Confermata per la società operante nel mercato della produzione e commercializzazione di cartongessi la sanzione di 2 milioni decisa dall’Antitrust
Il Consiglio di Stato ha respinto definitamente il ricorso presentato dalla Saint Gobain Italia S.p.a. in merito alla sanzione amministrativa per abuso di posizione dominante decisa dall’Antitrust nei confronti della società 1.
L’Antitrust, infatti, nel giugno 2010 2 aveva inflitto alla Saint Gobain una sanzione di 2.175.787,00 euro per aver posto in essere una complessa e articolata strategia escludente, tesa ad impedire, o quanto meno fortemente ostacolare e, comunque, ritardare l’entrata nel mercato del cartongesso di un nuovo, temibile concorrente quale la società Fassa S.p.a., imponendo inoltre alla società sanzionata di astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi. La strategia escludente sarebbe stata perseguita con manovre sia dirette che indirette: le prime, concernenti l’acquisto della cava di Calliano (prov. di Asti) e l’interessamento per l’acquisto – poi concluso da Fassa, ma a prezzi superiori – di terreni gessiferi siti in Moncalvo (prov. di Asti); le seconde, tramite sostegno a soggetti terzi, che proponevano azioni civili per asseriti diritti di prelazione su altri terreni e ricorsi amministrativi avverso una variante urbanistica, finalizzata a rendere possibile la realizzazione dell’impianto produttivo di Fassa s.p.a. nello stesso Comune di Calliano. Di tali circostanze sarebbero stati forniti all’Autorità puntuali riscontri istruttori, anche attraverso documenti, idonei a dimostrare le preoccupazioni insorte nei concorrenti per le iniziative di Fassa ed i controlli su tali iniziative posti in essere da Saint Gobain. Per effetto dell’azione di contrasto espletata sarebbe, inoltre, sensibilmente aumentata la quotazione dei terreni gessiferi della zona, con conclusiva interruzione della trattativa avviata da Fassa per uno di tali terreni e acquisto del medesimo da parte di Saint Gobain, a prezzo maggiorato, nonostante l’assenza di una effettiva necessità di disporre del materiale estratto da tale terreno, in quanto quello già posseduto dalla società risultava sufficiente per i successivi 40 anni.
Il Consiglio di Stato, in base ad una disamina condotta sotto il profilo della corretta acquisizione e della coerente elaborazione dei dati conoscitivi, posti a base del provvedimento impugnato, ha, quindi, definitivamente confermato le conclusioni della sentenza appellata, circa la fondatezza dei rilievi dell’Autorità Garante e delle misure conseguenti, concludendo che il provvedimento sanzionatorio contestato risulta effettivamente riferibile ad un comportamento articolato, volto ad eludere le regole concorrenziali del mercato. Parimenti congrua appare la misura della sanzione comminata alla società in relazione alla durata ed alla gravità della pratica scorretta contestata.