Vendite promozionali scorrette: il caso Gamestop

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 Forti sanzioni decise dall’Antitrust

 Il 5 giugno 2013 l’Autorità garante della concorrenza ha esaminato le segnalazioni provenienti da numerosi cittadini riguardanti la società Gamestop Italy che svolge attività di commercio al dettaglio, anche a distanza, di giochi e prodotti elettronici. Sotto accusa due condotte.

Nella campagna promozionale del 2009 veniva posta particolare enfasi sulla possibilità di acquisto di una nuova consolle-giochi a prezzo molto basso, consegnando una Playstation2, la memory card originale e 5 giochi compatibili con la Playstation 2 o 4 giochi compatibili con la Playstation3 o Wii; in realtà solo il 20% dei giochi in commercio era effettivamente accettato ai fini della vendita promozionale. Secondo l’Agcm, la dicitura utilizzata nei messaggi “alcune restrizioni potrebbero essere applicate” non consente per la sua genericità di rendere immediatamente consapevoli i consumatori (soprattutto i ragazzi) delle forti limitazioni esistenti. E analoga contestazione è stata effettuata in relazione ad una campagna pubblicitaria del 2012 sulla vendita a prezzo risotto di videogames di ultima generazione.

Inoltre, sul sito della società erano fornite informazioni non veritiere su tempi e modi per esercitare il diritto di recesso e gli interventi in garanzia (predisposizione di una perizia tecnica sui vizi del prodotto, restituzione della confezione integra etc) in contrasto con le norme del codice del consumo.

In conclusione, l’Agcm ha applicato una sanzione complessiva di 168.000 euro, che tiene conto anche delle misure correttive adottate dalla società dopo l’apertura del procedimento da parte dell’Antitrust1.

 

Se vuoi approfondire il tema delle vendite promozionali e dei buoni sconto, leggi questa scheda. Per una rassegna dei provvedimenti dell’Antitrsut per assicurare la tutela del consumatore durante il periodo di garanzia leggi questo articolo .

 


1 Vedi il procedimento PS2244 – provvedimento 24382, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 24/2013.