Malfunzionamenti e interruzione prolungata del servizio telefonico: l’AGCom condanna Telecom Italia

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 L’Autorità invece assolve Vodafone dalla contestazione di un utente per interruzione del servizio

 In data 11 aprile 2013 l’AGCom ha accolto “in toto” la richiesta di un’azienda agricola che aveva lamentato ripetuti malfunzionamenti e l’interruzione del servizio telefonico, da parte di Telecom Italia, per due linee telefoniche nelle annualità 2009 e 2010, causando un notevole danno all’esercizio della stessa attività aziendale. L’azienda telefonica si è difesa, adducendo a motivazione del disservizio la circostanza che il guasto in questione fosse causato da cavi telefonici interrati in un fondo privato, il cui proprietario negava l’ingresso. Nel frattempo la Telecom, onde poter erogare un minimo di servizio, provvedeva a trasferire una delle due utenze su borchia GSM, addebitando all’azienda agricola i relativi costi e fatturando tutto il relativo traffico, ovviamente anch’esso contestato dall’utente. L’Autorità ha ritenuto la spiegazione e il comportamento di Telecom assolutamente insufficiente e negligente, sia perché comunque l’operatore telefonico è tenuto ad offrire sempre il servizio e ad intervenire in tempo debito per la risoluzione di eventuali problematiche o guasti, sia perché nel caso di che trattasi l’interruzione della linea è stata lunga e addirittura ripetuta, e dunque l’azienda non ha messo in campo le giuste contromisure alternative per garantire il servizio all’utente. Per questi motivi l’AGCom ha deliberato un indennizzo complessivo di circa 7.100 (mancata fruizione del servizio ad una delle linee per 519 gg e 370 gg. di disservizio per l’altra linea), calcolandolo tali indennizzi coi parametri della Delibera AGCom n. 73/11/CONS, che impone un risarcimento, nel caso di utenze “business”, di 10 euro al giorno per la mancata fruizione del servizio e di 5 euro al giorno per il disservizio telefonico 1.

Nella stessa data l’AGCom ha esaminato il caso di un’utenza mobile ricaricabile “business”, che lamentava la sospensione del servizio per 3 gg. da parte di Vodafone, con conseguente interruzione d’esercizio. L’istanza è stata rigettata dall’Autorità perché non è fornita alcuna prova in merito alla segnalazione o al reclamo sul disservizio in questione, e dunque l’azienda telefonica non ha potuto mettere in campo alcuna contromisura in merito, nulla sapendo dell’esistenza dello stesso presunto disservizio 2. Questa “piccola” sconfitta del consumatore in questione dimostra l’importanza della tempestività delle segnalazioni di qualsiasi disservizio, che possono essere effettuate anche grazie alle associazioni dei consumatori.



1 Vedi Delibera n. 23/13/CIR.

2 Vedi Delibera n. 22/13/CIR.