Coronavirus: cosa c’è da sapere su viaggi, fisco, scuola e rimborsi

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(ultimo aggiornamento 11 marzo 2020)

C’è chi doveva partire per la gita scolastica, chi aveva prenotato un viaggio di lavoro, chi aveva acquistato un biglietto aereo, del treno, di un concerto o di un evento sportivo: l’emergenza coronavirus ha giustamente avuto la priorità sul resto e reso in molti casi impossibile il rispetto dei programmi fatti in precedenza. Ma sarà possibile ottenere un rimborso per i casi di questo genere? E in che modo?

Se è indiscutibile che la priorità del Paese è in questo momento occuparsi degli aspetti sanitari legati al virus (qui i comportamenti da seguire secondo il Ministero della Salute), in questi giorni stanno emergendo diversi problemi pratici che il cittadino si domanda come risolvere, anche a riguardo della scuola e del fisco.

Proviamo a fare un po’ di chiarezza, invitando i cittadini a rivolgersi alle nostre sedi per sciogliere eventuali altri dubbi.

Coronavirus e titoli di viaggio

Il decreto approvato dal Governo nel Consiglio dei ministri di venerdì (Decreto-legge recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori, imprese e turismo a
causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19) si occupa dei rimborsi per titoli di viaggio e pacchetti turistici con un intero e lungo articolo, il n. 1, a cui rimandiamo per ogni approfondimento.

In sintesi, è previsto che chi ha acquistato biglietti per trasporto «aereo, ferroviario, marittimo» o pacchetti turistici dovrà ricevere un rimborso quando – a causa dell’emergenza dovuta al virus – non possa godere della prestazione per la quale ha pagato.

Le regole per i rimborsi si applicano a chi è destinatario di provvedimenti che limitano la libera circolazione (quarantena, permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ricovero, divieto di allontanamento) e anche a chi ha programmato viaggi, soggiorni, partecipazione a concorsi o eventi che siano stati annullati, nelle aree interessate dal contagio (e anche a chi non potrà partire perché diretto nelle zone di contagio).

La domanda deve essere inviata entro trenta giorni (da calcolare dal momento in cui cessino le misure che limitano la propria libertà di movimento, come la quarantena, o dal provvedimento di annullamento, in caso di cancellazione di un evento) allegando il titolo di viaggio di cui si chiede il rimborso e, per concorsi, manifestazioni o eventi, la documentazione che prova la partecipazione o l’iscrizione. La stessa disciplina si applica agli acquisti fatti tramite agenzia di viaggio.

Nel caso dei pacchetti turistici, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. In alternativa, può procedere al rimborso o emettere un voucher, da utilizzare entro un anno, di importo pari al rimborso spettante.

I voli: il comunicato di ENAC

In merito alla decisione di alcuni Paesi di imporre restrizioni all’accesso di passeggeri provenienti dall’Italia, l’ENAC ha fatto sapere che

  • “I passeggeri che sono in possesso di biglietto aereo il cui volo è cancellato, i passeggeri che, pur non avendo subito la cancellazione del volo, sono comunque soggetti alle restrizioni di Paesi terzi imposte nei confronti delle persone che provengono o che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 14 giorni e i passeggeri che per ordine delle Autorità sono soggetti a misure di contenimento dell’epidemia da Covid19, e che quindi non possono usufruire del biglietto aereo, hanno diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore“.
  • I passeggeri “non hanno, invece, diritto alla compensazione pecuniaria di cui all’art. 5 del Reg. numero 261 del 2004 che regola i casi di cancellazione, negato imbarco e ritardo prolungato in quanto la cancellazione del volo non è dipendente da causa imputabile al vettore”.

Rimborso treni Trenitalia

Per coloro che hanno acquistato un biglietto Trenitalia è possibile ottenere il rimborso integrale per rinuncia al viaggio, indipendentemente dalla tariffa, a seguito delle disposizioni nazionali in materia, giustificando il mancato viaggio con uno dei seguenti motivi:

  • per quarantena, permanenza domiciliare e per tutti i viaggi con arrivo o partenza nelle aree indicate dal provvedimento;
  • per viaggi programmati per partecipare a gite scolastiche, concorsi, manifestazioni, eventi o riunioni che sono stati annullati, rinviati o sospesi dalle autorità competenti;
  • per viaggi programmati verso l’estero dove è impedito o vietato l’arrivo secondo le disposizioni emanate.

Per i treni a media e lunga percorrenza, il rimborso integrale avverrà tramite un bonus utilizzabile entro un anno. Presentare la richiesta di rimborso è piuttosto semplice: basta compilare l’apposito web form oppure presso qualsiasi biglietteria.

Per quanto riguarda i biglietti del trasporto regionale la modalità di rimborso è diversa: il rimborso integrale è in denaro. La richiesta può essere effettuata compilando l’apposito modulo on line o presso le biglietterie.

