Sentiamo spesso parlare di “estensione della garanzia” sui prodotti come, ad esempio, avviene quando acquistiamo un’auto o un telefono nuovo e ci viene proposto di estendere la garanzia a 48 mesi. Si tratta sostanzialmente del contratto di garanzia convenzionale con il quale il consumatore accetta di godere di un termine di garanzia più ampio rispetto a quello legale. In altri casi, invece, la garanzia convenzionale potrebbe prevedere dei servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla stessa garanzia legale. C’è anche da dire che abbiamo anche riscontrato casi in cui la garanzia convenzionale potrebbe contenere clausole che pongono dei limiti alla garanzia legale.
Con questo articolo proveremo a fare chiarezza.
Il primo punto da chiarire è che la garanzia convenzionale è legittima e prevista dallo stesso Codice del consumo (art. 135 quinquies) a condizione che la stessa sia accettata -quindi mai imposta – dal consumatore. Si tratta sostanzialmente di un contratto separato seppur funzionalmente collegato al contratto di acquisto del prodotto.
Recentemente nel settore auto, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche AGCM) ha ribadito con un provvedimento[1] che la Garanzia Convenzionale è facoltativa e va ad aggiungersi alla garanzia legale obbligatoria prevista dalla legge ovvero la Garanzia Convenzionale non riduce né sopprime la Garanzia Legale di conformità di cui beneficiano i consumatori, in conformità alle disposizioni del Codice del Consumo (cd. “Garanzia Legale di conformità”), che rimane impregiudicata.
Possiamo quindi affermare con certezza che la garanzia convenzionale ben potrebbe contenere delle clausole che escludono, ad esempio, il rispristino di alcune componenti (come i difetti al motore o al cambio) ma queste operano solo una volta terminata la garanzia legale di 24 mesi.
Ma andiamo oltre perché fin qui non abbiamo fatto altro che ribadire quanto previsto dalla legge.
In materia di tagliandi effettuati durante il periodo di garanzia, come molti addetti ai lavori sanno, il Regolamento UE 461/2010[2] (ex decreto Monti) dà ai possessori di un’auto la possibilità di effettuare i tagliandi del proprio mezzo e le riparazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria potendo scegliere liberamente l’officina indipendente o il proprio meccanico di fiducia a condizione che siano effettuate tutte le lavorazioni previste dal piano di manutenzione previsto dalla casa costruttrice e senza perdere la garanzia legale prevista per legge.
Un primo punto da chiarire è che la casa costruttrice non può rifiutare l’intervento in garanzia adducendo come giustificazione il fatto che la vettura non ha effettuato i tagliandi presso le officine di rete.
Un secondo punto riguarda invece le vetture acquistate con una garanzia convenzionale che esclude l’intervento di ripristino nel caso in cui la vettura non abbia effettuato il piano di manutenzione presso le officine della rete autorizzata. Facciamo un esempio! Il consumatore ha acquistato una vettura con una garanzia convenzionale di 5 anni (o ad un chilometraggio di 150.000 chilometri) e segue il piano di manutenzione presso un’officina indipendente rispettando quanto riportato nel libretto di uso e manutenzione: chilometri e lavorazioni. Mentre, dopo il ventiquattresimo mese dall’acquisto, il consumatore inizia ad eseguire gli interventi manutenzione presso un’officina della rete autorizzata dalla casa costruttrice. Accade che, passati circa trenta mesi dall’acquisto, la vettura manifesta un difetto al motore a fronte del quale il consumatore chiede al venditore l’intervento in garanzia attivando la garanzia convenzionale. La casa produttrice nega l’intervento di rispristino poiché la vettura non ha eseguito i tagliandi presso la rete.
È del tutto evidente che accettare la posizione adottata dalla casa costruttrice significa annullare l’effetto innovatore del citato Regolamento UE 461/2010.
Quale sarà quindi la soluzione da adottare?
A nostro avviso la soluzione è la seguente. La casa costruttrice ben potrà prevedere nel contratto di garanzia convenzionale una clausola che limita l’intervento di ripristino alla circostanza che la vettura abbia effettuato il piano di manutenzione presso la rete di officine autorizzate da “casa madre”. Tale clausola, però, per non limitare quanto stabilito in materia di garanzia legale di conformità, può operare solo una volta spirato il termine della garanzia legale. Seguendo il caso adottato come esempio, bene ha fatto il consumatore a eseguire gli interventi di manutenzione presso la rete di officine autorizzate da “casa madre” dopo il termine della garanzia legale. Quindi, a fronte della condotta tenuta del consumatore è del tutto privo di senso il diniego al ripristino comunicato dalla casa costruttrice che, quindi, a nostro avviso potrebbe rappresentare un’ipotesi di pratica commerciale scorretta e come tale censurabile dall’autorità di vigilanza.