La pubblicità deve sempre indicare se un prodotto può essere pericoloso per la salute
Il codice del consumo considera scorretto il comportamento di coloro che omettono di informare i consumatori sui possibili pericoli per la salute derivanti dall’utilizzo di un determinato prodotto 1.
Proprio per tutelare l’interesse alla salute e all’integrità fisica dell’uomo, l’Antitrust ha molte volte sanzionato le aziende responsabili di messaggi pubblicitari che non informano correttamente l’utente. Vediamo qualche esempio.
Un primo gruppo di casi riguarda le pubblicità di prodotti dimagranti che promettono “sensazionali” riduzioni del peso corporeo in un periodo di tempo ristrettissimo e senza necessità di svolgere attività fisiche o di seguire diete. Questi messaggi non solo illudono coloro che cercano una “scorciatoia” per risolvere i propri problemi di sovrappeso ma rischiano di provocare danni rilevanti alla salute: e per questo devono essere severamente sanzionati 2.
L’Antitrust ha dedicato una particolare attenzione anche agli integratori alimentari, cioè quei prodotti che contengono vitamine, minerali e altre sostanze atte ad integrare la dieta. Nel 2005, ad esempio, l’Agcm ha giudicato ingannevole la pubblicità di un integratore alimentare perché il messaggio ometteva di informare sulle cautele con cui tale prodotto deve essere assunto da alcune categorie di soggetti a rischio. Per rendere più efficace la sua delibera, l’Antitrust ha disposto la pubblicazione di una rettifica. Il Tar aveva accolto il ricorso della società produttrice ma il Consiglio di Stato ha recentemente confermato la correttezza della decisione dell’Agcm 3. Nel 2007 l’Agcm ha giudicato ingannevole la pubblicità di un altro integratore perché, da un lato, era impropriamente equiparato per taluni effetti ad un farmaco e, dall’altro, la posologia consigliata poteva determinare danni importanti per la salute. Anche in questo caso l’Autorità ha disposto la pubblicazione di una rettifica per la durata di 6 mesi sul sito della società produttrice 4. Per le decisioni più recenti vedi le schede di Assoutenti sugli integratori Full fast (clicca qui ), Nutrilife (leggi qui ), ARd Cogiton e ARd Stenovit (clicca qui ), Kilocal (vedi) e 4231 Slim ultimate (leggi).
Ci sono anche casi riguardanti le bevande: l’Antitrust è intervenuto per sanzionare le pubblicità che enfatizzavano prodotti per la loro capacità di ridurre gli effetti dell’alcool – fatto non rispondente al vero – inducendo i consumatori ad essere meno prudenti nel consumo di alcoolici; al tempo stesso, non erano adeguatamente sottolineate le controindicazioni per alcune categorie di soggetti (come diabetici o affetti da patologie epatiche) 5.
Un’altra categoria riguarda la mancata o inadeguata indicazione, da parte di ditte produttrici di elettrostimolatori, dei rischi che possono correre alcuni soggetti (in particolare cardiopatici, donne in stato di gravidanza, adolescenti). L’Agcm non ha ritenuto sufficiente la presenza di tali informazioni all’interno del libretto di istruzioni, perché la tutela della salute umana impone che l’acquirente sia informato da subito (e cioè sin dal messaggio pubblicitario), dell’esistenza di eventuali rischi 6.
Da citare infine le sanzioni comminate agli operatori per messaggi pubblicitari che tendono a sminuire la pericolosità di un prodotto: l’Agcm ha ritenuto ad esempio che presentare una vernice come “assolutamente sana e naturale” e “senza sostanze nocive” (se essa mantiene comunque elementi di pericolosità per l’uomo e l’ambiente) può causare il mancato rispetto delle ordinarie regole di prudenza 7. Su un caso recente di prodotto potenzialmente tossico esaminato dall’Agcm leggi qui .
Si segnala che sulla tematica delle pubblicità ingannevoli di prodotti dimagranti ed integratori alimentari si è espresso più volte anche l’Istituto per l’Autodisciplina pubblicitaria 8.
Se vieni a conoscenza di pratiche scorrette analoghe a quelle descritte segnalale al numero verde istituito dall’Antitrust (800166661) ed a Assoutenti ([email protected]).
19 aprile 2010 (aggiornamento del 18 ottobre 2010)