Acquisti on line sul sito www.granbazaar.it: Antitrust delibera una sanzione di 270.000 euro

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Contestata in particolare la mancata consegna di prodotti e la violazione delle norme sulla garanzia legale

 

Chi effettua acquisti via internet può trovarsi qualche volta di fronte a brutte sorprese: vedi, di recente, il caso BNK4 e Saldi privati e quello di Hi Tech Store .

Lo scorso febbraio l’Antitrust ha esaminato le segnalazioni pervenute da numerosi consumatori i quali lamentavano la mancata consegna di prodotti acquistati tramite il sito www.granbazaar.it , le risposte evasive fornite dalla società alle richieste di chiarimenti e ai reclami, nonché le informazioni errate date sui diritti degli utenti durante il periodo di garanzia legale dei beni.

L’Agcm, nell’aprire il procedimento e richiedere informazioni dettagliate alla società Granbazaar, ha deliberato anche la sospensione cautelare delle pratiche commerciali in questione, essendo tra l’altro risultati inattivi i recapiti indicati sul sito internet per prendere contatto con i responsabili della società ed avere notizia sui tempi di consegna dei beni acquistati 1.

L’11 luglio 2012 l’Autorità garante della concorrenza ha concluso il procedimento, deliberando una sanzione complessiva di 270.000 euro a carico di Granbazaar srl 2. L’istruttoria ha confermato la scorrettezza del comportamento della società con riferimento a due distinti profili.

In primo luogo, l’Agcm ha contestato l’ingannevolezza delle indicazioni fornite sul sito internet della società e nelle email indirizzate ai consumatori sulla effettiva disponibilità dei prodotti e sui tempi di consegna, che sono stati spesso disattesi (pur risultando ancora presenti sul catalogo). Inoltre, ci sono casi di mancata consegna ai clienti (ovvero di prodotti non funzionanti o difettosi) senza contestuale rimborso dell’importo versato. L’operatore non ha fornito alcun elemento a propria difesa.

In secondo luogo, le condizioni generali di contratto indicano un termine di due giorni entro il quale i consumatori acquirenti possono far valere l’eventuale “difetto” del prodotto acquistato; ma tale affermazione è in chiaro contrasto con le disposizioni del Codice del Consumo sulla garanzia legale dei beni, che prevedono invece un termine di due mesi dall’acquisto.

 

28 febbraio 2012 (aggiornamento del 31 luglio 2012)



1 Vedi il procedimento PS5292, pubblicato sul Bollettino n. 6 del 2012 dell’Agcm.
2 Cfr. il provvedimento 23721, pubblicato sul Bollettino n. 28 del 2012 dell’Agcm.