Bollette gonfiate: il caso di Enel energia

2154

Il Consiglio di Stato conferma le sanzioni all’Enel

Assoutenti si è interessata più volte delle pratiche scorrette poste in essere da operatori del settore energetico, con riferimento sia alla scarsa trasparenza delle tariffe (leggi qui oppure clicca qui ), alle vendite porta a porta scorrette (leggi scheda Assoutenti ), all’indebita richiesta di interessi (leggi qui  ) o alla fatturazione di consumi superiori a quelli effettivi (clicca qui ). Una recente sentenza del Consiglio di Stato ci consente di ritornare sul tema delle bollette “gonfiate”.

Nel dicembre del 2008 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha deliberato una sanzione di 90.000 euro nei confronti di Enel energia, in seguito a numerose segnalazione di utenti i quali lamentavano di aver ricevuto bollette molto “salate”, basate su consumi di gas, stimati in base a criteri non precisati; nonostante i reclami, l’Enel ha preteso il pagamento anticipato delle somme e, in alcuni casi, non ha concesso la rateizzazione degli importi richiesti 1.

L’Antitrust non ha sanzionato l’Enel per gli errori commessi nella rilevazione dei consumi, ammessi dalla stessa società (erronea trascrizione del dato di lettura da parte dell’incaricato, mancata considerazione dei dati di lettura tempestivamente inviati dal consumatore, conteggio errato dei consumi fatturati etc) ma per non aver provveduto alla sospensione delle bollette dopo i reclami degli utenti, secondo la prassi seguita dagli altri operatori del settore.

 

Nel 2009 il Tar ha respinto il ricorso presentato dalla società, sottolineando, in particolare, che il comportamento dell’Enel è contrario ai criteri di diligenza stabiliti dal codice del consumo, anche in assenza di una violazione espressa delle regole stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas 2.

 

Il Consiglio di Stato, pronunciandosi in modo definitivo sulla questione, ha respinto il nuovo ricorso di Enel energia 3. Il Consiglio ha messo in evidenza che la mancata sospensione delle procedure esecutive per la riscossione espone l’utente, in caso di mancato pagamento, al rischio del distacco della fornitura: ciò si configura come “pratica aggressiva” in grado di limitare la libertà di scelta del comportamento del consumatore la sanzione è pienamente giustificata sia per la gravità dei comportamenti contestati, incidenti sull’erogazione di un servizio essenziale come il consumo del gas, sia per le dimensioni dell’operatore, che è una della più importanti imprese del settore.

 

 

31 gennaio 2011



1 Cfr. PS1874 – provvedimento n. 19232  del 2008.
2 Vedi la sentenza del Tar del Lazio n. 8399 del 2009.
3 Cfr. la sentenza del Consiglio di Stato n. 720 del 2011.