Questa richiesta può essere inoltrata entro 30 giorni dalla cessazione di situazioni quali : quarantena, permanenza domiciliare e per tutti i viaggi con arrivo o partenza nelle aree indicate dal provvedimento ; per viaggi programmati per partecipare a gite scolastiche, concorsi, manifestazioni, eventi o riunioni che sono stati annullati, rinviati o sospesi dalle autorità competenti oppure entro 30 giorni dalla data di partenza per viaggi programmati verso l’estero dove è impedito o vietato l’arrivo secondo le disposizioni emanate.

Queste misure si aggiungono a quelle già precedentemente adottate, in via autonoma da Trenitalia che ha garantito alla propria clientela il rimborso integrale, richiesto entro il 1 marzo 2020, di qualsiasi tipologia di biglietti, anche di quelli di solito non rimborsabili, con qualsiasi data di viaggio e con qualunque destinazione.

Rimborso treni Italo

Anche Italo prevede un rimborso:

per i viaggi da e per Lombardia, Veneto e Emilia Romagna sono rimborsabili i biglietti acquistati entro il 2 marzo 2020, mentre per i viaggi da e per qualsiasi altra zona del territorio nazionale sono rimborsabili i biglietti acquistati fino al 9 marzo 2020 (incluso).

Il Cliente, prima dell’orario di partenza, potrà richiedere il rimborso integrale del biglietto tramite Voucher utilizzabili per nuovi acquisti di biglietti relativi a viaggi da effettuarsi entro un anno dall’emissione del Voucher stesso.

La richiesta può essere effettuata chiamando il canale di contatto 060708 o scrivendo alla mail [email protected] inserendo nel campo oggetto il codice Biglietto corretto e senza aggiunta di altri caratteri. 
In caso di richiesta per più viaggi, è necessario inviare una mail (con le caratteristiche sopra specificate) per ciascun Codice Biglietto.

Il cliente potrà in alternativa richiedere in autonomia sul sito italotreno.it il rimborso secondo le proprie condizioni tariffarie di contratto.

Coronavirus: fisco e pagamenti

Le novità riguardano la proroga dei termini di alcune scadenze fiscali in tutto il territorio nazionale:

Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa NUOVE SCADENZE

In questo comunicato stampa troverete le nuove scadenze fiscali 2020.

Di seguito una tabella riepilogativa con le vecchie e nuove scadenze.

Adempimento

Scadenze 2020

(ante modifica)

Scadenze 2020

(post modifica)

Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.)*

28 febbraio

31 marzo

Trasmissione telematica Certificazione Unica all’Agenzia

7 marzo

31 marzo

Messa a disposizione della dichiarazione precompilata

15 aprile

5 maggio

Termine di presentazione del modello 730 precompilato

23 luglio

30 settembre

 

Mutui: sarà possibile sospenderli

Il decreto approvato il 28 febbraio dal Consiglio dei ministri prevede inoltre la sospensione «del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali per i lavoratori che subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni». Anche questa misura riguarderà tutto il Paese e non solo le regioni del Nord.

Bollette sospese per due mesi nella zona rossa

Il Consiglio dei Ministri ha disposto inoltre la sospensione delle bollette di luce, gas, acqua e rifiuti fino al prossimo 30 aprile per i Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.

Agenzia delle Entrate

Al fine di contenere il rischio di diffusione del contagio, si reitera l’invito all’utilizzo dei canali telematici per la richiesta dei servizi.

Si ricorda che è possibile ricorrere all’utilizzo della posta elettronica certificata (gli indirizzi sono riportati sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, nell’area nazionale e in quelle regionali) per la presentazione di istanze e documenti che saranno lavorati in back- office, il cui esito sarà comunicato dall’ufficio sempre con posta elettronica.

Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa 10/03/2020

Ricordiamo a questo proposito che sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, senza che occorra registrarsi, è possibile utilizzare i servizi digitali e, munendosi dell’idonea documentazione, calcolare, ad esempio, il bollo.
In caso di possesso del pin dell’Agenzia delle Entrate, della carta nazionale servizi o di Spid o dell’Inps, è possibile anche inviare la dichiarazione dei redditi, registrare un contratto d’affitto, pagare imposte, tasse, contributi, accedere al Cassetto fiscale e, comunicando le coordinate del conto bancario o postale accreditare i rimborsi.

Coronavirus e scuola

In tutte le scuole presenti sul territorio nazionale di ogni ordine e grado le attività didattiche sono sospese fino al 3 aprile 2020.

Come stabilito dal decreto del Consiglio dei Ministri, sarà comunque ritenuto valido l’anno scolastico per tutti coloro che, a seguito delle misure di contenimento del coronavirus, non potranno raggiungere il minimo dei 200 giorni di lezione.

Gite e viaggi di istruzione restano sospesi e  per quanto riguarda i rimborsi, oltre la possibilità di esercitare il diritto di recesso ai sensi del Codice del turismo, il decreto ha previsto espressamente anche il riferimento normativo all’articolo 1463 del codice civile in tema di impossibilità sopravvenuta, in modo da rendere più facili il recupero di quanto speso.

E’ stata confermata la necessità del certificato medico per la riammissione a scuola dopo assenze di durata superiore a cinque giorni ma unicamente se dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria.

(ultimo aggiornamento 11 marzo 2020)