Banca d’Italia. Provvedimento 5 luglio 2011, in materia di diritti e obblighi delle parti nei servizi di pagamento

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Norme tecniche per l’applicazione del d lgs n. 11 del 2010, che ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva comunitaria in materia di servizi di pagamento.

 

Il provvedimento, fra l’altro, precisa quanto segue.

Qualsiasi trasferimento di fondi e' riconducibile alla definizione di operazione di pagamento, ove non esplicitamente escluso dall’art. 2, comma 2 del d lgs n. 11 del 2010.

Vi sono operazioni di pagamento che risultano dal collegamento tra piu' servizi di pagamento o tra servizi di pagamento e altre operazioni ad essi contigue. In tali ipotesi si e' in presenza di operazioni di pagamento complesse. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo e del presente provvedimento, ciascun segmento che compone l'operazione di pagamento complessa deve essere considerato separatamente.  A titolo esemplificativo: nel caso in cui si paghi il saldo mensile di una carta di credito con addebito diretto su un conto di pagamento, si ha una combinazione tra due servizi di pagamento: l'emissione (e la gestione degli utilizzi) di una carta di credito e un trasferimento di fondi tramite addebito diretto su conto di pagamento, che fanno capo a due diversi rapporti contrattuali con due distinti soggetti. Altrettanto, ad esempio, per il pagamento di bollette tramite terzi.

 Il d lgs n. 11 non si applica, fra l’altro, a strumenti di pagamento che possono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di beni o servizi presso l’emittente ovvero sulla base di un accordo commerciale con l’emittente o per l’acquisto all’interno di una rete o di una gamma limitata di beni e servizi (come le “carte fedeltà” e simili). L'esclusione dall'ambito di applicazione del decreto e delle sue norme attuative non opera però con riguardo alle operazioni di pagamento con le quali vengono regolati i flussi finanziari connessi con la gestione e il funzionamento degli strumenti a spendibilita' limitata. A titolo esemplificativo,   rientrano   nell'ambito   di applicazione del d lgs n. 11 l'addebito diretto con il quale viene pagato il saldo di una carta di credito a spendibilita' limitata ovvero il bonifico con il quale viene caricata una carta   prepagata   a spendibilita' limitata.

Le predette norme si applicano a tutte le categorie di prestatori di servizi di pagamento elencate nel decreto quando offrono servizi di pagamento in Italia: banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, Poste Italiane S.p.A.; Banca Centrale Europea e banche centrali nazionali qualora non agiscano in veste di autorita' monetarie e prestino servizi di pagamento in Italia; qualsiasi altra amministrazione statale, regionale e locale che offra servizi di pagamento non agendo in veste di autorita' pubblica.

Il decreto distingue tre categorie di utilizzatori di servizi di pagamento: i consumatori, le micro-imprese   e   gli utilizzatori che non sono consumatori. Mentre le prime due categorie sono individuate dal diritto comunitario, l'ultima deve essere costruita per differenza rispetto alle prime due e comprende, a esempio, le imprese, le amministrazioni e gli enti pubblici, i professionisti. Ove i professionisti presentino caratteristiche di fatturato e numero di dipendenti analoghi alle micro-imprese, essi possono chiedere di essere equiparati a queste ultime. L'individuazione delle caratteristiche delle tre diverse categorie e' particolarmente rilevante ai fini dell'applicazione di alcune disposizioni del Titolo II del d lgs n. 11, che possono essere derogate per accordo tra le parti quando l'utilizzatore dei servizi di pagamento non e' un consumatore. Si tratta, in particolare, delle norme che riconoscono diritti all'utilizzatore e responsabilita' in capo al prestatore di servizi di pagamento.  Le micro-imprese sono equiparate ai consumatori e godono delle forme di tutela piu' intense previste dal decreto. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad adottare le soluzioni organizzative e tecnico-procedurali più adeguate a gestire le operazioni relative alle diverse categorie di utilizzatori in conformita' con le disposizioni del decreto e delle norme tecniche attuative.

