Acquisti on line e diritti dei consumatori: il caso Private Outlet

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 L’Antitrust delibera una sanzione di 200.000 euro

 

Nel marzo scorso abbiamo dato notizia della decisione dell’Antitrust di   sospendere l’attività di alcuni siti internet , tra cui quelli che fanno capo alle  società Private Outlet, una sorta di “club privato europeo di shopping”, che organizza per i suoi membri vendite “esclusive” di articoli di moda di marchi rinomati. Erano pervenute infatti all’Autorità numerose segnalazioni sulla mancata consegna (o la consegna di articoli diversi da quelli ordinati), l’assenza di risposta ai reclami ed altri disservizi. Dopo i chiarimenti forniti dalle società e alcune misure da esse adottate, il provvedimento veniva successivamente revocato 1.

Il 12 dicembre 2012 l’Autorità ha deliberato una sanzione complessiva di 200.000 euro 2, contestando le seguenti condotte scorrette tra aprile 2011 e marzo 2012:

informazioni non veritiere sui tempi di consegna dei prodotti, avvenuta in molti casi in ritardo (mentre l’addebito della spesa è effettuato al momento dell’ordine);

ostacoli all’esercizio di diritti contrattuali da parte dei consumatori: le stesse società hanno ammesso l’esistenza di problemi interni che hanno reso difficile, per un lungo periodo, contattare i responsabili dei siti ed ottenere tempestivamente il rimborso in caso di mancata consegna del prodotto ovvero di prodotto diverso da quello ordinato; si sono inoltre registrati casi di impedimento all’esercizio del diritto di recesso;

mancata precisazione della quantità di articoli effettivamente disponibili: le società acquistano infatti un numero limitato di capi e perciò le richieste possono essere superiori alla disponibilità reale, senza che il consumatore ne sia preventivamente informato.

2 gennaio 2013



1 Cfr. il procedimento PS7677 – provvedimenti n. 23453 del 2012 e 23604. Con quest’ultima delibera l’Agcm disponeva peraltro la pubblicazione nel sito del precedente provvedimento dell’Autorità al fine di informare correttamente i consumatori di quanto avvenuto.

2 Cfr. il provvedimento n. 24115 del 2012.