Nuova decisione dell’AGCom dopo che i giudici amministrativi avevano annullato la precedente delibera del 2010
Nel 2010 l’Autorità garante delle comunicazioni (AGCom) ha approvato il Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, con il quale sono precisati i criteri di assegnazione delle numerazioni; in base alla normativa vigente, il Piano deve assicurare in particolare la parità tra i diversi operatori e un sistema di facile comprensione ed utilizzo da parte degli utenti, rispettandone abitudini e preferenze, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali (ferma restando la possibilità di ciascun utente di rideterminare la numerazione sulla base delle proprie specifiche esigenze). Tale Piano, che tiene conto anche dei risultati di un’indagine realizzata da Demoskopea, prevede tra l’altro l’assegnazione ai canali generalisti nazionali ex analogici i numeri da 1 a 9 ed alle emittenti locali i numeri da 10 a 19 (e da 71 a 99), al fine di valorizzare il ruolo svolto dalle reti televisive locali nei rispettivi contesti territoriali 1.
Il Tar del Lazio ha accolto in parte il ricorso presentato da Sky, che ha contestato le posizioni della numerazione automatica dei canali assegnate al canale Cielo e ad altri palinsesti di Sky 2. Secondo il giudice amministrativo alcuni dei criteri dettati dal Piano dell’AGCom appaiono contrari alla normativa vigente 3, in particolar modo per quanto riguarda l’inclusione del canale Cielo tra i programmi “tematici” (cioè dedicati a generi differenziati per ragazzi, cultura, sport, musica, televendite o informazione, nessuno dei quali raggiunge il 70 per cento della programmazione stessa) anziché tra quelli “generalisti nazionali” in cui sono state ricomprese solo le emittenti televisive analogiche commerciali nazionali ex analogici (cioè i canali Rai, Mediaset, La 7 etc) cui, come già sottolineato, sono stati attribuiti i numeri da 1 a 9. Ai canali Sky sono stati invece attribuite posizioni molto distanti da quelle richieste (ad es. tra il n. 21 e il n. 70) in contrasto anche con i criteri della “semplicità d’uso” e del “rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti”. Lo stesso Tar ha accolto in parte i ricorsi presentati da altre emittenti 4.
Il Consiglio di Stato, in seguito al ricorso dell’AGCom e di numerosi operatori del settore, ha disposto in un primo momento la sospensione della sentenza del Tar 5, per poi pronunciarsi nel merito, annullando definitivamente la delibera dell’AGCom, sia pure con motivazioni parzialmente differenti rispetto a quelle del Tar 6. Il massimo giudice amministrativo sottolinea l’infrazione nella procedura di consultazione adottata dall’Autorità, che è stata limitata a soli 15 giorni anziché i 30 giorni minimi previsti dalla legge, ciò che rende illegittimo il provvedimento. D’altra parte, il Consiglio riafferma la validità delle scelte dell’AGCOM per quanto concerne l’attribuzione dei primi numeri ai soli canali generalisti ex analogici (con esclusione quindi di Sky). Da rivedere invece sia l’attribuzione dei numeri 7, 8 e 9 (oggi spettanti a La 7, Mtv e Deejay tv) sia l’assegnazione delle frequenze alle emittenti locali, in quanto i criteri adottati non sono considerati aderenti alle indicazioni di legge e soprattutto “alle abitudini e preferenze degli utenti”: in tale contesto andrà rivalutata in particolare la posizione di Telenorba, la quale rivendica uno dei numeri ricompresi tra il 7, l’8 ed il 9 al fine di mantenere la posizione occupata precedentemente a quella stabilita dal Piano. In base a questa sentenza, allo scopo di evitare una situazione di estrema confusione delle frequenze, l’AGCOM dovrà adottare inizialmente un provvedimento d’urgenza con validità transitoria, e poi promuovere rapidamente un altro procedimento di consultazione pubblica di tutti gli operatori interessati (preceduto da una nuova indagine sulle abitudini e preferenze degli utenti da condursi con criteri tali da garantire univocità ed omogeneità dei dati).
Adeguandosi alle indicazioni del Consiglio di Stato, l’Autorità ha adottato un provvedimento di proroga dell’attuale piano ed ha avviato la nuova consultazione pubblica, al termine della quale ha approvato il Piano delle numerazioni 7. Tale Piano si basa anche sui risultati di un’indagine di mercato sulle abitudini e preferenze degli utenti svolta dall’Istituto Piepoli ad inizio 2013, dalla quale è emerso in particolare che, su base nazionale, meno dell’1% degli intervistati ha variato l’impostazione automatica posizionando un’emittente locale sui tasti 7, 8 e 9 del telecomando. Conseguentemente, l’Autorità ha deciso di confermare l’attribuzione delle numerazioni 7, 8 e 9 ai canali generalisti ex analogici “ferma restando la competenza del Ministero dello sviluppo economico circa l’effettiva attribuzione dei numeri ai soggetti richiedenti”. In generale, la nuova numerazione è così strutturata.
1-99: canali nazionali e locali
101-199: canali nazionali e locali
201-299: canali locali
301-399: canali a pagamento
401-499: canali a pagamento
501-599: canali nazionali
601-699: canali locali
701-799: canali nazionali
801-899: canali radiofonici e altri servizi
901-999: canali locali.
Proprio con riferimento alle emittenti locali sono stati definiti nuovi criteri di assegnazione delle numerazioni (salite nel complesso da 219 a 323), basati sulla qualità dei programmi e sul radicamento sul territorio delle emittenti.
Un’altra novità è rappresentata dall’aumento degli spazi riservati ai canali nazionali nativi digitali, cui sono ora attribuiti i numeri da 21 a 96, permettendo così l’ingresso di nuovi entranti.
Per l’attuazione ordinata del nuovo piano delle assegnazioni saranno necessari alcuni adempimenti a cura del Ministero per lo sviluppo economico.
29 gennaio 2012 (aggiornamento del 28 marzo 2013)
1 Vedi delibera Agcom n. 366/10/Cons.
2 Cfr. la sentenza della III sezione ter n. 873 del 2012.
3 Vedi il d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.
4 Cfr. le sentenze nn. 5633 (Telenorba), 6814, 6901, tutte del 2011.
5 Cfr. il decreto presidenziale n. 600 del 2012 e le ordinanze n. 749, 1003, 1046-1048, 1057, 1063-1065 del 2012, nonché l’ordinanza nn. 1926-1936 del 2012.
6 Vedi le sentenze della III sezione nn. da 4658 a 4661 del 2012.