In materia di micro-pagamenti, cioè quelli che impongono un limite di importo alla singola spesa di 30 euro o che hanno un importo spendibile non superiore ai 150 euro (strumenti “usa e getta”) o che non possono in nessun momento essere avvalorati per un importo superiore ai   150   euro   (strumenti ricaricabili), il provvedimento evidenzia che il d lgs n. 11 consente alle parti ampie deroghe alla disciplina in materia di   tutela   dell'utilizzatore. Il legislatore riconosce innanzitutto la possibilita' che detti strumenti non prevedano il blocco dell'utilizzo; prevede una attenuazione delle responsabilita' del prestatore per l'esecuzione di operazioni non autorizzate quando lo strumento e' utilizzabile in forma anonima o non consente di dimostrare li’ntervenuta autorizzazione da parte del titolare (ad esempio, non essendo previsto l'utilizzo di un PIN); autorizza inoltre il prestatore di servizi di pagamento a non informare il cliente del rifiuto di eseguire il pagamento quando il rifiuto e' evidente dal contesto in cui viene effettuato il pagamento; prevede infine l'irrevocabilita' dell'ordine di pagamento una volta che questo sia stato trasmesso al beneficiario o dopo che questo sia stato autorizzato ad avviare l'esecuzione del pagamento.

I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad effettuare gratuitamente gli interventi volti a correggere o prevenire errori e inesattezze nell'esecuzione di operazioni di pagamento.

Le somme trasferite devono corrispondere a quelle indicate nei singoli ordini   di pagamento. Tuttavia, il beneficiario puo' concordare con il proprio prestatore di servizi che le spese dovute a quest'ultimo vengano detratte dall'importo trasferito, a condizione che il beneficiario venga informato esattamente dell'importo decurtato e della relativa modalita' di addebito nelle informazioni allo stesso dovute dal proprio prestatore di servizi di pagamento. Il divieto di “surcharge” opera nei confronti del beneficiario di un'operazione di pagamento. E’ vietata la possibilita' di applicare: al pagatore una data valuta antecedente a quella in cui i fondi vengono addebitati sul suo conto; al beneficiario una data valuta successiva a quella in cui i fondi vengono accreditati sul conto di quest'ultimo. In aggiunta ai predetti divieti, i fondi trasferiti devono essere resi disponibili al beneficiario da parte del suo prestatore  di servizi di pagamento non appena la somma trasferita sia stata accreditata al prestatore medesimo.

Quando   uno   strumento   prevede   l'utilizzo   di    dispositivi personalizzati di sicurezza (es. PIN e/o password), e' fatto obbligo all'utilizzatore di mettere in atto gli accorgimenti idonei al fine di preservarne la riservatezza onde evitare gli utilizzi   non autorizzati degli strumenti di pagamento in questione. Tale esigenza rileva in modo specifico nel caso in cui il pagamento sia effettuato a distanza, ad esempio per mezzo di un dispositivo telefonico o di un sito   internet. E'   necessario   che l'utilizzatore ottenga l'autorizzazione del proprio prestatore di servizi di pagamento prima di fornire a terzi i codici per l'utilizzo del servizio o dello strumento di pagamento. Qualora il contratto tra utilizzatore e prestatore di servizi di pagamento faccia divieto al primo di comunicare a terzi i codici di sicurezza, la violazione di tale divieto integra una condotta negligente da parte dell'utilizzatore, non consentendogli di avvalersi dell'esenzione di eventuali responsabilita'.

In caso di utilizzo di uno strumento di pagamento registrato, il prestatore di servizi di pagamento ha comunque l'onere di verificare che non sussistano elementi tali da non consentire di ritenere certa l'autorizzazione dell'utilizzatore: e' questo il caso, ad esempio, di una carta di pagamento utilizzata su terminali fisici a breve distanza temporale in luoghi geograficamente distanti.

