Contestati in particolare la mancata consegna di prodotti e gli ostacoli al diritto di recesso
L’Antitrust si è interessata più volte del fenomeno delle pratiche commerciali scorrette da parte dei responsabili di siti on line: vedi da ultimo i casi Granbazaar e BNK4 e Saldi privati .
Il 27 settembre 2012 l’Autorità garante della concorrenza ha concluso due procedimenti aperti a seguito di numerose segnalazioni di cittadini e di associazioni dei consumatori.
Il primo caso riguarda Loris Costa, titolare dell’impresa individuale Future Show, che commercializzava articoli di telefonia e elettrodomestici attraverso il sito internet www.future-show.it . L’Agcm ha contestato i seguenti comportamenti verificatesi a partire almeno dal luglio 2011 e fino alla sospensione del sito (disposta nel marzo del 2012 della Guardia di finanza):
mancata o tardiva consegna dei beni richiesti, nonostante sul sito fosse segnalata la disponibilità dei prodotti stessi e la società, rispondendo agli ordinativi dei clienti, affermasse di poter consegnare i beni entro 6/7 giorni;
mancata restituzione di quanto pagato ai clienti che ne avevano fatto richiesta, opponendo diverse giustificazioni in ordine alla mancata copnsegna.
La società non ha fornito nel corso del procedimento alcun elemento per giustificare tali comportamenti scorretti. In conclusione, l’Antitrust ha deliberato una sanzione complessiva di 100.000 euro 1.
La seconda vicenda riguarda la società EMG, che vende in particolare cellulari e tablet attraverso i siti internet www.emg-srl.com , www.marygame.it , www.nanolandia.net e www.bltelefonia.net .
L’Agcm ha contestato 4 diverse pratiche scorrette:
indisponibilità dei prodotti: sul sito veniva indicato che il prodotto era “disponibile” ovvero che esisteva una “disponibilità ottima”; ciononostante, si sono verificati casi nei quali il prodotto non è stato consegnato o la consegna è avvenuta a distanza di molto tempo oppure il prodotto aveva caratteristiche diverse da quelle reclamizzate o non era funzionante; le stesse condizioni generali del contratto, pubblicate sul sito della società, prevedono una consegna entro pochi giorni dall’ordine, sia pure accompagnate dalla clausola generica “salvo la disponibilità sul mercato dei prodotti”, con ciò fornendo informazioni inesatte al consumatore sulla disponibilità effettiva dei beni ordinati;
informazioni sul diritto di recesso: nelle condizioni generali del contratto si indicava un obbligo di motivare la richiesta di recesso, in contrasto con la normativa sul diritto di ripensamento , che non prevede alcuna condizione in caso di recesso effettuato nei primi 10 giorni;
ostacoli a diritto di recesso: la società non ha risposto (o lo ha fatto con molto ritardo) ai reclami degli utenti e alle richieste di sostituzione del prodotto o di restituzione di quanto pagato;
azioni legali ingiustificate: l’azienda ha minacciato azioni legali “manifestamente infondate” nei confronti delle persone che avevano pubblicato su internet le proprie lamentale in ordine ai comportamenti di EMG.
In conclusione, l’Antitrust ha ritenuto inadeguata la documentazione predisposta dalla società per contrastare o ridimensionare gli addebiti, deliberando una sanzione complessiva di 200.000 euro 2
16 ottobre 2012