Sospensione servizio, mancato trasloco, perdita numerazione, mancato riscontro a reclamo, diritto di recesso non rispettato: forti indennizzi a carico di BT Italia e DigiTel Italia

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 L’esito di recenti controversi tra gestori telefonici ed utenti

In data 3 maggio 2013 l’AGCom ha accolto le richieste di una società assicurativa, intestataria di 6 utenze telefoniche, che aveva contestato l’arbitraria sospensione del servizio telefonico e del servizio Adsl perpetrata dalla società BT Italia a seguito del mancato trasloco delle predette linee telefoniche presso i nuovi uffici, l’indebita fatturazione di importi inerenti a profili tariffari non richiesti, la perdita di cinque numerazioni conseguente alla richiesta di migrazione in Telecom Italia, e infine la mancata risposta ai reclami, nonché il rimborso delle spese procedurali. Le rimostranze dell’azienda telefonica in merito sono state considerate assolutamente infondate dall’Autority, poiché BT Italia non saputo né provare né documentare che le contestazioni attribuite non erano ascrivibili a sue negligenze e inadempienze contrattuali. E così l’AGCom ha intimato alla società telefonica di erogare un megaindennizzo di oltre 13.000 euro per una serie di disservizi che hanno comportato gravi disagi ad un’utenza business 1, che dimostra il valore delle nuove normative prodotte dalle tante battaglie delle associazioni dei consumatori 2.

Nella stessa data l’AGCom ha esaminato il caso di un’altra utenza business, sempre con BT Italia, che lamentava la sospensione del servizio telefonico e del servizio adsl, a seguito della mancata interruzione della procedura di migrazione da Wind Telecomunicazioni verso BT Italia, chiesta dall’utente dopo aver esercitato il diritto di ripensamento, entro i termini previsti dall’art. 64 del Codice del Consumo. Debolissima la difesa dell’azienda telefonica, che affermava di aver eseguito il contratto a seguito di registrazione, ma nulla spiegava in merito alla mancata esecuzione della volontà di recesso dell’utente. Pertanto l’Autority ha accolto l’istanza dell’utente, calcolando l’indennizzo sia per l’interruzione della linea telefonica che del servizio adsl per tutti i 40 gg. di disservizio, giungendo così ad un indennizzo totale di 1.300 euro 3. L’utente aveva richiesto anche il risarcimento del danno, ma l’AGCom ribadisce che l’Autority non ha competenza in tal senso, poiché il maggior danno subito va provato e la sua istanza va portata nelle normali sedi giudiziarie 4.

Infine, sempre il 3 maggio 2013 l’Autorità Garante delle Comunicazioni ha vagliato la richiesta di indennizzo contro DigiTel Italia da parte di un Comune siciliano per l’arbitraria sospensione del servizio telefonico perpetrata senza preavviso. Il Comune, una volta accertata l’assenza di linea sia in entrata che in uscita, si era preoccupato di avvisare immediatamente il servizio clienti del gestore telefonico, ma solo dopo 19 lunghissimi giorni la linea veniva riattivata, senza fornire alcuna spiegazione dell’accaduto né all’utente né all’Autority. Ovviamente il disservizio era particolarmente grave, tenuto conto che si tratta di un servizio pubblico, e il Comune siculo chiedeva un risarcimento di 9.000 euro. Ma l’AGCom, sempre rispettando i disposti della Delibera n. 73/11/CONS, concedeva invece 50 euro per ogni giorno di indebita sospensione, arrivando così ad un indennizzo complessivo di 1.050 euro 5.

Verrebbe da dire “anche i Comuni piangono”, ma soprattutto che anche le istituzioni comunali, le stesse che difficilmente “aprono le porte” alle associazioni dei consumatori, godono dei frutti delle battaglie delle stesse!


1 Euro 9.630 per 107 giorni di mancata fruizione del servizio; euro 1.605, sempre per 107 giorni di mancata fruizione del servizio Adsl nello stesso periodo; euro 300 per la mancata risposta al reclamo; euro 1.731 a titolo di rimborso per versamenti erroneamente effettuati dall’utente; e infine euro 100,00 per le spese di procedimento.

2 Vedi Delibera n. 27/13/CIR.

3 sempre alla quota di 15 euro al g. per il telefono e altrettanti per internet, oltre a 100 euro per spese procedurali.

4 Vedi Delibera n. 28/13/CIR.

5 Vedi Delibera n. 30/13/CIR.