Il prestatore di servizi di pagamento ha: obblighi di riservatezza dei dispositivi personalizzati relativi a uno strumento di pagamento; l'obbligo   di   consentire   all'utilizzatore   di    bloccare tempestivamente lo strumento in caso di furto o smarrimento e di fornire al cliente la conferma; il divieto di inviare all'utilizzatore strumenti di pagamento non richiesti; l’obbligo di prestare attenzione nella scelta del mezzo di spedizione di uno strumento di pagamento e/o dei relativi codici di sicurezza, in considerazione del rischio di accesso non autorizzato a detti strumenti e codici; per questo motivo, il legislatore pone interamente a   carico   del prestatore di servizi di pagamento detto rischio. Con specifico riferimento ai servizi di pagamento fruibili in ambiente internet, al fine di prevenire utilizzi fraudolenti, e' necessario che i prestatori di servizi di pagamento aderiscano a piattaforme tecniche che consentano ai propri clienti di effettuare pagamenti in rete in condizioni di elevata sicurezza.

Quando viene a conoscenza del fatto che un'operazione di pagamento e' stata eseguita in difetto di autorizzazione o in modo inesatto, l'utilizzatore deve comunicarlo senza indugio al proprio prestatore con le modalita' e secondo i termini concordati con quest'ultimo; l'utilizzatore avra' quindi diritto ad ottenere la rettifica e il rimborso immediato dell'operazione. Ferma restando l'esigenza di tempestivita' della comunicazione  l'utilizzatore puo'   chiedere   la rettifica dell'operazione entro il termine di 13 mesi dalla data dell'addebito, nel caso del pagatore, o di accredito, nel caso del beneficiario. La richiesta puo' avvenire in un momento successivo alla scadenza dei 13 mesi solo se il prestatore di servizi di pagamento ha omesso di fornire o mettere a disposizione l'informativa successiva all'esecuzione dell'operazione.

Possono dare luogo a rimborso anche le operazioni di pagamento autorizzate eseguite su iniziativa del beneficiario del pagamento o per il suo tramite, nelle ipotesi in cui   il trasferimento, pur se autorizzato, non   corrisponda   alle   sue ragionevoli aspettative. Il diritto al rimborso e' riconosciuto al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni: l'indeterminatezza dell'importo da trasferire al momento in cui il pagatore ha autorizzato il pagamento; che l'importo trasferito sia superiore a quello che il pagatore, date le circostanze e/o il precedente modello di spesa, avrebbe potuto ragionevolmente attendersi; a tale ultimo riguardo, e' necessario che vi sia una differenza considerevole tra importo atteso e importo effettivamente addebitato e/o che quest'ultimo non risulti in linea con le abitudini di pagamento dell'utilizzatore.

Il rimborso viene corrisposto entro 10 giornate operative dalla ricezione della richiesta che deve essere trasmessa entro otto settimane dall'addebito stesso. Nel caso in cui la risposta del prestatore di servizi di pagamento alla richiesta di rimborso sia stata negativa, l'utilizzatore puo' adire l'Arbitro Bancario Finanziario senza bisogno di presentare il preventivo reclamo al prestatore medesimo, fatto salvo ogni rimedio giurisdizionale.

Per incentivare la fiducia del pubblico nell'addebito diretto, e' previsto che per questo strumento di pagamento le parti del contratto possano convenire di riconoscere il diritto di rimborso del pagatore anche a prescindere dal ricorrere di entrambe le condizioni di cui sopra; in tal caso il prestatore di servizi di pagamento non potra' rifiutare il rimborso al pagatore.

L'utilizzatore non puo' revocare un ordine di pagamento una volta che questo sia stato ricevuto dal suo prestatore di servizi di pagamento. Quando l'operazione di pagamento e' disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il pagatore, in ossequio al principio di affidamento, non puo' revocare l'ordine dopo che questo e' stato trasmesso al beneficiario medesimo o dopo avergli dato il consenso ad eseguire l'operazione di pagamento. Nel caso di addebiti diretti, per i quali vi e' una preventiva autorizzazione all'addebito del proprio conto da parte del pagatore, quest'ultimo puo' revocare l'ordine non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi. Nel caso di pagamenti a esecuzione differita, la revoca non puo' intervenire oltre la fine della giornata operativa che precede il giorno previsto per l'esecuzione.  Considerata l'esigenza di effettuare con la massima rapidita' tale comunicazione,   i prestatori di servizi di pagamento debbono adottare modalita' di comunicazione atte ad assicurare il piu' possibile l'immediatezza dell'informazione del cliente (es. telefoniche o a mezzo posta elettronica).

Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore esegue l'ordine di pagamento con l'accredito dei fondi sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione dell'ordine di pagamento; fino al 1° gennaio 2012 detto termine e' dilazionabile, d'accordo tra il prestatore e l'utilizzatore del servizio di pagamento, fino a un massimo di tre giorni.

Nel caso di versamenti di contante su un conto nella stessa valuta in cui e' denominato il conto medesimo, i fondi sono immediatamente disponibili per il titolare del conto e la data valuta sara' quella del giorno in cui viene effettuato il versamento.

La rettifica e' un'operazione con la quale   viene   corretta un'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto, anche a causa di un mero errore materiale, di ritardi nella contabilizzazione o di un difetto di autorizzazione all'esecuzione. La rettifica riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione errata non avesse avuto luogo: la data valuta applicata verra' quindi retrodatata al giorno in cui i fondi sono stati originariamente addebitati sul conto del pagatore e, se del caso, la data valuta di addebito al beneficiario verra' retrodatata al giorno in cui i fondi sono stati accreditati sul conto del beneficiario.

L'identificativo unico e' un codice che identifica l'utilizzatore di servizi di pagamento o il suo conto oppure entrambi. Esso viene indicato a ciascun utilizzatore dal prestatore di servizi   di pagamento e assolve alla funzione di indirizzamento dei pagamenti, consentendone l'esecuzione interamente automatizzata. L'utilizzatore  che impartisce un ordine di pagamento deve quindi fornire al proprio prestatore di servizi l'identificativo unico della controparte del pagamento e   deve prestare particolare attenzione a che il codice fornito sia esatto. Nel caso in cui   l'utilizzatore   abbia   fornito   un   codice identificativo inesatto, i prestatori di servizi di pagamento si adoperano per il recupero dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento sulla base degli obblighi di diligenza professionale che loro competono. All'utilizzatore potranno essere applicate spese per il recupero dei fondi. Il prestatore di servizi di pagamento consapevole dell'inesattezza dell'identificativo unico utilizzato dal proprio cliente lo contattera' prima di   avviare   l'esecuzione dell'operazione di pagamento. Qualora l'utilizzatore ometta di fornire al prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale   l'identificativo   unico   della controparte del pagamento, l'ordine di pagamento deve essere rifiutato dal prestatore di servizi medesimo.

Il principio generale al quale e' informata la ripartizione di responsabilita' per la corretta esecuzione delle operazioni di pagamento e' che ciascun prestatore di servizi di pagamento e' interamente responsabile nei confronti del proprio cliente.  Ciascun prestatore di servizi risponde quindi nei confronti del proprio cliente di tutte le spese o interessi che siano stati a lui imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento.

Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore risponde nei confronti del proprio cliente della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento. La responsabilita' comporta l'obbligo di rimborso immediato dell'importo non andato a buon fine, oppure, ove l'ordine di pagamento sia stato impartito a valere su un conto, l'obbligo di ripristinare la situazione del conto come se l'operazione eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. Il rimborso non e' dovuto nel caso in cui la somma da trasferire non sia mai stata addebitata al pagatore.

In ossequio al principio di conservazione degli atti giuridici, il pagatore puo' scegliere di non ottenere il rimborso o il ripristino del conto; puo' comunque ottenere la rettifica dell'operazione inesatta. Se la responsabilita' di un prestatore di servizi di pagamento e' in realta' ascrivibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento o a qualunque altro soggetto intervenuto nell'esecuzione dell'operazione di pagamento, questo sara' tenuto a risarcire il prestatore di servizi di pagamento responsabile delle perdite subite   o   degli   importi   versati. L'esercizio del diritto di regresso lascia impregiudicati eventuali ulteriori risarcimenti derivanti da accordi in essere tra prestatori di servizi di pagamento o dalla disciplina ad essi applicabile.