Bonus edilizi, sconto in fattura e cessione del credito – New

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Su “Cura i tuoi soldi”, il sito di #educazionefinanziaria di Feduf dedicato ai cittadini, gli esperti di Assoutenti affrontano il tema “Bonus edilizi, sconto in fattura e cessione del credito”.

In cosa consistono i Bonus edilizi?

I Bonus edilizi consistono nelle detrazioni di imposta che vengono riconosciute a chi sostiene le spese per determinati lavori edilizi stabiliti dalla normativa.

In estrema semplificazione, quando, come cittadini, paghiamo le imposte, noi saldiamo il debito fiscale che abbiamo con lo Stato o un altro ente impositore (Comune, Regione, etc) per partecipare, tutti insieme, alla spesa pubblica per i servizi che riceviamo e per il funzionamento della amministrazione pubblica.

Quando, viene riconosciuta una “detrazione di imposta”, possiamo utilizzarla per ridurre o azzerare il debito fiscale, sottraendo, da questo, l’importo della detrazione stessa (meccanismo di compensazione).

I Bonus edilizi e le opzioni per recuperare le spese sostenute: lo sconto in fattura e la cessione del credito d’imposta

Molti dei bonus edilizi e sociali che il Governo italiano ha decretato negli ultimi due anni hanno l’obiettivo di alleviare il peso economico della pandemia e della crisi generale, tuttora in corso, sviluppatasi di conseguenza.

In tal modo si è inteso anche riattivare la macchina produttiva e l’intera economia del nostro Paese.

Per tenere conto anche della condizione dei cittadini che, per varie ragioni, non hanno debiti fiscali sufficienti da cui detrarre gli importi del bonus spettante e che, per tale ragione, non potrebbero beneficiarne, a differenza di chi invece ha debiti di imposta più elevati, la normativa offre. due soluzioni alternative: lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta.

Lo sconto in fattura

Se si sceglie di fruire del bonus con lo sconto in fattura, il vantaggio fiscale (la detrazione d’imposta) è trasferita e usufruita, sottoforma di credito di imposta, direttamente dal fornitore di un bene o prestazione che, in cambio di ciò, opera uno sconto nella fattura del lavoro prestato corrispondente al valore del credito (è il caso, ad esempio, del Superbonus, dell’Ecobonus e del Sismabonus).

La cessione del credito di imposta

Nel caso invece della cessione, l’importo della detrazione viene ceduto, sottoforma di credito di imposta, ad un altro soggetto (come, ad esempio, una banca o un altro istituto finanziario o assicurativo), in cambio di liquidità immediata.

Non tutto è andato nel migliore dei modi

Sia lo sconto in fattura che la cessione del credito hanno dato luogo, nella loro pratica applicazione, a non pochi problemi pratici e ritardi, dovuti sia alla enorme e contemporanea domanda di utilizzo dei benefici, il cui volume ha superato la disponibilità delle banche di usare i propri debiti fiscali per rispondere alle domande di cessione (cd. raggiungimento della tax capacity degli istituti finanziari vigilati) , e sia per un importante numero di abusi consistenti nell’utilizzare i benefici al difuori delle regole.

A ciò si sono aggiunti alcuni vincoli normativi e regolamentari che impedivano alle banche di dare corso alle successive cessioni ripetute di crediti già a loro volta ceduti portando alla sostanziale temporanea paralisi delle cessioni. Anche le imprese che dovevano cedere i crediti acquisiti per accordare lo sconto in fattura hanno incontrato analoghi ritardi e difficoltà.

Finalmente, con la modifica di alcune disposizioni fiscali e con la conversione in legge del Decreto “Semplificazioni” e del decreto “ Frodi”, dopo il 19 agosto 2022 la situazione si sta lentamente stabilizzando. Infatti:

Il nuovo meccanismo di cessione del credito, (Decreto Semplificazioni) prevede che i crediti possono essere ceduti al massimo tre volte (quattro volte solo per le banche)

La prima cessione “libera”, ossia verso qualunque tipo di cessionario, da parte del committente-beneficiario dell’agevolazione che cede la sua detrazione o dell’impresa che ha concesso lo sconto in fattura al committente-beneficiario;

La seconda e terza cessione deve essere “qualificata”, ossia solo verso le banche e gli intermediari finanziari, incluse le società appartenenti a un gruppo bancario (SGR, SIM, SICAV e SICAF) e le imprese assicuratrici operanti in Italia;

La quarta o ultima cessione è ammessa solo per le banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’Albo, ma solo in favore dei soggetti clienti con partita IVA che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Pertanto, le banche possono cedere i crediti a tutti i correntisti titolari di partita Iva, i quali però non potranno cedere a loro volta i crediti acquisiti dalla banca.

Inoltre è stata eliminato Il meccanismo deterrente della “responsabilità solidale” che colpiva tutti i possibili acquirenti, ritenendoli responsabili, al pari del cedente, di qualsiasi problema che avesse portato alla decadenza del credito.