Avvio Istruttoria nei confronti della Federazione medici ed odontoiatri

896

 L’Antitrust avvia un’istruttoria nei confronti della Federazione medici ed odontoiatri per possibile intesa restrittiva della concorrenza

L’applicazione delle norme del codice deontologico limiterebbe il diritto dei singoli professionisti a farsi pubblicità consentito dalla vigente normativa 

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 3 settembre 2013, ha deciso di avviare un’istruttoria per verificare se la Federazione Nazionale Medici e Odontoiatri (Fnomceo), attraverso le norme del Codice deontologico e le linee guida applicative, abbia ingiustificatamente limitato il ricorso alla pubblicità da parte dei singoli professionisti e delle reti di studi odontoiatrici, in violazione delle norme comunitarie in materia di intese restrittive della concorrenza1.
All’origine del provvedimento numerose segnalazioni arrivate da parte di singoli professionisti e società che gestiscono studi odontoiatrici, secondo le quali l’utilizzo dello strumento pubblicitario risulterebbe diffusamente ostacolato dalla relativa disciplina contenuta nell’art. 56 del Codice deontologico e da una applicazione fortemente restrittiva, in tale ambito, della nozione di ‘decoro professionale’. Inoltre, una segnalazione presentata  dalla società Groupon S.p.a. ha dato conto del fatto che la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri avrebbe intrapreso “campagne mediatiche” volte a denigrare Groupon mentre diversi Ordini territoriali, adottando un’interpretazione fortemente restrittiva della normativa di settore, avrebbero esercitato forme di pressione sui medici che pubblicizzano la propria attività professionale avvalendosi dei servizi di Groupon. In particolare, gli  Omceo  di Bologna, Padova, Genova, Catania, Milano, Palermo, Verona e Parma, dopo aver convocato gli iscritti che si erano avvalsi della rete di Groupon per pubblicizzare le proprie prestazioni ed averli minacciati di azioni disciplinari, hanno ottenuto la disdetta dei contratti da questi stipulati con Groupon.
Secondo l’Autorità le norme sulla pubblicità contenute nel Codice Deontologico e le linee guida emanate dalla Federazione nazionale, il cui mancato rispetto sottopone i singoli professionisti al rischio di procedimenti disciplinari, potrebbero limitare ingiustificatamente il ricorso alla pubblicità da parte dei medici, in contrasto con la vigente normativa in materia. Quest’ultima prescrive, infatti, come uniche e tassative condizioni per valutare la liceità della pubblicità dei professionisti, anche sotto il profilo disciplinare, che questa  debba essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non violi l'obbligo del segreto professionale e non sia equivoca, ingannevole o denigratoria (art. 4 comma 2 D.P.R. n. 137/12).
Secondo il diritto antitrust, l’applicabilità ai servizi professionali delle regole della concorrenza prescinde dalla tipologia. Il Codice prevede infatti: a) l’assoluto divieto di pubblicità promozionale, utilizzato, secondo alcune denunce arrivate, per contestare l’utilizzo di specifici mezzi di diffusione o messaggi incentrati sulla particolare convenienza economica delle prestazioni; b) il divieto di pubblicità comparativa; c) limitazioni relative ai messaggi pubblicitari contenenti le tariffe; d) la verifica preventiva da parte degli Ordini della conformità alle norme deontologiche dei messaggi pubblicitari che intendono diffondere.
L’Antitrust ritiene, altresì, che gli ostacoli al ricorso alla pubblicità potrebbero avere effetti restrittivi della concorrenza in quanto limiterebbero l’utilizzo, da parte dei singoli professionisti e di studi associati, di una importante leva concorrenziale.
 



1 Cfr. AGCM, Provvedimento 24510 pubblicato nel Bollettino n. 36 del 16 settembre 2013.