L’Antitrust sanziona Adamante

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Commercializzazione on line di prodotti informatici: l’Antitrust sanziona Adamante S.r.l. per pratiche commerciali scorrette.
Motivo del provvedimento la diffusione di informazioni non veritiere in merito alla disponibilità dei prodotti offerti in vendita e l’opposizione di ostacoli all’esercizio di diritti contrattuali

 

Nell’adunanza del 2 ottobre 2013, l’Antitrust ha deciso una sanzione complessiva di 40.000 euro nei confronti di Adamante S.r.l., società operante nel settore della commercializzazione via web di prodotti informatici1. Due le pratiche commerciali distintamente contestate alla società: l’aver fornito ai consumatori informazioni non veritiere in merito alla disponibilità dei prodotti offerti attraverso il sito web www.futurebay.it utilizzato per l’esercizio dell’attività di vendita online; la mancata predisposizione e/o esercizio di efficienti sistemi di comunicazione con i consumatori, tali da consentire loro l’esercizio dei diritti contrattuali.
Nel corso del procedimento istruttorio, avviato a seguito delle segnalazioni di alcuni consumatori che avevano eseguito transazioni sul sito web www.futurebay.itnei primi venti giorni del mese di febbraio 2013 per un importo medio, saldato anticipatamente, di circa 680 euro, è emerso che, nella totalità dei casi segnalati,  il bene acquistato e pagato al momento dell’ordine non è stato consegnato, sebbene alla data della segnalazione, ovvero della richiesta di rimborso, fossero trascorsi periodi significativamente più lunghi rispetto a quelli indicati al consumatore per la consegna e, comunque, superiori al termine di cui all’art. 54, comma 1 del Codice del Consumo (trenta giorni), entro il quale il venditore è tenuto ad eseguire l’ordinazione in caso di contratto a distanza.
Dalle segnalazioni pervenute è emerso, inoltre, che i clienti i quali, a fronte dell’omessa consegna, hanno cercato di ottenere chiarimenti dalla società non sono riusciti a mettersi in contatto né via telefono (segreteria telefonica), né via fax (disattivato), né via e-mail (nessuna risposta). Le raccomandate inviate presso la sede legale della società da alcuni dei consumatori interessati sono state loro restituite con la dicitura “destinatario sconosciuto”.
Secondo l’Autorità, le condotte poste in essere dalla società integrano due pratiche commerciali distinte, in ragione della rispettiva autonomia strutturale derivante sia dalla diversa fase del rapporto di consumo cui ineriscono, sia dalle differenti modalità con le quali si concretizza l’influenza sul normale processo di formazione della volontà del consumatore, sia, infine, in considerazione delle specifiche finalità perseguite. Pertanto, l’Antitrust ha ritenuto di sanzionare per 15.000 euro la condotta riguardante la diffusione di informazioni ingannevoli circa l’effettiva disponibilità dei prodotti, anche in relazione al limitato periodo di durata della condotta stessa, e per 25.000 euro la condotta concernente l’opposizione di ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali, in considerazione della pluralità dei profili di aggressività accertati, riguardanti le condotte poste in essere dalla società a fronte delle richieste di informazioni e delle richieste di rimborso dei consumatori.



1 Cfr. AGCM, Provvedimento n. 24535, pubblicato sul Bollettino n. 43 del 4 novembre 2013.