Il 31 gennaio 2017, è scaduto il termine in cui si poteva comunicare all’Agenzia delle Entrate tramite dichiarazione sostitutiva la non detenzione della Tv.
E ora? Chi non ha fatto in tempo, si é scordato, non lo sapeva? Che succede?
Dovrà presentarla subito, ma gli sarà addebitato un costo in bolletta, a seconda di quando lo farà.
- Facciamo un passo indietro: la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto, da quest’anno, la presunzione di detenzione dell’apparecchio tv nel caso in cui esista un’utenza elettricanel luogo in cui una persona abbia la propria residenza anagrafica e ha previsto che, per i titolari di un’utenza elettrica di tipo residenziale, il pagamento del canone tv per uso privato avvenga attraverso l’addebito sulla bolletta elettrica, in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno.
I cittadini che però non hanno la tv devono presentare una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate, con cui dichiarano che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un’utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv (da parte del dichiarante stesso o di altro componente della famiglia anagrafica). Si tratta di una dichiarazione sostitutiva che se non veritiera comporta delle sanzioni anche penali (articoli 75 e 76 del DPR n.445/2000).
Questa dichiarazione va rinnovata ogni anno.
Quali sono ora, i termini di presentazione della dichiarazione e cosa comporta nello specifico il ritardo della stessa per i consumatori distratti?
- Se la dichiarazione si presenta dal 1° febbraio al 30 giugno, il consumatore si esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno; (vale a dire che il 1° trimestre sarà DOVUTO)
- Se la dichiarazione si presenta invece dal 1° luglio 2017 al 31 gennaio dell’anno successivo: il consumatore si esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo.
La dichiarazione di non detenzione perde efficacia alla fine dei suddetti periodi di validità: ne consegue che, se non viene reiterata, torna ad operare la presunzione di detenzione, con conseguente addebito nella fattura elettrica.
Coloro che invece l’hanno presentata in tempo e ricevono comunque la 1° rata, hanno la possibilità di chiedere il rimborso.
Il modello di dichiarazione sostitutiva per il mancato possesso della tv è disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate, e va presentato direttamente dal contribuente o dall’erede tramite un’applicazione web disponibile sul sito internet delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisco online o Entratel rilasciate dall’Agenzia, oppure tramite gli intermediari abilitati (Caf e professionisti). Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 –10121 Torino. La dichiarazione sostitutiva può essere firmata digitalmente e presentata anche tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]