporto per garantire la sicurezza dei nuovi ingressi negli istituti penitenziari
Manifestazioni ed eventi
- sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica fino almeno al 3 aprile 2020
- sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, compresi quelli sportivi svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tranne nel caso in cui si possa assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
- gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sono consentiti nei Comuni diversi da quelli della zona rossa : in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di contagio.
- gli enti locali e le associazioni sportive sono invitate e predisporre attività motorie e ricreative alternative da svolgersi all’aria aperta
- è previsto un provvedimento per la proroga dei termini per lo svolgimento delle prove d’esame per il conseguimento delle patenti di guida e la validità dei fogli rosa (validi ordinariamente 6 mesi ).
Smart working
Per la durata dello stato di emergenza anche in assenza degli accordi individuali (gli obblighi di informativa ai lavorativi sono assolti in via telematica) può essere applicata la modalità di lavoro agile legge 22 maggio 2017, n. 81.
Comunicazione assenze per quarantena
In caso di viaggi o permanenza in zone a rischio e/o comparsa di sintomatologia sospetta vanno avvertiti gli operatori sanitari che :
- danno informazioni sulla eventuale necessaria quarantena in isolamento domiciliare
- allertano il medico e le strutture sanitarie competenti, ove non fosse già stato fatto
- rilasciano se necessario per motivi di lavoro una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica il lavoratore è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.